Sentenza 27 marzo 2014
Massime • 1
Il rinvio a tempo indeterminato o la sospensione del dibattimento determinato dalla detenzione all'estero dell'imputato costituisce legittimo impedimento a comparire anche ai sensi del previgente art. 486 cod. proc. pen. (sostituito dall'art. 420-ter) e comporta la sospensione del corso della prescrizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2014, n. 37416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37416 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 27/03/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 880
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO G. - rel. Consigliere - N. 25045/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND RO N. IL 08/11/1936;
avverso la sentenza n. 2416/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 31/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. VOLPE EP, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di LA PI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, in data 31 gennaio 2012, con la quale è stata confermata la decisione del 23 febbraio 2011 del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato il predetto LA colpevole del delitto di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 75, comma 2, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 10.000 di multa.
2. LA PI era stato tratto in giudizio davanti al Tribunale di Palermo per rispondere del reato di associazione mafiosa (capo a) e del reato di cui alla L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 75, comma 2 (capo B) per essersi associato allo scopo di commettere delitti di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Con sentenza del 23 febbraio 2011, all'esito del giudizio abbreviato condizionato, LA è stato ritenuto responsabile del delitto ascritto al capo B), esclusa l'aggravante di cui dell'art. 75, comma 5 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante del numero degli associati, è stato condannato alla pena finale di anni cinque di reclusione ed Euro 10.000 di multa. Il Tribunale ha esaminato e respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p., proposta dalla difesa e ha fondato, nel merito, la dichiarazione di responsabilità sulla base del materiale probatorio acquisito durante le indagini condotte, in parte, negli Stati Uniti d'America.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello l'imputato eccependo, preliminarmente, l'incostituzionalità dell'art. 11 c.p. e nel merito l'insussistenza della responsabilità, fondata esclusivamente sulla confessione dell'imputato, mentre dagli altri elementi di prova non sarebbe emersa la sua partecipazione a fatti specifici di traffico di stupefacenti, anche con riferimento all'elemento soggettivo. Ha poi sostenuto che il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione, non potendo esplicare effetti sospensivi di tale termine, l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva sospeso il giudizio a causa della detenzione del LA all'estero, poiché la normativa vigente al tempo non prevedeva il legittimo impedimento dell'imputato a comparire in udienza, quale causa di sospensione del termine di prescrizione.
4. La Corte d'Appello, con sentenza del 31 gennaio 2012, ha ritenuto inammissibile, per manifesta infondatezza, la questione di illegittimità costituzionale posta dalla difesa e infondate, nel merito, le altre doglianze, confermando la decisione impugnata.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa di LA PI lamentando:
errata applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 11 del codice penale ricorrendo un'ipotesi di violazione del ne bis in idem;
errata applicazione della L. n. 685 del 1975, art. 75, per insufficienza degli elementi probatori a fondamento dell'affermazione di responsabilità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'attendibilità della versione resa dal LA;
violazione di legge riguardo al computo del termine di prescrizione riguardo all'operatività del legittimo impedimento dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo la difesa dell'imputato ha dedotto l'errata applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 11 del codice penale. In particolare, deducendo che LA PI è
stato giudicato per il medesimo fatto dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti, con sentenza emessa il 30 settembre 1991 per il reato di complotto per la distribuzione di eroina e cocaina, evidenziando che l'art. 649 del codice di rito non distingue, per l'applicazione del principio del ne bis in idem, tra sentenza irrevocabile emessa dall'ordinamento italiano e da un ordinamento straniero. Conseguentemente, ha ritenuto superabili le motivazioni delle decisioni della Corte Costituzionale del 1967 e del 1976 che hanno dichiarato la legittimità dell'art. 11 c.p., poiché precedenti all'introduzione dell'art. 649 c.p.p. e di alcune convenzioni internazionali.
Pertanto ricorrerebbe, secondo la difesa, una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in situazioni identiche.
