Sentenza 15 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2002, n. 16148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16148 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 6375/00 SEZIONE LAVORO Cron. N. 37883 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Vincenzo Trezza sident 02 662. Mario Putaturo Viscido Donati -Consi U 24.05.2002 -Consigliere- 3. Pietro Cuoco -Consigliere- CC4. Corrado Guglielmucci 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Ricorrente
CONTRO
VA ND Intimata per la cassazione della sentenza n. 896/99 del Tribunale del La- voro di Catanzaro del 19.4.1999/7.9.1999 nella causa n. 291 R.G. 1997. 2375 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.5. 2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 9.5.1996, ND AL esponeva di avere presentato in data 21.2.1991 domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accom- pagnamento;
che alla stessa era stata riconosciuta tale indennità con decorrenza dal 22.3.1994; che tale beneficio avrebbe dovuto esserle attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Ciò premesso, esperito con esito sfavorevole l'iter della procedu- ra amministrativa, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Paola il Ministero dell'Interno per sentir accertare il H suo diritto alla pensione di invalidità civile e all'indennità di ac- compagnamento con l'anzidetta decorrenza, oltre gli accessori di legge. La parte convenuta, costituendosi, contestava la fondatezza del ri- corso, chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore, con sentenza del 21.11.1996, dichiarava che la ri- corrente aveva diritto a percepire il beneficio economico con de- correnza 1°.4.1991 ( la sentenza di appello indica per mero errore tale data nel 1.4.1994), con condanna del Ministero al pagamento 3 dei ratei maturati fino all'avvenuto pagamento, oltre rivalutazio- ne ed interessi legali ex art. 16 della legge n. 412 del 1991. Proposto appello da parte del Ministero, il quale assumeva che il primo giudice aveva riconosciuto la retrodatazione del beneficio sulla base del mero dato letterale dell'art. 3 della legge n. 18 del 1980, senza accertare se al momento della presentazione della domanda l'istante fosse già nelle condizioni sanitarie per godere della prestazione assistenziale, il Tribunale di Catanzaro, rinno- vata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 896 del 1999, confermava la decisione di primo grado. In particolare il Tribunale osservava che la consulenza tecnica di secondo grado, che trovava riscontro nelle certificazioni del 18.12.1991 e del 23.4.1992 del dott. Antonio Mirarchi, aveva ac- certato che la AL era nella condizioni previste dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, condizioni ri- salenti al momento della presentazione della domanda ammini- strativa (21.2.1991). Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno con due motivi La AL non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. (primo motivo), nonché insufficiente motivazione e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all'art. 360 n. 5 (secondo motivo). Al riguardo sostiene che l'impugnata sentenza è immotivata, er- ronea e contraddittoria, per avere fatto integrale e acritico riferi- mento alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado. Tale consulenza, ad avviso del ricorrente, evidenziava un quadro patologico, costituito da poliartrosi grave, osteoporosi e cardio- patia ipertensiva, tale da non integrare, in sé e per sé, i presup- posti medico-legali per il riconoscimento del richiesto beneficio. Il ricorrente rileva che il Tribunale, nel recepire acriticamente la consulenza tecnica di ufficio, ha fatto riferimento a criteri pre- suntivi e discrezionali e non a criteri di certezza medico- legali. Le esposte censure non hanno pregio e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado, non contrastando gli accurati accertamenti con precisi e puntuali elementi probato- ri in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento in ordine alle patologie ri- scontrate a carico della AL. L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza, la quale ha accertato, sulla base della documentazione medica acquisita e di accurata visita personale, che le infermità riscontrate comportavano una condi- zione di invalidità tale da soddisfare il diritto della AL a ricevere l'indennità di accompagnamento dalla data di presenta- zione della domanda amministrativa. 5 Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- me unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). Il ricorrente Ministero osserva infine che il Tribunale “omette di considerare che la decorrenza individuata a decorrere dalla visita medica stava (a differenza di quanto ritenuto "presuntivamente”) ad attestare la circostanza che, trattandosi di “caso ai limiti della conciliabilità", anziché negare il beneficio, si è provveduto (stante altresì la valutazione prognostica sfavorevole) alla concessione del beneficio, ma a far data dalla visita amministrativa". Tali rilievi sono del tutto incomprensibili, giacché il punto cen- controversia in esame riguarda, come si è detto in trale della precedenza, la questione se l'indennità di accompagnamento de- corra dal 22.3.1994 o, come richiesto dalla AL, dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda ammi- nistrativa (21.2.1991). In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronunciava emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non essendosi la AL costituita.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 24 maggio 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vinceurs Cresse Alessandro de Reusis, L E E N 1 E 3 L A G 1 . G L 3 3 0 5 D : : 7 ' 0 E 1 O L E L S T S D . N R T O D I I R I T I A A