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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/10/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4167/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
24.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RI, alla Via Dromo n. 40/A, presso lo studio dell'Avv. FIAMINGO ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: liquidazione ratei indennità speciale ex art. 3 l. 508/1988 pensione ex artt. 7 e 8 l. 66/1962.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che instaurava separati giudizi per ATPO ex art. 445-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di RI (rg. nn. 2302/2018 e 493/2019) per veder riconosciuto il proprio diritto, quale invalida civile, alla pensione di inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971 ed i benefici ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, nonché, quale cieca civile parziale (ventesimista), all'indennità speciale ex art. 3 l. 508/1988 e alla pensione ex artt. 7 e 8 l. 66/1962; evidenziato che i due procedimenti, previa riunione, venivano definiti con decreto di omologa del 19.2.2020, in cui venivano integralmente riportate le conclusione rese dal CTU nominato, seguite dal seguente inciso “che il CTU non avrebbe ritenuto parte ricorrente meritevole dei benefici richiesti, per difetto dei presupposti di legge”; dedotto che, in vista dell'esecuzione del decreto di omologa, in data 4.7.2022 presentava istanza di correzione di errore materiale, rigettato dal Tribunale di RI;
allegato che, successivamente, provvedeva a inoltrare all un sollecito per la CP_1
liquidazione delle prestazioni rivendicate, allegando il modello AP70, cui tuttavia non seguiva l'adempimento da parte dell'istituto; dedotto che dalla lettura complessiva della consulenza depositata e delle conclusioni rassegnate dal consulente nominato per la fase di ATPO emergerebbe la chiara sussistenza del requisito sanitario relativo alla “cecità civile parziale” ed allegata la sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici richiesti dalla legge;
concludeva chiedendo “che il
Tribunale adito, contrariis reiectis, accerti e dichiari il diritto della signora Parte_1
a percepire, quale cieca civile parziale, l'indennità speciale ex art. articolo 3
[...]
della Legge 21 novembre 1988, n. 508 e la pensione ex art. 8 della Legge 10 febbraio
1962, n. 66, entrambe con decorrenza gennaio 2018; con conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1
favore della medesima ricorrente, dei relativi ratei, per l'importo mensile determinato per legge (con le relative ulteriori maggiorazioni), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e/o gli interessi legali, a decorrere dalla maturazione di ciascun rateo e sino all'effettivo soddisfo;
da quantificarsi in complessivo anche a mezzo CTU, ove ritenuto necessario”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' di cui veniva dichiarata la contumacia, attesa la CP_1
regolare notifica del ricorso. Chiamato a chiarimenti il CTU nominato per la fase di ATPO, disposta consulenza medico-legale, la causa, a seguito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata definita con l'adozione della seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha agito nella presente sede al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto, quale cieca civile parziale, all'indennità speciale ex art. articolo 3 l.
508/1988 e alla pensione ex art. 8 l. 10 66/1962, con conseguente condanna dell'istituto al pagamento dei relativi ratei.
In particolare, l'istante ha dedotto la sussistenza dei requisiti sanitari richiamando le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATPO dalla stessa instaurato. A parere della ricorrente, difatti, il giudice avrebbe erroneamente negato, nel proprio decreto di omologa, la sussistenza dei requisiti sanitari rivendicati a fronte di una consulenza tecnica che li aveva sostanzialmente riconosciuti.
Il CTU nominato per la fase di ATPO ha così concluso la consulenza “1. La sig.ra risulta affetta da: “Angiosclerosi retinica con ipovisione Parte_1
binoculare (VNOO: 1/20 n.e.l.)”. 2. (vedere la valutazione percentuale delle invalidità);
3. la capacità lavorativa della perizianda è ridotta permanentemente in misura non inferiore al 74% (80%);
4. La decorrenza di tale stato menomativo deve farsi risalire all'epoca di presentazione dell'istanza amministrativa (28.11.2017);
5. tali minorazioni fisiche e sensoriali sono causa di difficoltà di relazione tanto da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione e quindi configurare una condizione di handicap (comma 1, art. 3, L. 104/92);
6. tuttavia la condizione di handicap della sig.ra non è di grado tale da Parte_1
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, pertanto non assume connotazione di gravità (comma 3, art. 3, L. 104/92)”.
