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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 31/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sara Tanara presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Genova, via Isonzo, 38/16, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Volonteri CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, piazza del Podestà, 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“CHIEDE che il Tribunale di Verbania voglia emettere sentenza accogliendo le conclusioni del ricorso introduttivo già richiamate nelle note a firma congiunta già depositate in atti e così pronunciare lo pagina 1 di 3 scioglimento del matrimonio contratto in Villadossola in data 20/10/1973 fra il sig.
[...]
e la sig.ra , registrato nei registri di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Villadossola al numero 41 serie A parte II anno 1973, senza alcuna altra condizione”.
Resistente:
“CHIEDE che il presente procedimento venga definito con sentenza che prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine al loro divorzio ed alle condizioni come di seguito riportate:
1) dare atto che le parti sono economicamente indipendenti;
2) comandare l'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di Stato Civile e di procedere a tutte le incombenze di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e il 20.10.1973 in Villadossola, hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario (cfr atto di matrimonio).
Si sono, poi, separati con sentenza del tribunale di Verbania n. 248/1998, del 2.4.1998, passata in giudicato il 3.11.1999, con la quale la separazione è stata addebitata alla moglie (doc. 4 ric.).
E' esclusa la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come dalla domanda di divorzio, coltivata dal ricorrente, cui ha aderito la resistente.
Risulta, dunque, utilmente trascorso il periodo di ininterrotta separazione di cui all'art. 3 n. 2 lett. b L.
898/70, come modificato dalla legge 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villadossola il 20.10.1973, da e trascritto nei registri di stato civile Parte_1 CP_2 del medesimo comune al n. 41, parte II, serie A.
Spese di lite compensate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. pagina 2 di 3 Così deciso in Verbania il 17.7.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sara Tanara presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Genova, via Isonzo, 38/16, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Volonteri CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, piazza del Podestà, 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“CHIEDE che il Tribunale di Verbania voglia emettere sentenza accogliendo le conclusioni del ricorso introduttivo già richiamate nelle note a firma congiunta già depositate in atti e così pronunciare lo pagina 1 di 3 scioglimento del matrimonio contratto in Villadossola in data 20/10/1973 fra il sig.
[...]
e la sig.ra , registrato nei registri di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Villadossola al numero 41 serie A parte II anno 1973, senza alcuna altra condizione”.
Resistente:
“CHIEDE che il presente procedimento venga definito con sentenza che prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine al loro divorzio ed alle condizioni come di seguito riportate:
1) dare atto che le parti sono economicamente indipendenti;
2) comandare l'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di Stato Civile e di procedere a tutte le incombenze di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e il 20.10.1973 in Villadossola, hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario (cfr atto di matrimonio).
Si sono, poi, separati con sentenza del tribunale di Verbania n. 248/1998, del 2.4.1998, passata in giudicato il 3.11.1999, con la quale la separazione è stata addebitata alla moglie (doc. 4 ric.).
E' esclusa la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come dalla domanda di divorzio, coltivata dal ricorrente, cui ha aderito la resistente.
Risulta, dunque, utilmente trascorso il periodo di ininterrotta separazione di cui all'art. 3 n. 2 lett. b L.
898/70, come modificato dalla legge 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villadossola il 20.10.1973, da e trascritto nei registri di stato civile Parte_1 CP_2 del medesimo comune al n. 41, parte II, serie A.
Spese di lite compensate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. pagina 2 di 3 Così deciso in Verbania il 17.7.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3