2. Con riferimento all'eccezione preliminare, va rilevato che il Tribunale ha affermato la rilevanza della questione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, ma ne ha escluso la fondatezza e tale valutazione è stata confermata dalla Corte territoriale
3. LA è stato sottoposto a procedimento penale davanti alla Corte distrettuale degli Stati Uniti d'America, per il reato di "cospiracy", accertato nello stato di New York sino al 30 settembre 1988, in conseguenza del quale è stato condannato alla pena di mesi 59 e giorni 29 di detenzione, interamente espiata in tale paese. La Corte territoriale ha evidenziato che la Consulta, con due decisioni, n. 48 del 1967 e n. 69 del 1976 ha esaminato la medesima questione sollevata con riferimento dell'art. 11 c.p., comma 1, riconoscendo la conformità di tale disposizione a tutte le norme costituzionali, in quanto il divieto di "bis in idem" non costituisce un principio fatto proprio in tutti i sistemi normativi internazionali e, quindi, non rappresenta una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, da recepire come obbligatoria da parte dell'ordinamento italiano in attuazione dell'art. 10 Cost.. Con riferimento alle modifiche intervenute successivamente alla seconda pronunzia della Corte Costituzionale, la difesa ha osservato che taluni accordi internazionali erano già stati ratificati prima delle due decisioni e sono stati presi in esame dalla Consulta. In epoca successiva è intervenuta, invece, la conclusione della convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 e l'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 che ha disciplinato il tema in questione. La Legge di Attuazione n. 388 del 1993, art. 54, di tale accordo, però, impedisce la duplicazione dei giudizi nell'ambito dell'area giudiziaria europea, al fine di agevolare il perseguimento dei reati commessi in tale contesto territoriale, da parte di un'unica autorità giudiziaria. Pertanto, sostanzialmente, ribadisce l'applicazione territorialmente allargata, ma circoscritta in ambito europeo, del principio del "ne bis in idem", i cui limiti non sono più rappresentati dai confini nazionali, ma da quelli dei paesi aderenti all'Unione, lasciando impregiudicati i rapporti che riguardano gli Stati Uniti d'America. Conseguentemente LA ha dedotto che, al di fuori di specifiche previsioni pattizie, il divieto di secondo giudizio sul medesimo fatto in ambito internazionale non è operante e tale valutazione è in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, prevedendo l'art. 11 c.p., comma 1, la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (Sez. 2^, n. 40553 del 21/05/2013 - dep. 01/10/2013, Tropeano, Rv. 256469).
Questa Corte ha escluso che il principio di rinnovazione del giudizio contenuto nell'art. 11 c.p., possa ritenersi derogato dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ovvero dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, o dall'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, oppure dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (Sez. 6^, n. 44830 del 22/09/2004 - dep. 18/11/2004, Cuomo ed altri, Rv. 230595).
4. D'altra parte i rapporti di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti d'America sono regolamentati nel trattato del 13 ottobre 1983, recepito nella L. n. 225 del 1984 che limita l'applicazione del divieto di bis in idem solo alla materia della estradizione.
5. Con il secondo motivo la difesa ha lamentato l'errata applicazione della L. n. 685 del 1975, art. 75, per avere la Corte territoriale omesso di considerare il contenuto della intercettazione di una conversazione tra due membri dell'associazione che si riferiscono al LA come ad soggetto estraneo al sodalizio (intercettazione riportata alle pagine 17-18 della sentenza impugnata). Inoltre, ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte riguardo alla partecipazione del LA all'associazione, in quanto fondata solo sulle singole condotte di acquisto e cessione di stupefacenti, senza tenere conto della necessità di dimostrare un contributo effettivo e permanente del presunto associato alla realizzazione dello scopo comune, profilo ignorato nella decisione impugnata. In terzo luogo, ha censurato la decisione della Corte nella parte in cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dall'imputato riguardo a singoli episodi di cessione, mentre non ha ritenuto credibile il LA quando ha, sostanzialmente, affermato di avere operato al di fuori della organizzazione, evidenziando, attraverso l'introduzione di elementi di fatto, che alcuni eventi riferiti dal LA non avrebbero trovato idoneo riscontro in ulteriori dati probatori.
6. Nell'approccio ai molteplici temi di discussione prospettati nei motivi di ricorso è necessario premettere che, nel giudizio di legittimità, è preclusa alla Corte di Cassazione la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò vale anche dopo la modifica legislativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato dal punto di vista logico il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5^, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
7. Alla stregua delle suesposte considerazioni devono considerarsi inammissibili, in quanto non consentite in questa sede, tutte quelle censure con le quali il ricorrente prospetta una ricostruzione dei fatti alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito e tale profilo riguarda, certamente, la prima doglianza (valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche) e parte della seconda e terza censura (presupporti dell'associazione e attendibilità della versione dell'imputato).