A fronte dell'obiettiva ambiguità delle conclusioni formulate, lo scrivente ha ritenuto di chiedere al CTU Dott. di rendere chiarimenti in merito all'effettivo Persona_1
eventuale riconoscimento della condizione di cecità parziale in capo alla ricorrente;
il consulente ha depositato in primo luogo chiarimenti per iscritto e lo scrivente, ritenendo gli stessi insufficienti, lo ha invitato a comparire in udienza.
All'udienza del 9.5.2024, il Dott. ha dichiarato: “all'epoca del Persona_1
conferimento dell'incarico trovavo in atti certificazione senz'altro non idonea ad esprimere un giudizio medico legale sul rivendicato stato di cecità. Chiedevo pertanto documentazione medica ulteriore che veniva successivamente prodotta.
Nelle conclusioni della perizia non mi esprimevo effettivamente sulla sussistenza del requisito sanitario relativo alla cecità parziale. Posso riferire che all'epoca, per prassi, si tendeva a ritenere sufficiente la certificazione prodotta, consistente in un certificato di mera visita oculistica, mentre ad oggi, si richiedono esami obiettivi che consentano la valutazione del visus quali PEV, OCT e ERG. Pertanto posso dire che all'epoca, ove fosse stato richiesto, con osservazioni alla bozza inoltrata alle parti o con dissenso nella fase di ATP, seguendo la prassi all'epoca vigente, avrei potuto riconoscere la sussistenza del requisito invocato, mentre ad oggi, sulla base di quella certificazione, non sarei in grado di esprimermi in tal senso, mancando documentazione medica di carattere obiettivo. Specifico che effettivamente per come evidenziato dall'Avv. Fiamingo ho riconosciuto l'invalidità civile con riferimento alla sola patologia relativa al visus. In effetti ho riconosciuto l'80% sulla base delle tabelle che ricollegano a un deficit visivo binoculare pari ad un ventesimo detta percentuale. Comunque evidenzio di non essermi espresso sulla sussistenza dei requisiti relativi alla cecità parziale per mia dimenticanza e che comunque come evidenziato, all'epoca non sono stato sollecitato a fornire chiarimenti sul punto.
Confermo che ad oggi non mi sarei espresso nel senso del riconoscimento per mancanza di esami strumentali, ma che non ho richiesto gli stessi poiché all'epoca, come già evidenziato, si riteneva sufficiente la documentazione medica presente in atti”.
A fronte dei chiarimenti resi, lo scrivente ha dunque ritenuto necessario espletare nuova consulenza tecnica. Il procuratore della parte ricorrente ha presentato istanza di revoca dell'ordinanza adottata, ritenendo che dovesse essere accolto il ricorso sulla base del decreto di omologa adottato ad esito del procedimento per ATPO, divenuto definitivo, con cui, a suo parere, era stato di fatto riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario rivendicato.
Con ordinanza del 18.7.2024, lo scrivente ha rigettato l'istanza evidenziando, per quanto di interesse, che “come anche chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, “il decreto di omologa reso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., quinto comma, il quale, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso invece il provvedimento giudiziale, che risulti esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria, e quindi di sentenza, contro la quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma
7, a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto” (cfr. Cass. 4731/2022). E ancora, “Peraltro, gli artt. 287 e 288 c.p.c. delineano il procedimento di correzione di errori materiali, finalizzato alla eliminazione di errori di redazione del provvedimento, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione. Costituisce dunque errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza, e cioè il contenuto concettuale del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, ovvero tra l'ideazione e la sua rappresentazione documentale grafica, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. S.U., n. 5165/2004). L'ordinanza di correzione, inoltre, in quanto priva di contenuto decisorio, non è impugnabile, neppure con il ricorso ex art. 111 Cost., tale rimanendo, invece, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo il provvedimento corretto (Cass. 04/09/2009, n.
