Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 11423/2025 R.G. promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. VITALE Parte_1 C.F._1
VINCENZO SERGIO (DETTO SERGIO)
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione.
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
Accertare e dichiarare il diritto del Prof. al pagamento dei canoni di Parte_1 locazione in relazione all'immobile per cui è causa;
per l'effetto, condannare l'Arch. nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 residente in [...], C.F.: , al pagamento, in favore del C.F._2
Prof. della somma dovuta pari a € 10.096,33 (diecimilanovantasei/33), oltre Pt_1 interessi legali dal dovuto al saldo.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc ha esposto di aver concesso in Parte_1 locazione, ad uso abitativo, a l'immobile sito in Milano, via Controparte_1
Turati n. 38, piano primo, scala B, con contratto del 15 giugno 2018 e di aver intimato al conduttore lo sfratto per morosità, avendo questi interrotto il pagamento dei canoni da agosto
2023, dopo aver appreso che il ricorrente aveva promesso in vendita l'intero stabile nel quale l'appartamento è situato, e sino a novembre 2023.
Ha allegato che il 27 novembre 2023 egli ha venduto l'immobile locato e che all'udienza di convalida dello sfratto, tenutasi il 17 gennaio 2024, il conduttore ha eccepito il suo difetto di legittimazione attiva perché non più proprietario/locatore, sicché egli non ha più coltivato il procedimento, che si è estinto.
Premessi tali fatti, ha chiesto di condannare l'arch. al pagamento della somma di € CP_1
10.096,33, pari al corrispettivo negoziale maturato da agosto a novembre 2023, oltre interessi legali “dal dovuto al saldo”.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del separato dispositivo di sentenza e della contestuale motivazione.
2. I fatti allegati a fondamento della domanda sono provati dalle produzioni documentali del ricorrente, quali:
- il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile dedotto in lite, regolarmente registrato, nel quale le parti hanno pattuito il canone trimestrale di € 4325,00 (comprensivo di spese forfetarie),
- l'intimazione di sfratto notificata al resistente, nel quale è allegata la morosità di € 10.096,33
(la stessa oggetto della presente causa), relativa alle mensilità da maggio a novembre 2023,
- la comparsa di costituzione dell'intimato nel procedimento per la convalida dello sfratto per morosità, nella quale il conduttore allega che il prof. non è più proprietario Pt_1
2 dell'immobile locato, per averlo venduto alla società in data 27 novembre 2023, ma non contesta la morosità ed anzi chiede termine per sanarla,
- il provvedimento giudiziale di estinzione della detta procedura di sfratto.
Il ricorrente ha fornito la prova del credito vantato stante il principio per cui Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto
a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (
Cass., sez. un., n. 13533/2001). Per contro, il resistente, non costituendosi, non ha dimostrato di aver regolarmente adempiuto l'obbligazione pecuniaria cui era tenuto.
Siccome l'acquirente subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (art. 1602 c.c.), il conduttore è tenuto al pagamento, in favore del ricorrente venditore, del corrispettivo negoziale maturato sino alla data della compravendita dell'immobile locato, che è l'importo chiesto dal Pt_1
L'arch. eve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di CP_1
€ 10.096,33, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, della contumacia del resistente e della natura documentale della causa, vengono liquidate come da dispositivo nei minimi tariffari, con esclusione della fase istruttoria e con ulteriore lieve riduzione della fase decisionale, stante la redazione del solo atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 10.096,33, oltre interessi legali dalle singole scadenze al Pt_1
saldo;
2. condanna altresì il predetto resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 277,75 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
3 Milano, 21/05/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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