Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 1
La commissione del furto in ora notturna integra di per sé l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.(Fattispecie di tentato furto commesso al'interno di azienda agrituristica ove, di notte, non viveva alcuno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2011, n. 7433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7433 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/01/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 78
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 17841/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR MA N. IL 06/07/1974;
2) RD OR N. IL 07/01/1977;
avverso la sentenza n. 7367/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. V. Monetti, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RILEVATO IN FATTO
La CdA di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MA MA e EL IN furono condannati alle pene di giustizia, in quanto ripetuti colpevoli, entrambi del delitto di tentato furto aggravato in danno dell'azienda agrituristica Mustilli e il solo MA anche di furto aggravato in danno di TT ET. Ricorrono per cassazione, con separati - ma identici - atti, i due imputati e deducono manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, con riferimento al tentativo di furto, della aggravante ex art. 61 c.p., n. 5 e per non aver ritenuto la attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, atteso che all'interno della azienda agrituristica non viveva nessuno e che i beni che i due imputati tentarono di sottrarre erano di valore venale davvero modesto.
RITENUTO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sino infondati e devono essere rigettati. Quanto alla aggravante, la Corte napoletana ha chiarito che avere gli imputati operato nottetempo, vale a dire quando la sorveglianza degli aventi diritto è solitamente più tenue ovvero addirittura assente, rappresenta certamente una modalità operativa che integra gli estremi dell'aggravante contestata.
L'assunto è certamente coretto, posto che, già nel diritto romano, l'aver agito di notte rappresentava una aggravante del furtum e, venendo a tempi più recenti, si è ritenuto (ASN 198202002 - RV 152504) che, per la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 5, non si richiede che la pubblica o privata difesa sia del tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata (nella specie trattavasi appunto di furto commesso in ora notturna). Il fatto che i locali nei quali penetrarono gli imputati non ospitassero persone dormienti (dato fattuale affermato dai ricorrenti e non presente in sentenza) non riveste significato dirimente, in quanto l'aggravante sussiste tutte le volte in cui l'agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona (da intendersi, appunto, anche come assenza di persone sul focus delicti), tali da facilitare il suo compito.
Non sussiste, viceversa, ad evidenza, la circostanza attenuante invocata, atteso che MA e EL tentarono di impadronirsi di un vaso di argento e di due candelabri. Ebbene è noto che la circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 consiste nella causazione di un danno patrimoniale di speciale tenuità, da intendersi come danno di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia lieve (ASN 199001857 - RV 1832285). Tale non può essere il danno causato dalla sottrazione di vasellame di metallo prezioso. Al rigetto consegue condanna alle spese di ciascun ricorrente.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011