19229; Cass. 27/06/2013, n. 16205; Cass. SS. UU. 07/07/2010, n. 16037). Una diversa soluzione, invece, è stata apprestata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 29096 del 2019) nell'ipotesi in cui il decreto di omologa si sia consapevolmente discostato dalle conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti, ciò in quanto non ritenere tale decreto impugnabile in cassazione ex art. 111 comma settimo Cost. violerebbe i diritti di difesa della parte pregiudicata dalle differenti conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto, parte che si troverebbe nella tecnica impossibilità di opporvisi perché ormai intervenute in un momento in cui l'art. 445-bis cit., non prevede alcun rimedio endoprocedimentale” (cfr. Cass. 4731/2022). Alla luce di quanto sopra appare dunque evidente che, contrariamente a quanto dedotto nell'istanza di revoca, sono proprio le richieste formulate dal ricorrente a confliggere con il principio di non revocabilità del decreto di omologa. Nel caso di specie, difatti, è stato adottato decreto di omologa con cui il Giudice Dott. De Leo ha negato la sussistenza del requisito sanitario relativo alle prestazioni oggetto del giudizio per ATPO all'uopo instaurato. Tale eventuale difformità dalle conclusioni rese dal CTU, per come asseritamente sostenuto dalla parte ricorrente, peraltro risulterebbe al più riconducibile ad una consapevole attività valutativa del Giudice, atteso che lo stesso
Giudice Dott. De Leo ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale avanzata da , sul punto affermando espressamente “ritenuto che Parte_1
il CTU nel proprio elaborato non abbia valutato sussistente alcuno dei requisiti sanitari invocati dalla ricorrente”. È evidente, dunque, che allo stato sussiste il decreto di omologa reso nel giudizio di ATPO, definitivo e non revocabile, che esclude la sussistenza del requisito sanitario e che detto decreto non è stato modificato a fronte dell'istanza di correzione presentata né è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente nelle forme previste dalla legge e ammesse dalla giurisprudenza di legittimità, ossia mediante ricorso in cassazione ex art. 111 c. 7 Cost. Per tali motivi, l'azione incardinata con il presente giudizio deve qualificarsi quale azione di merito volta ad ottenere la condanna dell alla CP_1
corresponsione dell'indennità speciale ex art. 3 della Legge 21 novembre 1988, n.
508 e la pensione ex art. 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66, entrambe con decorrenza dal gennaio 2018; azione che risulta procedibile in quanto la ricorrente ha previamente instaurato giudizio per ATP al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere nel presente giudizio. Nel presente giudizio, dunque, in presenza di decreto di omologa negativo mai fatto oggetto di impugnazione dalla parte, è necessario appurare la sussistenza di tutti i requisiti, ivi compreso quello sanitario, richiesti dalla legge per il riconoscimento delle prestazioni invocate. Anche in virtù delle dichiarazioni rese in udienza dal CTU incaricato per la fase di ATP, che in particolare ha rappresentato la mancanza negli atti di quel giudizio di qualsivoglia esame obiettivo idoneo ad accertare effettivamente la sussistenza della rivendicata patologia visiva, lo scrivente nel legittimo esercizio del proprio prudente apprezzamento ha dunque ritenuto necessario procedere alla nomina di consulente tecnico in possesso di competenze scientifiche specifiche in materia di oftalmologia, unico soggetto in grado di accertare l'obiettiva sussistenza delle patologie lamentate”.
