Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Sara Antonelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1460/2024 V.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio su domanda promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in p.zza L. Pirandello n.11
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), e ivi residente Parte_2 C.F._2 in via S. Francesco d'Assisi n. 24, entrambi elettivamente domiciliati a Caltanissetta in via Piave n.
20, presso lo studio dell'avv. Salvatore Amato (C.F.: ), che li rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti. visto il parere favorevole reso dal P.M. in data 13.08.2024;
posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11.12.2024 sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno chiesto la revisione delle condizioni del divorzio, individuate dalla sentenza n. Pt_2
363/2023 del 30.5.2023 emessa dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento n. 1566/2022, a tenore della quale: “1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, nell'interesse proprio e dei figli ed , che allo stato convivono con la madre presso l'abitazione Per_1 Per_2 di Enna (EN) alla via S. Francesco d'Assisi, n.24; 2) nulla si dispone in relazione all'assegnazione della casa coniugale, non risultando di proprietà dei coniugi;
3) nulla si dispone in tema di affidamento, essendo entrambi i figli maggiorenni;
4) i rapporti tra i genitori e i figli ormai maggiorenni, saranno regolati secondo buon senso e secondo i modi e i tempi stabiliti da questi ultimi alla stregua delle loro esigenze personali, di studio e/o professionali. Il padre, comunque, si impegna a trascorrere con entrambi i figli, ormai maggiorenni, momenti di condivisione sia nel corso della vita ordinaria, e dei fine settimana alterni, che, soprattutto, nel corso delle festività Natalizie e delle vacanze estive, per cui i figli potranno liberamente stabilire col padre tempi e modi di permanenze, anche continuative. Ciò, sempre nell'interesse esclusivo e nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e prerogative dei figli;
5) il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – e fino a che non si sarà verificata la condizione di indipendenza economica – un assegno periodico mensile di complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
I.STAT. e da versarsi entro il giorno dieci (10) di ogni mese;
6) entrambi i coniugi parteciperanno al
50% per ciascuno le spese straordinarie anticipatamente sostenute nell'interesse dei figli;
spese, queste, che si ribadisce essere state anticipatamente sostenute in maniera concordata ovvero senza preventiva concertazione, secondo la natura delle stesse. Senza pretese di esaustività, e prescindendo da eventuali peculiari situazioni di spesa di natura eccezionale, da valutarsi secondo caso, i coniugi concordano di rinviare espressamente alla distinzione contenuta alle pagine dalla n.5 e n.6 del
“Protocollo in materia di famiglia” del 17.10.2018 (prot. n.6017 agli Atti dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta), stipulato tra il Tribunale di Caltanissetta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, la Camera Civile di Caltanissetta e l' Sezione di Caltanissetta - che qui CP_1
pure si allega;
7) i coniugi stabiliscono sin d'ora che l'assegno di mantenimento mensile a favore dei figli, nella misura sopra stabilita, non potrà subire diminuzione in ragione di eventuali anticipazioni di spese straordinarie, le quali verranno gestite in forma separata anche al fine di evitare confusione contabile;
8) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, godendo entrambi di redditi propri ed essendo entrambi dotati di piena capacità professionale;
9) i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del Passaporto e di altro equipollente documento valido per l'espatrio proprio;
10) i coniugi si impegnano e si obbligano al reciproco rispetto e a far sì che la separazione non ingeneri problematiche ai figli e si obbligano a non frapporre ostacolo alcuno al rapporto tra i figli, i genitori e i rispettivi rami parentali;
entrambi i coniugi si impegnano e si obbligano altresì a svolgere il proprio ruolo genitoriale nel pieno rispetto delle esigenze, dell'educazione, dell'istruzione e del mantenimento dei figli e, quindi, di porre in essere tutti quei rimedi necessari affinché elaborino in maniera serena la separazione, quandanche maggiorenni;
11)
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”
Tanto premesso, le parti hanno chiesto di procedere alla modifica delle condizioni patrimoniali stabilite dalla sentenza di divorzio Tribunale chiedendo che “-preso atto che dal luglio dell'anno
2023 risultano mutate le condizioni che avevano legittimato la percezione di assegno da parte della madre sig.ra a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Parte_2 Per_3
, ora personalmente ed economicamente indipendente;
- revocare parzialmente le
[...]
disposizioni di cui al n.5) e al n.6) del capitolato delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza
N.363/2023 emessa dal Tribunale di Enna il 30.5.2023 all'esito del procedimento N.1566/2022 R.G., irrevocabile il 6.6.2023, disponendo e statuendo la revoca dell'assegno di mantenimento, già dovuto da parte del sig. alla moglie sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
al mantenimento della figlia maggiorenne – dal luglio 2023, economicamente Persona_3
autosufficiente – e per l'effetto, confermato nel resto, rideterminare le sole condizioni di cui al n.5)
e n.6) del capitolato di divorzio nella seguente forma: 5) il sig. corrisponderà alla moglie Pt_1
sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio , Parte_2 Persona_4
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – e fino a che non si sarà verificata la condizione di indipendenza economica – un assegno periodico mensile di complessivi € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno dieci (10) di ogni mese.
