CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Presidente e Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2023 depositato il 30/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Fiumicino - Piazza C.a. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229003645104000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229003645104000 TARSU/TIA 2010 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza C.a. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720110002265572 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720110008748985 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare le cartelle impugnate
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'ente impositore ed al concessionario per la riscossione, Ricorrente_1
chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29720110002265572000, notificata il
10/05/2011, e n. 29720110008748985000, notificata il 19/10/2011, nonché degli atti esattivi successivi e consequenziali, nello specifico l'Intimazione di pagamento 297 2022 90036451 04/000, notificata a mezzo p.e.c. in data 17/10/2022 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Ragusa e recante quale Ente creditore il Comune di Fiumicino, per l'importo di € 472,24, di cui: a) € 200,02 asseritamente dovuti a titolo di “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale”, aumentata di sanzioni ed interessi di mora, relativamente all'anno di imposta 2008, b) € 272,22 asseritamente dovuti a titolo di “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale”, aumentata di sanzioni ed interessi di mora, relativamente all'anno di imposta 2010.
Deduce che nessuna pretesa tributaria può essere esercitata dal Comune di Fiumicino in relazione all'anno 2010 nei confronti del sig. Ricorrente_1, atteso che quest'ultimo, già nel corso dell'anno 2009 aveva trasferito residenza e domicilio in altro Comune in conseguenza dell'ottenuto dalla Società sua datrice di lavoro il trasferimento della sua sede lavorativa in Sicilia, come si evince dai prospetti paga relativi alla retribuzione mensile percepita dallo stesso nei mesi di novembre e dicembre 2009, recanti quale sede di lavoro l'uno l'ufficio di Roma e l'altro l'ufficio di Catania, né egli possedeva o deteneva nel Comune di
Fiumicino a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, presupposto di legge affinché possa sorgere l'obbligo di pagamento della relativa tassa.
Deduce inoltre la prescrizione quinquennale per il decorso del tempo intervenuto tra la notifica delle cartelle, asseritamente eseguita nel 2011, e l'intimazione di pagamento ricevuta nel 2022 ed impugnata.
Si costituisce solo il concessionario per la riscossione, allegando le relazioni di notificazione delle cartelle impugnate e controdeducendo l'interruzione della prescrizione come segue: la cartella di pagamento n.
29720110002265572000 è stata notificata il 10.05.2011 e la cartella di pagamento n.
297201100087489850000 è stata notificata il 19/10/2011. Successivamente ad interrompere il termine di prescrizione è intervenuta la legge di stabilità del 2014 e la notifica in data 08/07/2016, per le cartelle di cui sopra, dell'intimazione di pagamento n. 29720169000278715000, fino all'intimazione oggi per cui è causa;
dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Con memoria illustrativa il ricorrente replica che la notifica del 08/07/2016 è stata effettuata presso il vecchio indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1 a Ispica in Indirizzo_1, dal quale egli aveva già da tempo trasferito la propria residenza per spostarla presso la sua attuale abitazione, in Indirizzo_2
, ove l'Ente riscossore ha notificato l'intimazione di pagamento impugnata, come da allegato certificato storico di residenza;
rileva inoltre la tardività della costituzione in giudizio di ADER e quindi la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le due cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata sono state regolarmente notificate nel
2011, sicchè la parte è decaduta dalla posssibilità di contestare nel merito la pretesa creditoria relativa a tributi locali degli anni 2008 e 2010 (TARSU/TIA).
L'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento in quanto ADER ha prodotto in giudizio l'intimazione di pagamento notificata in data 8.7.2016, pacificamente riferita alle cartelle di pagamento per cui è causa.
Va al riguardo precisato che la controeccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (Cass. 18602/2013 e successive conformi).
