Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10204 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
IN10204 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Deposito ricorso per Cassazione, termine, opposizioni SEZIONE TERZA CIVILE esecutive, sospensione dei termini per periodo feriale, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: esclusione R.G.N. 14885/98 Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 22814 Consigliere Rep. 3424 Ud. 28/02/01 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta SOLE 24 ORF dal Sig. SENTENZA 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 28 140 2001 il IG RI, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 43, presso CANCELLERIA lo studio dell'avvocato DE PROPRIS ELIO, che lo difende anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
VETRERIA VAE SRL, in persona del suo legale domiciliato rappresentante pro tempore, elettivamente lo studio in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso * 2001 dell'avvocato PANARITI PAOLO, difeso dall'avvocato 414 RELLI AMEDEO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1368/98 del Tribunale di FIRENZE, Sezione I CIVOILE emessa il 21/1/1998, depositata il 21/05/98; RG.5308/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ELIO DE PROPRIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per I l'improcedibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il tribunale di Firenze, nel giudizio in grado di appello promosso da AR TE contro la srl Vetreria V.A.E., con sentenza del 21 maggio 1998, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pigna- telli contro la sentenza del pretore di Empoli del 14 dicembre 1991. Con questa sentenza il pretore aveva deciso un giu- dizio di opposizione a precetto intimato dal TE alla Società V.A.E. AR TE ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Firenze con atto notificato il 25 luglio 1998. 2 Resiste con controricorso la srl. Vetreria V.A.E., che ha eccepito che il ricorso per cassazione è impro= aldibile in quanto depositato nella cancelleria della Corte oltre i termini di legge.
2. L'art. 369 cod. proc. civ. dispone che il ricor- SO (n.d.r.: l'originale del...) deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali (il ricorso) è proposto. Il termine (da considerarsi perentorio) di venti giorni decorre dall'ultima notificazione alle parti cui il ricorso è diretto;
cioè alle parti che hanno inte- resse a contraddire e che si trovano in una situazione sostanzialmente contrapposta a quella del ricorrente. L'inosservanza del termine non può essere sanata dalla costituzione del resistente, in quanto la disci- plina della sanatoria per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce all'inosservanza delle forme in sen- so stretto e non a quella dei termini: Cass. 12.3.1992, n, 2997, tra le altre.
3. Nella fattispecie che interessa il ricorso è stato notificato all'unico intimato il 27 luglio 1998. Pertanto, il termine per il deposito dell'originale notificato del ricorso scadeva il 16 agosto successivo. Il deposito del ricorso è avvenuto, invece, il 10 3 settembre 1998. E' appena il caso di ricordare che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) ed a quelli di opposi- zione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, come questa Corte ha ripetutamente af- fermato: sent. 26 novembre 1996 n. 8490 e 12 novembre 1997, n. 11166, tra le altre. Il ricorso per cassazione proposto da AR Pigna- telli, pertanto, è improcedibile.
4. Le spese di questo giudizio sono poste a carico - del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e con- danna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 132,000. oltre onorari liquidati in lire 2 milioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 28 febbraio 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. 14 wally Il Presidente 0 Vitor's toura 4 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista the AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 189,44 Registrato da CENIOTRENTANOVE/44 konale !......). Area Servizi Aria DI FILIPPO) (euro Ders Alli Giudiziari RACCICHINI) ёянди 109T 250.000 456T ₤9000 TOT. 270000