Orbene, il consulente nominato, esperto in oftalmologia, con elaborato che in questa sede si richiama integralmente, in quanto esaustivo e congruamente motivato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di cecità civile parziale e dei connessi benefici. In particolare, il consulente ha riportato gli esiti dell'esame obiettivo oculare evidenziando: “OCCHIO DESTRO Visus naturale:
8/10 non elevabile con lente;
Annessi oculari: normali;
Cornea: speculare e trasparente;
Camera anteriore: presente ed otticamente vuota;
Iride: trofica;
Riflessi pupillari: presenti;
Ebod: cristallino in sede e trasparente;
Vitreo: trasparente;
Fondo oculare: disco ottico normale, albero vascolare leggermente tortuoso, macula indenne. Visus naturale: 1/100; Visus corretto: 3/10 con sf – Controparte_2
7,75; Annessi oculari: normali;
Cornea: speculare e trasparente;
Camera anteriore: presente ed otticamente vuota;
Iride: trofica;
Riflessi pupillari: presenti;
Ebos: cristallino in sede e trasparente;
Vitreo: trasparente;
Fondo oculare: disco ottico normale, albero vascolare leggermente tortuoso, macula indenne. FUNZIONI
BINOCULARI Oculomozione: normale. Stereopsi: presente”.
Sulla base dell'esame degli atti di causa e della visita effettuata ha formulato la seguente diagnosi: “OD: Visus naturale: 8/10 non elevabile con lente;
ebod: cristallino in sede e trasparente;
fondo oculare: disco ottico normale, albero vascolare leggermente tortuoso, macula indenne. OS: Visus naturale: 1/100; Visus corretto: 3/10 con sf – 7,75; ebos: cristallino in sede e trasparente;
fondo oculare: disco ottico normale, albero vascolare leggermente tortuoso, macula indenne”.
Sulla scorta delle valutazioni formulate ha dunque concluso “Da quanto emerso in sede di visita peritale, il sottoscritto perito, riconosce la ricorrente Parte_1
: “PRIVO delle minorazioni visive previste dalla legge n. 382/70 – non
[...]
cieco civile”.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente, rispetto alla quale peraltro la parte ricorrente non ha formulato alcuna osservazione ex art. 195 c.p.c. né alcuna specifica contestazione, induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Ne consegue, quindi, che non sussistono in capo alla ricorrente i requisiti per il riconoscimento dello status di cieco civile parziale ai sensi della legge 382/70, con conseguente integrale rigetto del ricorso.
Nulla per le spese di lite, in ragione della contumacia della parte convenuta (cfr. Cass.
16174/2018).
Le spese di consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto in pari dati.
RI, 13/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4167/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
24.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RI, alla Via Dromo n. 40/A, presso lo studio dell'Avv. FIAMINGO ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: liquidazione ratei indennità speciale ex art. 3 l. 508/1988 pensione ex artt. 7 e 8 l. 66/1962.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che instaurava separati giudizi per ATPO ex art. 445-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di RI (rg. nn. 2302/2018 e 493/2019) per veder riconosciuto il proprio diritto, quale invalida civile, alla pensione di inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971 ed i benefici ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, nonché, quale cieca civile parziale (ventesimista), all'indennità speciale ex art. 3 l. 508/1988 e alla pensione ex artt. 7 e 8 l. 66/1962; evidenziato che i due procedimenti, previa riunione, venivano definiti con decreto di omologa del 19.2.2020, in cui venivano integralmente riportate le conclusione rese dal CTU nominato, seguite dal seguente inciso “che il CTU non avrebbe ritenuto parte ricorrente meritevole dei benefici richiesti, per difetto dei presupposti di legge”; dedotto che, in vista dell'esecuzione del decreto di omologa, in data 4.7.2022 presentava istanza di correzione di errore materiale, rigettato dal Tribunale di RI;
allegato che, successivamente, provvedeva a inoltrare all un sollecito per la CP_1
liquidazione delle prestazioni rivendicate, allegando il modello AP70, cui tuttavia non seguiva l'adempimento da parte dell'istituto; dedotto che dalla lettura complessiva della consulenza depositata e delle conclusioni rassegnate dal consulente nominato per la fase di ATPO emergerebbe la chiara sussistenza del requisito sanitario relativo alla “cecità civile parziale” ed allegata la sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici richiesti dalla legge;
concludeva chiedendo “che il
Tribunale adito, contrariis reiectis, accerti e dichiari il diritto della signora Parte_1
a percepire, quale cieca civile parziale, l'indennità speciale ex art. articolo 3
[...]
