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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA EN, TO
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2863/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2348/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 28 e pubblicata il 25/07/2025
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 2348 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso in revocazione, ex art. 64 d.lgs. n. 546/92 e art. 395 c.p.c., avverso la sentenza n.2348/2025, depositata il 25.7.2025, resa inter partes dalla Corte di
Giustizia Tributaria di II° grado della Puglia, sostenendo che la sentenza sarebbe frutto di un errore di fatto su di una circostanza rilevabile dagli atti del processo e su cui non vi è stata controversia, per cui sarebbe revocabile ex art.395, n.4) c.p.c.
La parte interessata dall'azione è quella costituita dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello iscritto al n. 241/2022 per violazione dell'art. 22, primo comma, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. 546/1992, e dalla condanna delle appellanti alle spese di lite.
Questo appello – va precisato - era stato iscritto successivamente a quello, proposto contro la stessa sentenza, contrassegnato col n. RGA 2199/2019 ed era stato a questo riunito all'udienza di discussione. Il
Collegio, poi, rilevata la tardività del deposito in segreteria, ne aveva dichiarata la inammissibilità.
Ora, sostengono le ricorrenti che, diversamente da come opinato dalla Corte, non era ravvisabile nel n.
241/2022 un secondo ed autonomo appello avente la stessa causa petendi ed il medesimo petitum di quello iscritto al n. 2199/2019, proposto in precedenza col ricorso notificato in data 24.6.2019 e depositato l'1.7.2019, ma si trattava di un ricorso depositato nel 2022 per mero errore, dovuto alla non agevole procedura telematica per rintracciare fascicoli già pendenti;
disguido che secondo le ricorrenti doveva essere rilevato dalla Corte.
Mancava perciò, a loro dire, la volontà di incardinare davanti al Giudice del gravame una seconda impugnazione identica alla prima, visto che quel secondo deposito era stato effettuato per mero errore, nella convinzione di stare allegando i documenti necessari a rintracciare il fascicolo già aperto e depositato.
La Corte avrebbe dovuto in conclusione avvedersi dell'errore nel quale la parte era incorsa ed escludere che il gravame depositato successivamente potesse essere identificato come autonomo atto introduttivo o come autonoma impugnazione.
Da qui la revocabilità della dichiarazione di inammissibilità e della condanna delle ricorrenti alle spese.
Si è costituito il Comune di Taranto opponendo l'infondatezza dei motivi avversi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ritiene la Corte che ricorrano le condizioni per la pronuncia della chiesta revocazione, non essendo riconducibili i fatti e le circostanze addotte dalla parte alla fattispecie di cui all'art. 395, comma 1 punto 4),
c.p.c.
Il Collegio infatti dopo aver proceduto, nell'udienza di discussione del 23.6.2025, alla riunione del fascicolo
RGA 241/22 al fascicolo contraddistinto dal RGA 2199/19, avendo rilevato che si trattava “di Appelli proposti avverso la medesima Sentenza n. 1054/2019 sez. 03 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto”, ha vagliato prioritariamente – come era corretto che facesse - la regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli artt. 53 e 22 d.lgs. 546/92 ed ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della acclarata tardività del deposito del ricorso in segreteria.
Ha perciò definito il ricorso n. 241/22 RGA sul piano procedurale e non era tenuto, a quel punto, a vagliare altri profili, quale quello attinente al petitum ed alla causa petendi dei due ricorsi al fine di stabilire l'eventuale medesimezza dei ricorsi riuniti.
La sentenza non è dunque l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, per aver supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, come richiesto dall'art. 395, comma 1, punto
4), ma della accertata tardività del deposito del 2° ricorso in segreteria, quale che ne fosse il contenuto;
circostanza effettivamente sussistente ed in ordine alla quale non ricorre alcun errore di fatto da parte del giudicante.
Deve del resto aggiungersi che la parte, cui era nota la supposta identità dei ricorsi per avervi dato causa, avrebbe potuto assumere, nel lungo tempo intercorso tra il deposito in segreteria del 2° ricorso (27.1.2022)
e l'udienza di discussione (23.6.2025), le iniziative atte a rimuovere l'ipotizzato errore e avrebbe comunque potuto segnalarne l'esistenza alla Corte.
