Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
Qualora un'associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo di vertice, ogni deliberazione di azioni delittuose di natura strategica è di regola ascrivibile a coloro che ne fanno parte, a meno che non siano acquisiti elementi per ritenere che il soggetto non sia stato consultato o abbia espresso il suo dissenso. (La Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione fondata su presunzioni in relazione alla possibile espressione di un dissenso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2005, n. 12393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12393 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. SOSSI AR - Presidente - del 06/12/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1263
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 033236/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO di PALERMO;
2) "DEMOCRATICI DI SINISTRA", parte civile;
avverso SENTENZA del 18/05/2005 Corte Assise Appello di Palermo;
nei confronti di:
RA NI, n. il 02/01/1971 a Partitico;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO, sulle conformi conclusioni del P.G.;
udito il difensore della parte civile Casanova Rosa, avv. Galasso A.. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento in data 9.6.1991 il Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo rinviava RA NT al giudizio della Corte d'Assise della sede per rispondere, unitamente a EC CH, IN AT, OV AR, SC AR, AL EP e ON Francesco, di concorso negli omicidi del 09/03/1979 in danno di CH EI (segretario provinciale della Democrazia Cristiana), del 06/01/1980 in danno di ER RE (Presidente della Regione Sicilia) e del 30.4.1982 in danno dell'on. Pio La Torre (Segretario regionale del Partito Comunista) e del suo autista RI Di LV, nonché nei reati satelliti. Con sentenza del 12.4.1995 la Corte d'Assise, decidendo relativamente agli altri fatti e posizioni, ometteva in dispositivo di provvedere quanto al RA in ordine ai due ultimi omicidi e connessi reati di detenzione e porto illegali di armi da sparo e furto di veicoli e targhe utilizzati dagli esecutori materiali. In sede di impugnazione veniva pertanto riconosciuta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tali capi e gli atti erano restituiti per il relativo giudizio alla Corte d'Assise, Questa, con sentenza del 05/07/2004, dichiarava l'imputato responsabile dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione, lo condannava all'ergastolo con isolamento diurno per un anno, oltre pene accessorie e risarcimento del danno alla vedova Di LV ed al partito dei Democratici di Sinistra, successore del P.C.I..
Su gravame del RA la Corte d'Assise di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, l'ha invece assolto per non aver commesso il fatto, ritenendo insufficiente la prova. Dopo avere ripercorso la motivazione della decisione di primo grado, rileva che l'affermazione di responsabilità in qualità di mandante era essenzialmente basata sulla carica di capo del "mandamento" mafioso di Partitico, riconosciuta in base a convergenti ed attendibili fonti collaborative;
ne conseguiva la partecipazione dell'imputato alla commissione provinciale di "cosa nostra", organo competente, secondo le regole interne del sodalizio mafioso, a deliberare su delitti di rilevanza strategica coinvolgenti soggetti istituzionali, come appunto l'eliminazione di un parlamentare. Iniziative adottate in mancanza di previa deliberazione della commissione avevano in passato determinato rimostranze e reazioni. Ad avviso della Corte territoriale non erano invece influenti ulteriori elementi ritenuti dal primo Giudice rafforzativi del quadro indiziario, ed