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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17243/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17243/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. XU YUNJIE che li rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 26/10/2011. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 427 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/03/2010 e il 05/07/2011. Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15/12/2023.
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con fissazione della residenza anagrafica e del domicilio presso l'abitazione materna ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 337 ter, III comma, cpc;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, via Nizza, n. 62 alla sig.ra Pt_1
, in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
CONFERMA le seguenti modalità di visita, già omologato dalla sentenza di separazione consensuale:
• 1 giorno infrasettimanale, da concordare a seconda degli impegni delle figlie, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
• Ogni fine settimana dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 10.00 della domenica;
• Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 al 6 gennaio;
ciascun genitore trascorrerà con le figlie due settimane consecutive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (in caso di disaccordo trascorreranno con la madre le prime due di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari); ogni altra festività infra-annuale e il compleanno dei minori ad anni alterni con ciascun genitore;
• Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle medesime;
• I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
CONFERMA la corresponsione a carico del Sig. di un assegno di mantenimento delle Parte_2 figlie minorenni e alla sig.ra , la somma mensile di Euro 200,00 Persona_1 Per_2 Parte_1 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, oltre la metà delle spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, facendo espresso riferimento, per l'individuazione delle singole voci di spesa, al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico di pagamento entro il giorno 5 di ogni mese;
DÀ ATTO che le Parti convengono che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per le figlie minorenne venga accreditato interamente alla sig.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che le Parti sono economicamente autonome e dichiarano di nulla pretendere l'una dall'altro e la sig.ra rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in Parte_1 suo favore;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento d'espatrio per i minori;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17243/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. XU YUNJIE che li rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 26/10/2011. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 427 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/03/2010 e il 05/07/2011. Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15/12/2023.
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con fissazione della residenza anagrafica e del domicilio presso l'abitazione materna ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 337 ter, III comma, cpc;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, via Nizza, n. 62 alla sig.ra Pt_1
, in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
CONFERMA le seguenti modalità di visita, già omologato dalla sentenza di separazione consensuale:
• 1 giorno infrasettimanale, da concordare a seconda degli impegni delle figlie, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
• Ogni fine settimana dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 10.00 della domenica;
• Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 al 6 gennaio;
ciascun genitore trascorrerà con le figlie due settimane consecutive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (in caso di disaccordo trascorreranno con la madre le prime due di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari); ogni altra festività infra-annuale e il compleanno dei minori ad anni alterni con ciascun genitore;
• Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle medesime;
• I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
CONFERMA la corresponsione a carico del Sig. di un assegno di mantenimento delle Parte_2 figlie minorenni e alla sig.ra , la somma mensile di Euro 200,00 Persona_1 Per_2 Parte_1 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, oltre la metà delle spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, facendo espresso riferimento, per l'individuazione delle singole voci di spesa, al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico di pagamento entro il giorno 5 di ogni mese;
DÀ ATTO che le Parti convengono che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per le figlie minorenne venga accreditato interamente alla sig.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che le Parti sono economicamente autonome e dichiarano di nulla pretendere l'una dall'altro e la sig.ra rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in Parte_1 suo favore;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento d'espatrio per i minori;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.