della Legge 21 novembre 1988, n. 508 e la pensione ex art. 8 della Legge 10 febbraio
1962, n. 66, entrambe con decorrenza gennaio 2018; con conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1
favore della medesima ricorrente, dei relativi ratei, per l'importo mensile determinato per legge (con le relative ulteriori maggiorazioni), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e/o gli interessi legali, a decorrere dalla maturazione di ciascun rateo e sino all'effettivo soddisfo;
da quantificarsi in complessivo anche a mezzo CTU, ove ritenuto necessario”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' di cui veniva dichiarata la contumacia, attesa la CP_1
regolare notifica del ricorso. Chiamato a chiarimenti il CTU nominato per la fase di ATPO, disposta consulenza medico-legale, la causa, a seguito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata definita con l'adozione della seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha agito nella presente sede al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto, quale cieca civile parziale, all'indennità speciale ex art. articolo 3 l.
508/1988 e alla pensione ex art. 8 l. 10 66/1962, con conseguente condanna dell'istituto al pagamento dei relativi ratei.
In particolare, l'istante ha dedotto la sussistenza dei requisiti sanitari richiamando le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATPO dalla stessa instaurato. A parere della ricorrente, difatti, il giudice avrebbe erroneamente negato, nel proprio decreto di omologa, la sussistenza dei requisiti sanitari rivendicati a fronte di una consulenza tecnica che li aveva sostanzialmente riconosciuti.
Il CTU nominato per la fase di ATPO ha così concluso la consulenza “1. La sig.ra risulta affetta da: “Angiosclerosi retinica con ipovisione Parte_1
binoculare (VNOO: 1/20 n.e.l.)”. 2. (vedere la valutazione percentuale delle invalidità);
3. la capacità lavorativa della perizianda è ridotta permanentemente in misura non inferiore al 74% (80%);
4. La decorrenza di tale stato menomativo deve farsi risalire all'epoca di presentazione dell'istanza amministrativa (28.11.2017);
5. tali minorazioni fisiche e sensoriali sono causa di difficoltà di relazione tanto da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione e quindi configurare una condizione di handicap (comma 1, art. 3, L. 104/92);
6. tuttavia la condizione di handicap della sig.ra non è di grado tale da Parte_1
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, pertanto non assume connotazione di gravità (comma 3, art. 3, L. 104/92)”.
A fronte dell'obiettiva ambiguità delle conclusioni formulate, lo scrivente ha ritenuto di chiedere al CTU Dott. di rendere chiarimenti in merito all'effettivo Persona_1
eventuale riconoscimento della condizione di cecità parziale in capo alla ricorrente;
il consulente ha depositato in primo luogo chiarimenti per iscritto e lo scrivente, ritenendo gli stessi insufficienti, lo ha invitato a comparire in udienza.
All'udienza del 9.5.2024, il Dott. ha dichiarato: “all'epoca del Persona_1
conferimento dell'incarico trovavo in atti certificazione senz'altro non idonea ad esprimere un giudizio medico legale sul rivendicato stato di cecità. Chiedevo pertanto documentazione medica ulteriore che veniva successivamente prodotta.
Nelle conclusioni della perizia non mi esprimevo effettivamente sulla sussistenza del requisito sanitario relativo alla cecità parziale. Posso riferire che all'epoca, per prassi, si tendeva a ritenere sufficiente la certificazione prodotta, consistente in un certificato di mera visita oculistica, mentre ad oggi, si richiedono esami obiettivi che consentano la valutazione del visus quali PEV, OCT e ERG. Pertanto posso dire che all'epoca, ove fosse stato richiesto, con osservazioni alla bozza inoltrata alle parti o con dissenso nella fase di ATP, seguendo la prassi all'epoca vigente, avrei potuto riconoscere la sussistenza del requisito invocato, mentre ad oggi, sulla base di quella certificazione, non sarei in grado di esprimermi in tal senso, mancando documentazione medica di carattere obiettivo. Specifico che effettivamente per come evidenziato dall'Avv. Fiamingo ho riconosciuto l'invalidità civile con riferimento alla sola patologia relativa al visus. In effetti ho riconosciuto l'80% sulla base delle tabelle che ricollegano a un deficit visivo binoculare pari ad un ventesimo detta percentuale. Comunque evidenzio di non essermi espresso sulla sussistenza dei requisiti relativi alla cecità parziale per mia dimenticanza e che comunque come evidenziato, all'epoca non sono stato sollecitato a fornire chiarimenti sul punto.
