TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
1630/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1630/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 di BI (NA) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Castellammare di BI (NA) alla Via Petrarca n. 65, presso lo studio dell'avv. Nicola Basile che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e (c.f.: Controparte_1
), nata in data [...] a [...] e residente in C.F._2
Castellammare di BI (NA) alla Via Benedetto Brin n. 5, elettivamente domiciliata in Pompei
(NA) alla Via Aldo Moro I Trav. n. 18/B, presso lo studio dell'avv. Stefano Vercellone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, con cui le parti chiedevano omologarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
1 A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di BI in data 25.10.1981, nel corso del quale sono nati quattro figli: IO, nato il [...],
, nato il [...], nata il [...], ed nato il [...], tutti Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni e autosufficienti;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 31.07.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza del 25.11.2025, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note scritte;
all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione della predetta udienza, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 26.11.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti - riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
BI (NA), e nata l'[...] a [...], ai seguenti Controparte_1 patti e condizioni:
1) il Sig. manterrà la propria residenza in Castellammare di BI (NA) Parte_1 alla Strada del Gesù n. 30, mentre la Sig.ra manterrà, a sua volta, Controparte_1 la propria residenza sita in Castellammare di BI (NA) alla Via Benedetto Brin n. 5;
2) i coniugi si impegnano a rilasciare reciproca autorizzazione per il rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di BI e per l'annotazione ai sensi
2 dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 482, parte II, serie A, anno 1981);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1630/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 di BI (NA) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Castellammare di BI (NA) alla Via Petrarca n. 65, presso lo studio dell'avv. Nicola Basile che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e (c.f.: Controparte_1
), nata in data [...] a [...] e residente in C.F._2
Castellammare di BI (NA) alla Via Benedetto Brin n. 5, elettivamente domiciliata in Pompei
(NA) alla Via Aldo Moro I Trav. n. 18/B, presso lo studio dell'avv. Stefano Vercellone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, con cui le parti chiedevano omologarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
1 A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di BI in data 25.10.1981, nel corso del quale sono nati quattro figli: IO, nato il [...],
, nato il [...], nata il [...], ed nato il [...], tutti Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni e autosufficienti;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 31.07.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza del 25.11.2025, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note scritte;
all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione della predetta udienza, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 26.11.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti - riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
BI (NA), e nata l'[...] a [...], ai seguenti Controparte_1 patti e condizioni:
1) il Sig. manterrà la propria residenza in Castellammare di BI (NA) Parte_1 alla Strada del Gesù n. 30, mentre la Sig.ra manterrà, a sua volta, Controparte_1 la propria residenza sita in Castellammare di BI (NA) alla Via Benedetto Brin n. 5;
2) i coniugi si impegnano a rilasciare reciproca autorizzazione per il rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di BI e per l'annotazione ai sensi
2 dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 482, parte II, serie A, anno 1981);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3