La prescrizione è stata validamente interrotta per entrambe le cartelle, anche per quella notificata il 10.5.2011, perchè la legge 147 del 27.12.2013 (entrata in vigore l'1.1.2014), art. 1 comma 623, ha previsto una sospensione dei termini di prescrizione di 5 mesi e 15 giorni: per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 (ovvero i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013) resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione;
comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68). La notifica dell'intimazione dell'8.7.2016 deve ritenersi integrare valido atto interruttivo, siccome pervenuto al vecchio indirizzo di residenza di Indirizzo_1, Ispica, e ricevuto da Nominativo_2, addetta alla casa ed incaricata a ricevere l'atto. La stessa persona risulta avere ricevuto, in data 10.5.2011 e allo stesso indirizzo, la notifica della cartella ...2265572..., una delle due cartelle sottostanti. L'altra cartella risulta ricevuta, sempre allo stesso indirizzo, da Nominativo_1, padre come disse.
Non può indurre a diversa conclusione il fatto che Ricorrente_1, come da certificato storico versato in atti, dopo circa 13 anni (dal dicembre 2001 al maggio 2014) abbia mutato residenza in data 13.5.2014, migrando nel Comune di Floridia;
ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente, ai sensi dell'art. 1335 c.c., che l'intimazione ad adempiere giunga all'indirizzo del destinatario, come tale intendendosi un luogo che abbia un concreto collegamento con il destinatario medesimo e che non necessariamente deve coincindere con l'indirizzo di residenza;
nel caso di specie, alla luce del ricevimento dell'atto da parte di persona di famiglia, la stessa che aveva ricevuto l'atto precedente, il concessionario per la riscossione non aveva motivo di nutrire dubbio alcuno sul buon fine della notifica, avvenuta, si ripete, alla residenza che il ricorrente ha avuto dal 2001 al 2014, unitamente al padre ed a Nominativo_2 (deve presumersi); di quest'ultima peraltro, sulla eventuale estraneità alla sua sfera personale e familiare, il ricorrente nulla dice.
“Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 19524/2019).
Per il periodo successivo, ovvero fino al 17.10.2022, data di notifica dell'atto impugnato, alcune prescrizione si è verificata, e neppure il ricorrente la deduce, alla luce della normativa emergenziale dettata dalla pandemia da Covid-19; secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il comma 4 bis dello stesso articolo prevede inoltre che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021…sono prorogati:….di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
L'art. 12 d.lgvo 159/2015, sopra richiamato, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (1).
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ragusa, 25.11.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Presidente e Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2023 depositato il 30/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Fiumicino - Piazza C.a. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229003645104000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229003645104000 TARSU/TIA 2010 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza C.a. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720110002265572 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720110008748985 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare le cartelle impugnate
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'ente impositore ed al concessionario per la riscossione, Ricorrente_1
chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29720110002265572000, notificata il
10/05/2011, e n. 29720110008748985000, notificata il 19/10/2011, nonché degli atti esattivi successivi e consequenziali, nello specifico l'Intimazione di pagamento 297 2022 90036451 04/000, notificata a mezzo p.e.c. in data 17/10/2022 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Ragusa e recante quale Ente creditore il Comune di Fiumicino, per l'importo di € 472,24, di cui: a) € 200,02 asseritamente dovuti a titolo di “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale”, aumentata di sanzioni ed interessi di mora, relativamente all'anno di imposta 2008, b) € 272,22 asseritamente dovuti a titolo di “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale”, aumentata di sanzioni ed interessi di mora, relativamente all'anno di imposta 2010.
Deduce che nessuna pretesa tributaria può essere esercitata dal Comune di Fiumicino in relazione all'anno 2010 nei confronti del sig. Ricorrente_1, atteso che quest'ultimo, già nel corso dell'anno 2009 aveva trasferito residenza e domicilio in altro Comune in conseguenza dell'ottenuto dalla Società sua datrice di lavoro il trasferimento della sua sede lavorativa in Sicilia, come si evince dai prospetti paga relativi alla retribuzione mensile percepita dallo stesso nei mesi di novembre e dicembre 2009, recanti quale sede di lavoro l'uno l'ufficio di Roma e l'altro l'ufficio di Catania, né egli possedeva o deteneva nel Comune di
Fiumicino a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, presupposto di legge affinché possa sorgere l'obbligo di pagamento della relativa tassa.
Deduce inoltre la prescrizione quinquennale per il decorso del tempo intervenuto tra la notifica delle cartelle, asseritamente eseguita nel 2011, e l'intimazione di pagamento ricevuta nel 2022 ed impugnata.