in particolare la causale del delitto, riconducibile all'impegno dell'On. La Torre a sostegno della proposta di legge sulla confisca dei patrimoni mafiosi. Infatti, la rilevanza stessa del delitto era suscettibile di innescare una forte reazione delle istituzioni, com'era in effetti avvenuto, con l'immediato invio in Sicilia del Prefetto Dalla Chiesa e - dopo che anche questi era stato soppresso - con l'approvazione della legge caldeggiata dall'On. La Torre. La probabilità di una decisa azione repressiva non poteva sfuggire ai capi mafiosi più lungimiranti, sicché non era lecito ritenere che tutti avessero approvato senza riserve l'omicidio. Nè poteva influire sul giudizio la responsabilità del RA per i precedenti delitti EI e RE, consacrata dal giudicato;
si trattava di azioni criminose non omogenee, realizzate ai danni di esponenti del partito di maggioranza oltre due anni prima del delitto in questione, in un diverso contesto. Gli equilibri del potere mafioso erano infatti altrimenti assestati fino alla soppressione, il 23.4.1981, di TE TE, capo dell'ala "moderata" contrapposta ai corleonesi. Ciò premesso, non vi era neppure una prova diretta che, nel caso in esame, fosse stata seguita la prassi della previa delibera della commissione;
ne aveva parlato, non per scienza propria, solo il collaboratore UT, in posizione associativa certamente meno autorevole degli altri e mendace nel riferito particolare della riunione operativa nell'imminenza del delitto in località Favarella, anziché nel fondo Pipitone, come attendibilmente precisato dall'esecutore materiale Cucuzza AT. Nè significative erano le dichiarazioni di MI AT che, a proposito dei delitti "politici" ed in riferimento al gruppo facente capo a AR OV e AT IN, aveva genericamente affermato "questi erano d'accordo, d'accordissimo". Dunque, non era certo che vi fosse stata una apposita riunione per deliberare l'eliminazione dell'On. La Torre, considerata anche la posizione di assoluto predominio assunta all'epoca dal IN, che lo metteva in grado di decidere praticamente da solo e di colpire sanguinosamente qualsiasi dissenziente. Per altro verso, una positiva adesione nella fase deliberativa del delitto non può desumersi dalla consolidata fedeltà al IN da parte del RA;
questi in realtà risulta piuttosto solidale con il OV e comunque la sua risalente vicinanza ai capi corleonesi gli offriva l'opportunità di dissentire cautamente senza compromettere la coesione del gruppo (sintomo di una qualche insoddisfazione potrebbe essere la sua successiva estromissione dalla carica, allora rivestita, di segretario della commissione regionale). Sotto altro profilo, poi, il IN, anche contando sulla fedeltà dell'imputato, responsabile dì un mandamento periferico non coinvolto nella fase esecutiva, potrebbe non averlo previamente interpellato, limitandosi a prendere contatto con i capi palermitani che misero a disposizione gli esecutori del delitto. In definitiva, quindi, non era provata ne' la partecipazione alla riunione della commissione provinciale che avrebbe deliberato l'uccisione dell'On. La Torre, ne' l'espressione di un voto o parere favorevole o di un semplice assenso. Neppure risultavano manifestazioni successive di approvazione o compiacimento, dalle quali si sarebbe potuto risalire ad una precedente adesione.
L'affermazione di responsabilità non poteva d'altra parte fondarsi sulla sola veste di membro della commissione provinciale, già ritenuta insufficiente a concretare il concorso morale del RA nell'omicidio - pure "eccellente" - del giornalista AR ES, commesso il 26.1.1979, come da sentenza di annullamento senza rinvio sul punto di questa Corte (Sez. 1^, 2.12.2003/18.3.2004, IN ed altri).
