Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00839/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01396/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2021, proposto da
Comune di Caulonia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Procopio, Rosa Ada Clemeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, viale Europa;
nei confronti
Fondazione Armonie D'Arte, Associazione Culturale Primavera dei Teatri, Associazione Culturale Picanto, Associazione Culturale Accademia dei Caccuriani, Ama Calabria, Comune di Roccella Ionica, Fondazione Trame, Associazione Donne Arte, Accademia Italiana del Peperoncino, Comune di Rende, Comune di Reggio di Calabria, Associazione Magna Grecia, Show Net S.r.l., Istituto Superiore Studi Musicali Tchaikosky, Gal Area Grecnica, non costituiti in giudizio;
Associazione Magna Græcia Eventi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Dipartimento Segretariato Generale U.O.A. Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici spettacoli e gradi eventi del 28 maggio 2021, n. 5530, avente ad oggetto “PAC 2007-2013 – Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione del marchio regionale grandi eventi calabresi e per la concessione di un sostegno economico annualità 2020- approvazione della graduatoria definitiva” nella parte in cui prevede che “ la domanda del Comune di Caulonia è ritenuta non agevolabile per non aver realizzato il progetto nell’arco temporale fissato dall’avviso” , e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
e per la declaratoria del diritto del ricorrente di essere inserita nella graduatoria finale indicata nell’allegato 3 del citato decreto per aver svolto l’evento entro la data del 31 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e dell’Associazione Magna Græcia Eventi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. CO LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
TO e TO
1. – Si controverte degli esiti dell’avviso pubblico di selezione per l’attribuzione del marchio regionale dei grandi eventi calabresi e per la concessione di un sostegno economico per l’annualità 2020.
1.1. – Il Comune di Caulonia, infatti, ha partecipato a tale selezione, ma, con il decreto meglio indicato in epigrafe, l’evento per cui è stato richiesto il marchio è stato ritenuto non agevolabile perché non realizzato nell’arco temporale fissato dall’avviso, e cioè entro il 31 dicembre 2020.
1.2. – L’Ente locale contesta la decisione con unico motivo di ricorso, rubricato Eccesso di potere, manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione. Manifesta erroneità. Difetto di Istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Travisamento dei fatti. Mancato esame della documentazione inoltrata alla Regione Calabria comprovante la realizzazione del progetto entro la data del 31 dicembre 2020, nell’arco temporale previsto dal bando .
Segnatamente, deduce di aver realizzato l’evento entro il 31 dicembre 2020, per come risulterebbe inequivocabilmente dalla documentazione completa trasmessa alla Regione Calabria, la quale – evidentemente – non l’ha presa in considerazione.
L’evento, nell’ambito della manifestazione AN ER , è stato denominato Calabria ULTRA , affidato al noto regista calabrese IM Calopresti, e si è articolato in quattro momenti: nella prima serata c’è stato un convegno storico filosofico sulla concezione della musica e della danza nel pensiero di SO Campanella; nelle ulteriori tre giornate il festival, trasmesso in diretta streaming da diverse testate e visualizzato da oltre 100.000 persone, ha visto la presenza del cantante IM AV accanto al musicista CO Loccisano e il polistrumentista Gabriele Albanese; del gruppo canoro “ RA – ogni male fore”; di EL NT, attore calabrese e Palma d’oro al Festival di Cannes, in compagnia dell’organettista Alessandro Gaudio.
1.3. – Stante l’esclusione di altri progetti che lo precedevano in graduatoria, la corretta valutazione della documentazione inviata avrebbe comportato l’ammissione dell’evento a finanziamento.
2. – Ha resistito in giudizio la Regione Calabria, la quale ha evidenziato che l’evento per cui il Comune di Caulonia aveva partecipato all’avviso pubblico, così come presentato nel formulario di partecipazione, non è stato realizzato.
Nel formulario, infatti, era previsto che l’edizione 2020 avrebbe dovuto svolgersi nelle giornate dal 1 al 6 settembre, quando, pur in presenza di pandemia, era possibile realizzare gli eventi all’aperto, con l’adozione delle misure di sicurezza contro la diffusione del Covid-19.
Invece, nelle date dal 28 al 30 dicembre sono state realizzate per l’edizione 2020 tre giornate di spettacolo in streaming .
Conseguentemente, non essendo stato realizzato l’evento programmato, in doverosa applicazione del bando il Comune di Caulonia è stato inserito nell’elenco delle domande non agevolabili.
3. – Si è costituita per resistere anche l’Associazione Magra Graecia Eventi, controinteressata.
4. – Rigettata, con ordinanza del 9 settembre 2021, n. 536, l’istanza di tutela cautelare, il ricorso è stato trattato all’udienza di straordinaria del 20 marzo 2026, senza che parte ricorrente abbia svolto ulteriori difese.
5. – Il Tribunale deve nuovamente evidenziare la palese difformità tra l’evento realizzato, come descritto al § 1.2., e quello indicato nel formulario.
Quest’ultimo, infatti, prevedeva una serie di eventi da tenersi da martedì 1 settembre a sabato 6 settembre non solo in Caulonia, ma anche nel parco archeologico Antica Kaulon e nella villa romana di Casignana, con conferenze (in particolare, sul mosaico), proiezioni di film, presentazioni di libri, momenti enogastronomici, escursioni, una mostra di strumenti musicali calabresi.
È evidente, allora, che, come ritenuto dalla Regione Calabria, entro il 31 dicembre 2020 non si è tenuto l’evento per cui il Comune di Caulonia aveva richiesto la concessione del marchio regionale e l’agevolazione economica, cosicché il provvedimento impugnato sfugge alla censura di legittimità sollevata.
6. – Il ricorso è respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura pubblica dei contendenti e della sostanziale mancanza di attività difensive dopo la pronuncia sull’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI UR, Presidente
CO LA, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CO LA | NI UR |
IL SEGRETARIO