Nulla disporsi sul mantenimento della figlia maggiorenne e, dal luglio 2023, economicamente indipendente, ; 6) entrambi i coniugi parteciperanno al 50% per ciascuno le spese Persona_3 straordinarie anticipatamente sostenute nell'interesse del solo figlio spese, queste, che si Per_1
ribadisce essere state anticipatamente sostenute in maniera concordata ovvero senza preventiva concertazione, secondo la natura delle stesse. Senza pretese di esaustività, e prescindendo da eventuali peculiari situazioni di spesa di natura eccezionale, da valutarsi secondo caso, i coniugi concordano di rinviare espressamente alla distinzione contenuta alle pagine dalla n.5 e n.6 del
“Protocollo in materia di famiglia” del 17.10.2018 (prot. n.6017 agli Atti dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta), stipulato tra il Tribunale di Caltanissetta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, la Camera Civile di Caltanissetta e l' Sezione di Caltanissetta - che qui CP_1 pure si allega.” Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti è emerso che la figlia oggi Per_2
ventisettenne, ha raggiunto la propria indipendenza economica collaborando presso la Soc. Coop.
Sociale “I Corrieri dell'Oasi” di Troina (EN), a far data dal 2.5.2023 (cfr. all. 8 ricorso introduttivo), in forza di due contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali ha come termine finale il 30.4.2025
(cfr. all. 9 ricorso introduttivo).
La figlia ha, inoltre, creato un proprio nucleo familiare, come da certificato di residenza Per_2
allegato in atti, la stessa, altresì, con atto notorio del giorno 11.07.2024 ha espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento dichiarando “che dopo essermi laureata presso l'Università Kore di
Enna ed avere svolto tirocini formativi retribuiti – e vivendo da sola in una abitazione diversa da quella del mio nucleo familiare d'origine, dal luglio dell'anno 2023 sono totalmente autonoma sia sotto il profilo personale, che economico, godendo di redditività propria sufficiente al mio sostentamento, avendo svolto attività a progetto presso la Soc. Coop. Sociale "I Corrieri dell'Oasi" di Troina (EN), con decorrenza prima dal 2/5/2023 al 30/4/2024 e, ancora, svolgendo presso la suddetta Soc. Coop. Attività professionale a progetto con decorrenza dal 2/05/2024 al 30/4/2025.
Dichiaro, altresì, di ritenere personalmente non più dovutomi - in realtà sin dal luglio 2023 - alcun mantenimento da parte dei miei genitori;
inoltre, col mio compagno sono già stati avviati i preparativi per le nozze cui convoleremo nell'estate 2025, formando pertanto un nuovo nucleo familiare.” (cfr. all. 11 ricorso introduttivo).
Alla luce delle superiori circostanze, quali la raggiunta indipendenza economica della figlia Per_2
unitamente alla creazione da parte della stessa di un autonomo nucleo familiare, nonché alla dichiarazione di rinuncia all'assegno di mantenimento, come da atto notorio depositato in atti, questo
Collegio ritiene sussistenti i sopravvenuti giustificati motivi legittimanti la richiesta di revisione delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis n. 29 c.p.c.
Ciò premesso e ritenuto che la modifica delle condizioni di divorzio non è contraria alla legge, questo
Collegio accoglie la domanda congiunta delle parti, per come indicata nel ricorso sottoscritto da entrambi le parti in data 11.07.2024, depositato in cancelleria il 15.07.2024, e per l'effetto revoca parzialmente le disposizioni di cui al n.5) e al n.6) del capitolato delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza N.363/2023 emessa dal Tribunale di Enna il 30.5.2023 all'esito del procedimento
N.1566/2022 R.G., disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento, già dovuto da parte del sig.
alla moglie sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia maggiorenne dal luglio 2023, economicamente Persona_3
autosufficiente – rideterminando le condizioni di cui al n.5) e n.6) del capitolato di divorzio così come richiesto dalle parti nel ricorso sottoscritto in data 11.07.2024 e depositato in cancelleria il 15 luglio
2024:
“5) il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1 Parte_2
mantenimento del solo figlio , maggiorenne ma non economicamente Persona_4
autosufficiente – e fino a che non si sarà verificata la condizione di indipendenza economica – un assegno periodico mensile di complessivi € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese;
6 ) entrambi i coniugi parteciperanno al 50% per ciascuno le spese straordinarie anticipatamente sostenute nell'interesse del solo figlio Per_1
spese, queste, che si ribadisce essere state anticipatamente sostenute in maniera concordata ovvero senza preventiva concertazione, secondo la natura delle stesse. Senza pretese di esaustività, e prescindendo da eventuali peculiari situazioni di spesa di natura eccezionale, da valutarsi secondo caso, i coniugi concordano di rinviare espressamente alla distinzione contenuta alle pagine dalla n.5
e n.6 del “Protocollo in materia di famiglia” del 17.10.2018 (prot. n.6017 agli Atti dell'Ordine degli
Avvocati di Caltanissetta), stipulato tra il Tribunale di Caltanissetta, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Caltanissetta, la Camera Civile di Caltanissetta e l Sezione di Caltanissetta” CP_1
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Collegio dispone che, in revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 363/2023 del
30.5.2023 emessa dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento n. 1566/2022, i rapporti fra le parti siano disciplinati secondo l'accordo contenuto nel ricorso sottoscritto da entrambi in data
11.07.2024 e depositato in cancelleria il 15 luglio 2024, nonché riportato in parte motiva.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio 24 gennaio 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.