Il ricorso va perciò rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in revocazione e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del Comune di Taranto Avv. Difensore_2 dichiaratasi anticipataria.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA EN, TO
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2863/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2348/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 28 e pubblicata il 25/07/2025
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 2348 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso in revocazione, ex art. 64 d.lgs. n. 546/92 e art. 395 c.p.c., avverso la sentenza n.2348/2025, depositata il 25.7.2025, resa inter partes dalla Corte di
Giustizia Tributaria di II° grado della Puglia, sostenendo che la sentenza sarebbe frutto di un errore di fatto su di una circostanza rilevabile dagli atti del processo e su cui non vi è stata controversia, per cui sarebbe revocabile ex art.395, n.4) c.p.c.
La parte interessata dall'azione è quella costituita dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello iscritto al n. 241/2022 per violazione dell'art. 22, primo comma, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. 546/1992, e dalla condanna delle appellanti alle spese di lite.
Questo appello – va precisato - era stato iscritto successivamente a quello, proposto contro la stessa sentenza, contrassegnato col n. RGA 2199/2019 ed era stato a questo riunito all'udienza di discussione. Il
Collegio, poi, rilevata la tardività del deposito in segreteria, ne aveva dichiarata la inammissibilità.
Ora, sostengono le ricorrenti che, diversamente da come opinato dalla Corte, non era ravvisabile nel n.
241/2022 un secondo ed autonomo appello avente la stessa causa petendi ed il medesimo petitum di quello iscritto al n. 2199/2019, proposto in precedenza col ricorso notificato in data 24.6.2019 e depositato l'1.7.2019, ma si trattava di un ricorso depositato nel 2022 per mero errore, dovuto alla non agevole procedura telematica per rintracciare fascicoli già pendenti;
disguido che secondo le ricorrenti doveva essere rilevato dalla Corte.
Mancava perciò, a loro dire, la volontà di incardinare davanti al Giudice del gravame una seconda impugnazione identica alla prima, visto che quel secondo deposito era stato effettuato per mero errore, nella convinzione di stare allegando i documenti necessari a rintracciare il fascicolo già aperto e depositato.
La Corte avrebbe dovuto in conclusione avvedersi dell'errore nel quale la parte era incorsa ed escludere che il gravame depositato successivamente potesse essere identificato come autonomo atto introduttivo o come autonoma impugnazione.
Da qui la revocabilità della dichiarazione di inammissibilità e della condanna delle ricorrenti alle spese.
Si è costituito il Comune di Taranto opponendo l'infondatezza dei motivi avversi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ritiene la Corte che ricorrano le condizioni per la pronuncia della chiesta revocazione, non essendo riconducibili i fatti e le circostanze addotte dalla parte alla fattispecie di cui all'art. 395, comma 1 punto 4),
c.p.c.
Il Collegio infatti dopo aver proceduto, nell'udienza di discussione del 23.6.2025, alla riunione del fascicolo
RGA 241/22 al fascicolo contraddistinto dal RGA 2199/19, avendo rilevato che si trattava “di Appelli proposti avverso la medesima Sentenza n. 1054/2019 sez. 03 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto”, ha vagliato prioritariamente – come era corretto che facesse - la regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli artt. 53 e 22 d.lgs. 546/92 ed ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della acclarata tardività del deposito del ricorso in segreteria.
Ha perciò definito il ricorso n. 241/22 RGA sul piano procedurale e non era tenuto, a quel punto, a vagliare altri profili, quale quello attinente al petitum ed alla causa petendi dei due ricorsi al fine di stabilire l'eventuale medesimezza dei ricorsi riuniti.
La sentenza non è dunque l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, per aver supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, come richiesto dall'art. 395, comma 1, punto
4), ma della accertata tardività del deposito del 2° ricorso in segreteria, quale che ne fosse il contenuto;
circostanza effettivamente sussistente ed in ordine alla quale non ricorre alcun errore di fatto da parte del giudicante.
Deve del resto aggiungersi che la parte, cui era nota la supposta identità dei ricorsi per avervi dato causa, avrebbe potuto assumere, nel lungo tempo intercorso tra il deposito in segreteria del 2° ricorso (27.1.2022)
e l'udienza di discussione (23.6.2025), le iniziative atte a rimuovere l'ipotizzato errore e avrebbe comunque potuto segnalarne l'esistenza alla Corte.
Il ricorso va perciò rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in revocazione e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del Comune di Taranto Avv. Difensore_2 dichiaratasi anticipataria.