Si costituisce solo il concessionario per la riscossione, allegando le relazioni di notificazione delle cartelle impugnate e controdeducendo l'interruzione della prescrizione come segue: la cartella di pagamento n.
29720110002265572000 è stata notificata il 10.05.2011 e la cartella di pagamento n.
297201100087489850000 è stata notificata il 19/10/2011. Successivamente ad interrompere il termine di prescrizione è intervenuta la legge di stabilità del 2014 e la notifica in data 08/07/2016, per le cartelle di cui sopra, dell'intimazione di pagamento n. 29720169000278715000, fino all'intimazione oggi per cui è causa;
dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Con memoria illustrativa il ricorrente replica che la notifica del 08/07/2016 è stata effettuata presso il vecchio indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1 a Ispica in Indirizzo_1, dal quale egli aveva già da tempo trasferito la propria residenza per spostarla presso la sua attuale abitazione, in Indirizzo_2
, ove l'Ente riscossore ha notificato l'intimazione di pagamento impugnata, come da allegato certificato storico di residenza;
rileva inoltre la tardività della costituzione in giudizio di ADER e quindi la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le due cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata sono state regolarmente notificate nel
2011, sicchè la parte è decaduta dalla posssibilità di contestare nel merito la pretesa creditoria relativa a tributi locali degli anni 2008 e 2010 (TARSU/TIA).
L'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento in quanto ADER ha prodotto in giudizio l'intimazione di pagamento notificata in data 8.7.2016, pacificamente riferita alle cartelle di pagamento per cui è causa.
Va al riguardo precisato che la controeccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (Cass. 18602/2013 e successive conformi).
La prescrizione è stata validamente interrotta per entrambe le cartelle, anche per quella notificata il 10.5.2011, perchè la legge 147 del 27.12.2013 (entrata in vigore l'1.1.2014), art. 1 comma 623, ha previsto una sospensione dei termini di prescrizione di 5 mesi e 15 giorni: per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 (ovvero i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013) resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione;
comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68). La notifica dell'intimazione dell'8.7.2016 deve ritenersi integrare valido atto interruttivo, siccome pervenuto al vecchio indirizzo di residenza di Indirizzo_1, Ispica, e ricevuto da Nominativo_2, addetta alla casa ed incaricata a ricevere l'atto. La stessa persona risulta avere ricevuto, in data 10.5.2011 e allo stesso indirizzo, la notifica della cartella ...2265572..., una delle due cartelle sottostanti. L'altra cartella risulta ricevuta, sempre allo stesso indirizzo, da Nominativo_1, padre come disse.
Non può indurre a diversa conclusione il fatto che Ricorrente_1, come da certificato storico versato in atti, dopo circa 13 anni (dal dicembre 2001 al maggio 2014) abbia mutato residenza in data 13.5.2014, migrando nel Comune di Floridia;
ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente, ai sensi dell'art. 1335 c.c., che l'intimazione ad adempiere giunga all'indirizzo del destinatario, come tale intendendosi un luogo che abbia un concreto collegamento con il destinatario medesimo e che non necessariamente deve coincindere con l'indirizzo di residenza;
nel caso di specie, alla luce del ricevimento dell'atto da parte di persona di famiglia, la stessa che aveva ricevuto l'atto precedente, il concessionario per la riscossione non aveva motivo di nutrire dubbio alcuno sul buon fine della notifica, avvenuta, si ripete, alla residenza che il ricorrente ha avuto dal 2001 al 2014, unitamente al padre ed a Nominativo_2 (deve presumersi); di quest'ultima peraltro, sulla eventuale estraneità alla sua sfera personale e familiare, il ricorrente nulla dice.
“Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 19524/2019).
Per il periodo successivo, ovvero fino al 17.10.2022, data di notifica dell'atto impugnato, alcune prescrizione si è verificata, e neppure il ricorrente la deduce, alla luce della normativa emergenziale dettata dalla pandemia da Covid-19; secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il comma 4 bis dello stesso articolo prevede inoltre che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021…sono prorogati:….di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
L'art. 12 d.lgvo 159/2015, sopra richiamato, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (1).
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ragusa, 25.11.2025
IL PRESIDENTE RELATORE