Hanno proposto ricorsi per Cassazione il Procuratore Generale del distretto e - quanto agli interessi civili - il P.D.S.. Il primo denuncia sotto più profili inadeguatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Gli omicidi "politici" erano frutto di una;
consolidata strategia, certamente condivisa dal RA, ritenuto corresponsabile dei delitti EI e RE;
come statuito dalla Corte di Cassazione nel giudizio dal quale il presente processo è stato stralciato, la riferibilità alla commissione provinciale dei delitti, in quanto riconducibili ad interessi vitali dell'intera associazione, e la mancanza di segni di utile dissenso costituivano solido fondamento dell'affermata responsabilità dei capi dei mandamenti. Di tale valutazione il Giudice "a quo" avrebbe dovuto dar conto e fornire adeguata confutazione a sostegno del proprio dissenso, atteso lo stretto collegamento fra i due giudizi. Si era invece superfluamente intrattenuto sulla pronuncia relativa all'omicidio ES, senza coglierne la sostanziale differenza rispetto ai fatti qui rilevanti: la soppressione del giornalista era conseguente non tanto al suo impegno contro la mafia, quanto ad una specifica inchiesta sulla costruzione della diga Garcia, nella quale IN aveva ingenti e personali interessi economici. Ne segue che, non essendo all'epoca consolidata la posizione dominante dello stesso IN, ben poteva supporsi che membri della commissione avessero espresso parere contrario. Viceversa, nell'omicidio La Torre l'interesse sottostante era comune all'intera associazione e la stessa previsione di una forte reazione delle istituzioni imponeva la consultazione dei capi e presupponeva la condivisione della decisione adottata;
ne' d'altra parte IN aveva motivo di eludere le regole associative di previa deliberazione collegiale, essendosi all'epoca ormai assicurato, con l'eliminazione dei capi avversari, il controllo della commissione, ormai composta da membri di sicura fede corleonese. Non era del resto consentito enfatizzare la controspinta costituita dal timore della risposta dello Stato, che era sostanzialmente mancata in occasione dei precedenti fatti di sangue e non vi sarebbe stata - sul piano dell'efficace contrasto alla mafia - neppure a seguito dell'omicidio La Torre, ma solo dopo l'ulteriore delitto Dalla Chiesa, con il D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in L. 12 ottobre 1982, n. 726, che finalmente recepiva le proposte del parlamentare comunista. Contraddittoria era poi l'affermazione dell'irrilevanza della causale, dato invece correttamente ed ampiamente utilizzato nella sentenza della Suprema Corte.
Analoghe e in buona parte sovrapponibili censure vengono avanzate con il gravame della parte civile, che evidenzia anche il ricorso da parte del Giudice "a quo" a mere ed improbabili congetture (come il possibile dissenso, "ancorché sommesso", dalla deliberazione omicida), contrapposte ad un quadro indiziario consistente e univoco. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati. Va premesso che, trattandosi di procedimento al quale si applica il rito del codice del 1930 (art. 242 delle norme transitorie emanate con D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271), i denunciati vizi della motivazione vanno apprezzati alla stregua dell'art. 524 del detto codice il quale - tramite lettura coordinata con quella del precedente art. 475 n.
3 - li inquadrava fra le nullità processuali in caso di difetto o contraddittorietà del discorso giustificativo della decisione. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale, per aversi nullità della sentenza è quindi necessario che il Giudice non abbia indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, o si sia limitato ad un esame sommario o superficiale degli elementi stessi, oppure che, partendo da premesse inaccettabili, sia pervenuto a conclusioni non compatibili con la logica comune, o abbia palesato perplessità ed incoerenza nel pervenire alla decisione adottata, o sia caduto in palese contraddittorietà, ponendo a base della decisione considerazioni tra loro inconciliabili, oppure che sia incorso in travisamento del fatto (Cass., Sez. 2^, 5.6/8.7.1992, Casco ed altri); pertanto, il controllo in ordine alla congruità ed alla razionalità della motivazione consiste nella verifica della correttezza logico-giuridica dei sillogismi della sentenza impugnata onde accertare se le massime di esperienza ivi richiamate, le deduzioni e le conclusioni tratte in sede di merito contrastino con il senso comune oppure superino i limiti di una logica e plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass., Sez. 2^, 21.12.1993/25.2.1994, Modesto ed altro), o siano condizionate da una riduttiva indagine conoscitiva o dall'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Cass., Sez. Un. 23.11.1995/23.2.1996, P.G. in proc. Fachini ed altri).