Confermo che ad oggi non mi sarei espresso nel senso del riconoscimento per mancanza di esami strumentali, ma che non ho richiesto gli stessi poiché all'epoca, come già evidenziato, si riteneva sufficiente la documentazione medica presente in atti”.
A fronte dei chiarimenti resi, lo scrivente ha dunque ritenuto necessario espletare nuova consulenza tecnica. Il procuratore della parte ricorrente ha presentato istanza di revoca dell'ordinanza adottata, ritenendo che dovesse essere accolto il ricorso sulla base del decreto di omologa adottato ad esito del procedimento per ATPO, divenuto definitivo, con cui, a suo parere, era stato di fatto riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario rivendicato.
Con ordinanza del 18.7.2024, lo scrivente ha rigettato l'istanza evidenziando, per quanto di interesse, che “come anche chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, “il decreto di omologa reso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., quinto comma, il quale, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso invece il provvedimento giudiziale, che risulti esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria, e quindi di sentenza, contro la quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma
7, a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto” (cfr. Cass. 4731/2022). E ancora, “Peraltro, gli artt. 287 e 288 c.p.c. delineano il procedimento di correzione di errori materiali, finalizzato alla eliminazione di errori di redazione del provvedimento, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione. Costituisce dunque errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza, e cioè il contenuto concettuale del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, ovvero tra l'ideazione e la sua rappresentazione documentale grafica, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. S.U., n. 5165/2004). L'ordinanza di correzione, inoltre, in quanto priva di contenuto decisorio, non è impugnabile, neppure con il ricorso ex art. 111 Cost., tale rimanendo, invece, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo il provvedimento corretto (Cass. 04/09/2009, n.
19229; Cass. 27/06/2013, n. 16205; Cass. SS. UU. 07/07/2010, n. 16037). Una diversa soluzione, invece, è stata apprestata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 29096 del 2019) nell'ipotesi in cui il decreto di omologa si sia consapevolmente discostato dalle conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti, ciò in quanto non ritenere tale decreto impugnabile in cassazione ex art. 111 comma settimo Cost. violerebbe i diritti di difesa della parte pregiudicata dalle differenti conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto, parte che si troverebbe nella tecnica impossibilità di opporvisi perché ormai intervenute in un momento in cui l'art. 445-bis cit., non prevede alcun rimedio endoprocedimentale” (cfr. Cass. 4731/2022). Alla luce di quanto sopra appare dunque evidente che, contrariamente a quanto dedotto nell'istanza di revoca, sono proprio le richieste formulate dal ricorrente a confliggere con il principio di non revocabilità del decreto di omologa. Nel caso di specie, difatti, è stato adottato decreto di omologa con cui il Giudice Dott. De Leo ha negato la sussistenza del requisito sanitario relativo alle prestazioni oggetto del giudizio per ATPO all'uopo instaurato. Tale eventuale difformità dalle conclusioni rese dal CTU, per come asseritamente sostenuto dalla parte ricorrente, peraltro risulterebbe al più riconducibile ad una consapevole attività valutativa del Giudice, atteso che lo stesso
Giudice Dott. De Leo ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale avanzata da , sul punto affermando espressamente “ritenuto che Parte_1
il CTU nel proprio elaborato non abbia valutato sussistente alcuno dei requisiti sanitari invocati dalla ricorrente”. È evidente, dunque, che allo stato sussiste il decreto di omologa reso nel giudizio di ATPO, definitivo e non revocabile, che esclude la sussistenza del requisito sanitario e che detto decreto non è stato modificato a fronte dell'istanza di correzione presentata né è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente nelle forme previste dalla legge e ammesse dalla giurisprudenza di legittimità, ossia mediante ricorso in cassazione ex art. 111 c. 7 Cost. Per tali motivi, l'azione incardinata con il presente giudizio deve qualificarsi quale azione di merito volta ad ottenere la condanna dell alla CP_1
corresponsione dell'indennità speciale ex art. 3 della Legge 21 novembre 1988, n.
