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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4587/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 4587/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato ad [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CONTE VITO del Foro di Bologna, giusta delega in atti
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
01/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli nata il [...] in [...] e Persona_1 nato il [...] in [...]; Parte_3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 14/09/2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 1811/2023 del Tribunale di Bologna del 18/09/2023 ; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato ad [...] Parte_1
(PAK) in data 01/04/1976, e , nata a [...] in data [...], Parte_2 celebrato a Lahore (PAK) il 28/07/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA al n. 14, parte II, serie C, anno 2019;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. figli minorenni e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 Parte_3 genitori, con collocazione prevalente presso il padre, con il quale già convivono da anni, ferma la facoltà per ciascun genitore di assumere autonomamente ogni decisione di ordinaria amministrazione concernente i figli, nel periodo di propria spettanza;
pagina 2 di 3 2. durante il periodo ordinario, la madre terrà con sé i figli, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera prima di cena. La stessa, inoltre, potrà tenere con sé
i figli nel corso dei periodi festivi secondo la calendarizzazione che segue: - nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale, ivi ricomprendendo il giorno della SS. Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni e in alternanza con il giorno del Natale;
- nel periodo estivo (luglio ed agosto) per 2 settimane, anche non consecutive, da definirsi di volta in volta, con congruo preavviso, previo accordo per le date con il padre;
3. la madre potrà tenere con sè i figli, nel proprio periodo di spettanza, presso la residenza dei nonni (come già attualmente avviene), almeno fino a che la stessa non reperisca un immobile adatto ad accogliere i figli;
4. i genitori provvederanno, nel periodo di rispettiva spettanza, al mantenimento diretto dei figli fino all'autosufficienza economica degli stessi;
5. entrambi i genitori si obbligano a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli, così come fissate dal Protocollo del Tribunale di Bologna del
09.08.2017;
6. i coniugi dichiarano che ogni altro rapporto è stato già regolato.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 4587/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato ad [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CONTE VITO del Foro di Bologna, giusta delega in atti
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
01/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli nata il [...] in [...] e Persona_1 nato il [...] in [...]; Parte_3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 14/09/2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 1811/2023 del Tribunale di Bologna del 18/09/2023 ; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato ad [...] Parte_1
(PAK) in data 01/04/1976, e , nata a [...] in data [...], Parte_2 celebrato a Lahore (PAK) il 28/07/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA al n. 14, parte II, serie C, anno 2019;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. figli minorenni e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 Parte_3 genitori, con collocazione prevalente presso il padre, con il quale già convivono da anni, ferma la facoltà per ciascun genitore di assumere autonomamente ogni decisione di ordinaria amministrazione concernente i figli, nel periodo di propria spettanza;
pagina 2 di 3 2. durante il periodo ordinario, la madre terrà con sé i figli, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera prima di cena. La stessa, inoltre, potrà tenere con sé
i figli nel corso dei periodi festivi secondo la calendarizzazione che segue: - nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale, ivi ricomprendendo il giorno della SS. Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni e in alternanza con il giorno del Natale;
- nel periodo estivo (luglio ed agosto) per 2 settimane, anche non consecutive, da definirsi di volta in volta, con congruo preavviso, previo accordo per le date con il padre;
3. la madre potrà tenere con sè i figli, nel proprio periodo di spettanza, presso la residenza dei nonni (come già attualmente avviene), almeno fino a che la stessa non reperisca un immobile adatto ad accogliere i figli;
4. i genitori provvederanno, nel periodo di rispettiva spettanza, al mantenimento diretto dei figli fino all'autosufficienza economica degli stessi;
5. entrambi i genitori si obbligano a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli, così come fissate dal Protocollo del Tribunale di Bologna del
09.08.2017;
6. i coniugi dichiarano che ogni altro rapporto è stato già regolato.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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