Ora, la sentenza impugnata muove dalla premessa che non è certo il presupposto della necessità di una delibera della "commissione" per i delitti di rilevanza strategica, trattandosi di regola che restava talora inosservata. L'affermazione non sembra tener conto della struttura "ordinamentale" del sodalizio mafioso, quale emerge dalle risultanze acquisite e menzionate;
tale caratteristica postula, secondo "quod plerumque accidit", una spontanea osservanza delle regole sancite dalla consuetudine, che ben possono essere trasgredite in specifiche occasioni, ma non senza un motivo contingente di una certa serietà, anche perché la trasgressione comporta - come pure incidentalmente rilevato dalla sentenza - effetti destabilizzanti sulla compagine associativa. Nè una spiegazione sufficiente dell'omissione può essere fornita, come si vorrebbe, dal carattere autoritario e dal potere "monarchico" del IN;
questi infatti, come risulta pacificamente dalla operata ricostruzione delle vicende del sodalizio, aveva agito) - con successo - al fine di dominare l'organizzazione, e non già di sovvertirla. D'altra parte, trattandosi di fatto avvenuto dopo il consolidamento del suo potere, non vi era ragione di escludere dalla deliberazione i fedelissimi che ormai occupavano la maggioranza - se non la totalità - dei posti nell'organo deliberante (è da notare che invece - come si desume dalla citata sentenza 2.12.2003/18.3.2004 di questa Corte - il IN avrebbe rinviato l'omicidio ES dal 1977 al 1979, non avendo allora la maggioranza in "commissione"). Va inoltre considerato che, secondo le risultanze menzionate alle pagg. 22-23 della sentenza impugnata, della "commissione" facevano parte i rappresentanti di 11 articolazioni locali ("famiglie" o "mandamenti"), oltre a quella di Corleone, rappresentata alternativamente da IN e OV:
UL, Resuttana, RT VA, Partanna-Mondello, SA EP TO, Partinico, Passo di Rigano - Boccadifalco, LI, SA Mauro Castelverde, Caccamo e Misilmeri. All'esecuzione del delitto parteciparono (pag. 40) membri delle "famiglie" di UL, Resuttana, RT VA e LI (nonché di quella di Corso dei Mille, che non risulta come tale autonomamente rappresentata in "commissione"); inoltre, la sentenza irrevocabile in data 17.2.1998 della Corte d'Assise di Appello di Palermo, citata a pag. 7, ha definitivamente accertato la responsabilità del capo del "mandamento" di SA EP TO (oltre che di quelli di UL e RT VA e dei due corleonesi). La coordinata disamina di tali risultanze fornisce la prova che vi fu un'ampia informazione e condivisione - non limitata all'area metropolitana di Palermo - in ordine al piano delittuoso;
ciò doveva essere valutato quale elemento rilevante in ordine alla collegialità della decisione, se non ad una formale e plenaria riunione.
È altresì dato per certo che il delitto rispondeva ad un interesse generale e strategico dell'associazione, e non ad interessi differenziati dei suoi membri (come era avvenuto per l'omicidio ES, riconducitele anche ad un personale movente del IN: v. la già citata sentenza 2.12.2003/18.3.2004 di questa Corte);
siffatta causale non può ritenersi elemento "neutro", in quanto rafforzativo della base logica dell'ipotesi di deliberazione collegiale.