508 e la pensione ex art. 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66, entrambe con decorrenza dal gennaio 2018; azione che risulta procedibile in quanto la ricorrente ha previamente instaurato giudizio per ATP al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere nel presente giudizio. Nel presente giudizio, dunque, in presenza di decreto di omologa negativo mai fatto oggetto di impugnazione dalla parte, è necessario appurare la sussistenza di tutti i requisiti, ivi compreso quello sanitario, richiesti dalla legge per il riconoscimento delle prestazioni invocate. Anche in virtù delle dichiarazioni rese in udienza dal CTU incaricato per la fase di ATP, che in particolare ha rappresentato la mancanza negli atti di quel giudizio di qualsivoglia esame obiettivo idoneo ad accertare effettivamente la sussistenza della rivendicata patologia visiva, lo scrivente nel legittimo esercizio del proprio prudente apprezzamento ha dunque ritenuto necessario procedere alla nomina di consulente tecnico in possesso di competenze scientifiche specifiche in materia di oftalmologia, unico soggetto in grado di accertare l'obiettiva sussistenza delle patologie lamentate”.
Orbene, il consulente nominato, esperto in oftalmologia, con elaborato che in questa sede si richiama integralmente, in quanto esaustivo e congruamente motivato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di cecità civile parziale e dei connessi benefici. In particolare, il consulente ha riportato gli esiti dell'esame obiettivo oculare evidenziando: “OCCHIO DESTRO Visus naturale:
8/10 non elevabile con lente;
Annessi oculari: normali;
Cornea: speculare e trasparente;
Camera anteriore: presente ed otticamente vuota;
Iride: trofica;
Riflessi pupillari: presenti;
Ebod: cristallino in sede e trasparente;
Vitreo: trasparente;
Fondo oculare: disco ottico normale, albero vascolare leggermente tortuoso, macula indenne. Visus naturale: 1/100; Visus corretto: 3/10 con sf – Controparte_2
7,75; Annessi oculari: normali;
Cornea: speculare e trasparente;
Camera anteriore: presente ed otticamente vuota;
Iride: trofica;
Riflessi pupillari: presenti;
Ebos: cristallino in sede e trasparente;
Vitreo: trasparente;
Fondo oculare: disco ottico normale, albero vascolare leggermente tortuoso, macula indenne. FUNZIONI
BINOCULARI Oculomozione: normale. Stereopsi: presente”.
Sulla base dell'esame degli atti di causa e della visita effettuata ha formulato la seguente diagnosi: “OD: Visus naturale: 8/10 non elevabile con lente;
ebod: cristallino in sede e trasparente;
fondo oculare: disco ottico normale, albero vascolare leggermente tortuoso, macula indenne. OS: Visus naturale: 1/100; Visus corretto: 3/10 con sf – 7,75; ebos: cristallino in sede e trasparente;
fondo oculare: disco ottico normale, albero vascolare leggermente tortuoso, macula indenne”.
Sulla scorta delle valutazioni formulate ha dunque concluso “Da quanto emerso in sede di visita peritale, il sottoscritto perito, riconosce la ricorrente Parte_1
: “PRIVO delle minorazioni visive previste dalla legge n. 382/70 – non
[...]
cieco civile”.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente, rispetto alla quale peraltro la parte ricorrente non ha formulato alcuna osservazione ex art. 195 c.p.c. né alcuna specifica contestazione, induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Ne consegue, quindi, che non sussistono in capo alla ricorrente i requisiti per il riconoscimento dello status di cieco civile parziale ai sensi della legge 382/70, con conseguente integrale rigetto del ricorso.
Nulla per le spese di lite, in ragione della contumacia della parte convenuta (cfr. Cass.
16174/2018).
Le spese di consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto in pari dati.
RI, 13/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi