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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°25526 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torre del Greco al Corso Avezzana, 61, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Di Donna, che la rappresenta e difende;
C.F._1
APPELLANTE
E
, , rappresentato e difes dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Riccardo Schininà, , con studio professionale in C.F._2
Ragusa (RG), C.so Vittorio Veneto n. 165, e dall'Avv. Gianni Maria
Saracco, , con studio professionale in Torino In C.F._3
C.so Re Umberto n. 65, sia congiuntamente che disgiuntamente
APPELLATO
E
elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliata in I grado presso il suo difensore costituito Avv. Bruno
Pagano, con indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 17.04.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato,
[...]
impugnava la sentenza n. 208/2024 del Giudice Parte_2 di Pace di Capri, pubblicata il 19.11.2024, notificata in pari data, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da Controparte_2 avverso la cartella di pagamento n. 028 2024 0012079206 000, condannando l'odierna opponente, in solido con il Controparte_1 alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per l'erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo la sussistenza della propria giurisdizione, nonché per l'erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della C.T.P. competente per territorio;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione;
il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato e chiedeva l'accoglimento Controparte_1 dell'appello e la condanna di parte opponente alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_2
All'udienza del 15.04.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo dell'omesso versamento IMU sotteso all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella di pagamento) per un credito tributario (omesso versamento IMU), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
L'accoglimento dell'appello determina la riforma della sentenza gravata anche in riferimento alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio. Esse, per entrambi i grado di giudizio, seguono infatti la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 25526/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: • accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere Controparte_2 giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al Controparte_2 pagamento, in favore di e del Parte_2
delle spese del primo grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in favore di ciascuna parte in euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento in favore Controparte_2 dell' e del Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna parte in euro 600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA
Napoli, 22.04.2025 Il giudice dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°25526 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torre del Greco al Corso Avezzana, 61, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Di Donna, che la rappresenta e difende;
C.F._1
APPELLANTE
E
, , rappresentato e difes dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Riccardo Schininà, , con studio professionale in C.F._2
Ragusa (RG), C.so Vittorio Veneto n. 165, e dall'Avv. Gianni Maria
Saracco, , con studio professionale in Torino In C.F._3
C.so Re Umberto n. 65, sia congiuntamente che disgiuntamente
APPELLATO
E
elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliata in I grado presso il suo difensore costituito Avv. Bruno
Pagano, con indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 17.04.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato,
[...]
impugnava la sentenza n. 208/2024 del Giudice Parte_2 di Pace di Capri, pubblicata il 19.11.2024, notificata in pari data, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da Controparte_2 avverso la cartella di pagamento n. 028 2024 0012079206 000, condannando l'odierna opponente, in solido con il Controparte_1 alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per l'erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo la sussistenza della propria giurisdizione, nonché per l'erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della C.T.P. competente per territorio;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione;
il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato e chiedeva l'accoglimento Controparte_1 dell'appello e la condanna di parte opponente alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_2
All'udienza del 15.04.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo dell'omesso versamento IMU sotteso all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella di pagamento) per un credito tributario (omesso versamento IMU), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
L'accoglimento dell'appello determina la riforma della sentenza gravata anche in riferimento alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio. Esse, per entrambi i grado di giudizio, seguono infatti la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 25526/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: • accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere Controparte_2 giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al Controparte_2 pagamento, in favore di e del Parte_2
delle spese del primo grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in favore di ciascuna parte in euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento in favore Controparte_2 dell' e del Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna parte in euro 600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA
Napoli, 22.04.2025 Il giudice dott.ssa Laura Martano