Le osservazioni che precedono evidenziano dunque rilevanti aspetti di irrazionalità del discorso giustificativo della decisione;
è ben vero che la regola della deliberazione collegiale (non necessariamente consacrata da una riunione plenaria) va storicizzata e non considerata un dato certo ed immutabile (cfr. Cass., Sez. 5^, 27.4/6.6.2001, IN ed altri;
30.5.2002/18.4.2003, Aglieri), ma gli elementi di ritenuta esclusione nel caso di specie non risultano in effetti logicamente individuati in coerenza con le risultanze processuali;
il Giudice "a quo" si è dunque discostato ingiustificatamente dalla costante affermazione giurisprudenziale, secondo la quale la natura "strategica" - per l'intera organizzazione criminale - del delitto e la "legittimazione" dell'incolpato ad interloquire in seno alla "commissione" costituiscono, di regola, grave indizio di concorso nella deliberazione criminosa (cfr. Cass., Sez. 6^, 2/27.5.1995, ON;
Sez. 1^ 28.11.1995/29.1.1996, P.M. in proc. EC;
Sez. 5^ 3.7.2003/12.3.2004, IN ed altri). Va peraltro ribadito che trattasi di un mero indizio, sicché la responsabilità del soggetto è ovviamente esclusa quando vi siano elementi per ritenere che egli, per qualsiasi ragione, non sia stato di fatto consultato. Controversa è invece la situazione nel caso di partecipazione alla fase deliberativa, con espressione di dissenso. In passato venne affermato che anche in tale circostanza era configurabile, una volta dato corso all'esecuzione, un'ipotesi di concorso morale, essendo la determinazione prevalsa - da tutti anticipatamente accettata - riferibile all'intero organo collegiale e comune a ciascuno dei suoi componenti (cfr. la citata decisione 2/27.5.1995 in proc. ON, peraltro relativa a misura cautelare). Tale opinione appare incompatibile con la disciplina del concorso di persone, mancando un contributo del dissenziente alla realizzazione criminosa e non essendo compatibile con i principi dell'ordinamento una responsabilità "di posizione", che condurrebbe ad attribuire indiscriminatamente a tutti i soggetti al vertice dell'associazione qualsiasi delitto di rilevanza strategica (cfr. le citate decisioni 30.5.2002/18.4.2003 in proc. Aglieri e 2.12.2003/18.3.2004 in proc. IN ed altri). Va quindi ribadito, in adesione alla giurisprudenza da ultimo citata, che solo quando vi sia stata o esplicita approvazione del piano criminoso, o presa d'atto senza manifestazione di dissenso, potrà configurarsi concorso nel reato. Tanto premesso, essendo accertato che il RA era
"istituzionalmente" fra i soggetti che dovevano essere interpellati e non risultando alcuna sua manifestazione di dissenso, è una congettura priva di base nelle risultanze processuali quella della sentenza impugnata, secondo la quale egli poteva essere tanto lungimirante da prevedere gli effetti, negativi per l'organizzazione, del divisato delitto e da esprimere un "sommesso parere contrario" (pag. 62); ciò si pone in contraddizione sia con la ritenuta adesione al disegno generale dei capi corleonesi (onde non importa che fosse più "vicino" all'uno o all'altro), sia con il rilievo che "la manifestazione, nell'ambiente mafioso, di un aperto dissenso rispetto alle iniziative messe in atto dai medesimi poteva costare la vita" (pag. 60). Nè la congettura del Giudice "a quo" trova sostegno nella successiva estromissione dell'imputato dalla carica di segretario della commissione regionale (carica che, va notato, rafforzava il suo ruolo istituzionale al momento della deliberazione del delitto); infatti, secondo la ricostruzione operata a pag. 24 - 25 sulla scorta delle dichiarazioni collaborative di CI Vara, non risulta trattarsi di misura punitiva, ma di volontarie dimissioni, accompagnate da espressioni di vivo apprezzamento e contestuali a quelle del "declinante" CH EC, quindi semmai riconducibili ad un ricambio generazionale (il RA, nato il [...], già allora - novembre/dicembre 1982 - era soprannominato "il vecchio" - cfr. dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia riportate a pag. 10). Ora, che le risultanze sopra menzionate (unitamente ai contributi collaborativi) siano sufficienti a dimostrare, superando ogni ragionevole dubbio, la partecipazione dell'imputato alla deliberazione del delitto e il consenso prestato è questione riservata al Giudice di merito ed estranea al controllo demandato a questa Corte, ma non può certo affermarsi, come fa la sentenza impugnata (pag. 63), che tale ipotesi sia equivalente a quella opposta.
Si rende perciò necessario l'annullamento, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Assise di Appello di Palermo per nuova e congrua valutazione del quadro probatorio, senzà altro vincolo se non quello di non far ricorso alle argomentazioni qui censurate. Quanto alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile presente, le relative disposizioni vanno riservate al Giudice di rinvio, dalla cui decisione discende la sorte dell'azione civile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Assise di Appello di Palermo anche per quanto riguarda le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006