Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 221
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Sentenza 19 gennaio 2026

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    La Corte ritiene che non sussistano le condizioni per la revocazione, poiché la dichiarazione di inammissibilità del secondo ricorso è stata motivata dalla tardività del deposito, circostanza effettivamente sussistente e non frutto di errore di fatto. La Corte non era tenuta a vagliare la medesimezza dei ricorsi riuniti, ma solo la regolarità della costituzione in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 221
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 221
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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