Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Integra la circostanza aggravante della minorata difesa pubblica o privata (art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.), il tentativo di furto commesso in tempo di notte, in quanto, in tal caso, nelle vie pubbliche viene esercitata una minore vigilanza e manca, altresì, l'ordinaria vigilanza del proprietario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2010, n. 35616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35616 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 27/05/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1353
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 28756/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI EL RI, N. IL *23/04/1975*;
avverso la sentenza n. 4876/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 15/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. D'Ambrosio Vito, che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa Città che aveva dichiarato il DI LA colpevole del reato di tentato furto aggravato, introducendosi nei locali di un bar, argomentando che da una complessiva valutazione risultava sussistente l'aggravante, di cui all'art. 61 c.p., n. 5, sia in quanto non emergeva che i locali fossero dotati di speciali dispositivi antifurto e l'uso di chiave falsa rendeva non sospetta l'apertura della serranda, sia perché era nell'ordine delle cose che all'interno non si trovasse nessuno, in ora notturna, atteso che trattavasi di un esercizio commerciale.
2.- Il DI LA propone ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, per avere il giudice di appello ritenuto la sussistenza dell'aggravante sopra indicata (avere agito in condizioni di tempo da ostacolare la pubblica e provata difesa), mentre in concreto tale minorata difesa non esisteva, trovandosi all'interno dei locali i proprietari, che si erano appostati.
3.- Il ricorso è infondato.
Anche se il tempo di notte non è espressamente previsto dalla norma relativa alla circostanza aggravante indicata, il furto commesso in tale tempo integra l'ipotesi di cui all'at. 61 c.p., n. 5, sia perché nelle vie pubbliche è esercitata una minore vigilanza sia per la mancata ordinaria vigilanza del proprietario (Cass., sez. 4, 08 luglio 2009, n. 34354). Il fatto che i proprietari si trovassero all'interno del locale non esclude l'aggravante, avendo questa carattere oggettivo, per il solo fatto della ricorrenza delle condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, cioè il tempo di notte, mentre la presenza dei proprietari era meramente occasionale, non essendo normale che i proprietari permangano di notte in un esercizio commerciale.
Di conseguenza il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010