8. In ogni caso, tali ultime doglianze sono infondate.
9. La Corte appello motiva in maniera puntuale e analitica, anche con rinvio alla più ampia motivazione del Tribunale (pagine 13-35 della sentenza di primo grado) individuando, analiticamente, le caratteristiche e la struttura della associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti tra l'Italia gli Stati Uniti d'America a partire dalla metà
degli anni 80 e attiva anche in Sicilia (pagine 7-9), precisando che il ruolo ricoperto da LA PI all'interno della associazione, della cui esistenza non è possibile dubitare, poiché gli elementi costitutivi della stessa sono stati oggetto di accertamenti giudiziali, contenuti in sentenze irrevocabili allegate agli atti del processo. La Corte si è soffermata lungamente sulle dichiarazioni confessorie del LA riguardo alle varie operazioni di acquisto e cessione di stupefacenti e al traffico di droga in concorso con altre persone, poi, giudicate e condannate insieme all'odierno ricorrente. Molti particolari relativi alle azioni criminose del ricorrente e di altri imputati sono stati oggetto dell'interrogatorio reso nell'agosto 1989 ai Giudici Istruttori del Tribunale di Palermo, fra i quali il Dottore Falcone, mediante rogatoria. Il LA ha riconosciuto che i coimputati, quasi tutti compaesani, avevano fatto parte della stessa associazione, avevano importato eroina dall'Italia, mediante corrieri che avevano provveduto a trasportarla in aereo perché fosse immessa sui mercati degli Stati Uniti di America. Ha precisato di aver avuto rapporti di affari per l'acquisto di sostanza stupefacente con un gruppo di calabresi che avevano importato l'eroina proveniente dall'Italia, facendola transitare dal Canada e che, in un secondo momento, poiché non era di buona qualità e, quindi, difficilmente commerciabile negli Stati Uniti, era stata scambiata con la cocaina. Ha fornito indicazioni dettagliate e nominative su tali passaggi e sui coimputati precisando, ad esempio, di avere gestito affari di droga anche con AN GI al quale aveva ceduto una partita di 250 grammi di eroina nell'agosto del 1988. Quanto all'ultimo profilo, la Corte ha valutato criticamente quelle dichiarazioni, evidenziando che il LA aveva confermato di avere realmente militato nella stessa associazione criminosa che faceva capo ai NO, di avere trattato delle vicende di droga descritte minuziosamente, smentendo le iniziali dichiarazioni con le quali aveva escluso il proprio coinvolgimento nell'associazione. Tali elementi consentono di superare le censure contenute nel presente ricorso.
La Corte, inoltre, con motivazione assolutamente congrua, ha evidenziato anche i riscontri probatori delle ammissioni del LA. In particolare, ha segnalato che l'episodio della consegna allo AN del pacco contenente eroina è stato riscontrato dagli esiti del servizio di pedinamento e che le intercettazioni avevano dimostrato come fossero intercorsi numerosi contatti telefonici tra i due. Nello stesso modo ha trovato conferma, nei contatti telefonici tra il LA e l'utenza di Toronto intestata a ES EP, il coinvolgimento dei calabresi e, nello stesso modo, è stato riscontrato il particolare, riferito dall'imputato, secondo cui i calabresi solitamente spedivano per posta la cocaina, scambiata con l'eroina ceduta ai siciliani. Il coinvolgimento negli affari di droga della famiglia NO è stato confermato dalla conoscenza del noto trafficante IN NI. Del ruolo e delle attività dell'imputato vi è ampia conferma nelle intercettazioni, riportate alle pagine 17-18 della sentenza tra due immigrati italiani, successivamente colpiti da ordine di cattura, i quali si riferiscono al LA utilizzando il soprannome col quale era noto ("coniglio").
Alla luce di tutti questi elementi, la confessione resa dall'imputato ha trovato piena conferma in numerosi ed eterogenei elementi di prova che dimostrano l'affidabilità e la veridicità dei fatti riferiti e degli illeciti commessi, con indicazione dei complici, dei tempi e delle finalità. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che le iniziative svolte dall'imputato, in Italia e all'estero, non si erano esaurite nel trattare, di volta in volta, la cessione di partite di stupefacenti, ma si inserivano in una più ampia attività di realizzazione del programma criminoso dell'associazione, nella quale il LA aveva militato, finalizzata a conseguire un profitto dalle singole operazioni di importazione di sostanza stupefacente, sulla base di accordi raggiunti con i trafficanti calabresi che consentivano di commercializzare sul mercato statunitense la sostanza stupefacente, sulla base di un intreccio di accordi e collegamenti con una moltitudine di soggetti operanti a vario livello, da quello di vertice riferibile alla posizione dei NO di New York, a quello di preparazione delle singole spedizioni da parte degli associati calabresi e statunitensi, a quello attuativo delle stesse, attraverso la cessione della merce e l'immissione-nei canali di distribuzione ai consumatori.
10. La Corte ha anche individuato il ruolo dell'imputato, finalizzato a mantenere i rapporti con i fornitori siciliani e calabresi e di rivendere all'ingrosso la sostanza stupefacente, anche con la collaborazione del figlio.
11. Con il terzo motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge riguardo al computo del termine di prescrizione. In particolare, ha sostenuto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, non potendo esplicare effetti sospensivi di tale termine, l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva sospeso il giudizio a causa della detenzione del LA all'estero, dal momento che la normativa vigente al tempo non prevedeva il legittimo impedimento dell'imputato a comparire in udienza, quale causa di sospensione del termine di prescrizione.
12. Rileva la Corte che, indipendentemente dalla disciplina in concreto applicabile (sulla base della disciplina vigente, il termine più favorevole è quello di anni 18 e mesi 9, mentre secondo la precedente disciplina il termine è di anni 22 e mesi 6) la questione centrale riguarda la configurabilità del legittimo impedimento, ai sensi della previgente disciplina dettata dall'art. 486 del codice di rito, oggi art. 420 ter c.p.p., per l'ipotesi di omessa comparizione in giudizio dell'imputato perché detenuto all'estero o sottoposto a programma di protezione quale collaboratore di giustizia. In particolare, l'imputato è rimasto nella condizione di detenuto o di sottoposto a libertà vigilata e, successivamente a programma di protezione per un periodo di circa 15 anni. In conseguenza di ciò, con ordinanza del 16 maggio 1991, è stata disposta la sospensione del giudizio di primo grado fino al provvedimento di revoca, adottato il 25 gennaio 2007, per un periodo di anni 15, mesi 8 e giorni 9. La Corte ha rilevato che l'omessa comparizione in giudizio dell'imputato era dipesa dalla sua condizione di restrizione carceraria negli Stati Uniti d'America e non da un fatto addebitabile all'amministrazione giudiziaria italiana, con la conseguenza che doveva ritenersi colpito da un legittimo impedimento, ai sensi della normativa vigente. La soluzione appare condivisibile poiché in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 28 novembre 2001 n. 1021) ed, in particolare, con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione per un'ipotesi assolutamente analoga alla presente, che riguardava la posizione dell'imputato siciliano chiamato a rispondere del medesimo delitto previsto dalla L. n. 685 del 1985, art. 75, impedito a partecipare al giudizio in Italia perché detenuto negli Stati Uniti d'America. Questa Corte ha affermato che il rinvio e la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei termini nei casi in cui tali provvedimenti siano disposti per impedimento dell'imputato e sempre che tale impedimento non sia determinato da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. Pertanto, l'ordinanza di rinvio a tempo indeterminato del dibattimento per il legittimo impedimento dell'imputato a comparire comporta la sospensione del corso della prescrizione ancorché il provvedimento non lo specifichi espressamente (Sez. 6^, n. 12497 del 08/01/2010 - dep. 30/03/2010, Romano, Rv. 246724). E ciò, nella perdurante verifica della causa impeditiva, fino ad un nuovo accertamento dichiarativo della cessazione della causa ovvero di una sua ulteriore protrazione. Alla sospensione del processo determinato dalla disposizione normativa sulla sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato (art. 420 ter c.p.p.) si connette ope legis la sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati secondo l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità poi definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della S.C. (Cass. S.U., 28.11.2001 n. 1021, Cremonese, rv. 225009: "In tema di prescrizione del reato la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa").
13.Tenuto conto del citato periodo di sospensione della prescrizione (coeva alla sospensione del processo), computabile in misura di 15 anni, 8 mesi e 9 giorni ed altresì dell'applicabilità dei termini più favorevoli all'imputato ex art. 2 c.p., previsti dalla previgente disciplina codicistica, il reato di associazione per delinquere L. n. 685 del 1975, ex art. 75, con termine massimo di prescrizione più favorevole (pari ad anni 18 e mesi 9), non è maturato.
14.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014