Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
In caso di successione di leggi penali nel tempo, all'individuazione della "lex mitior" deve procedersi attraverso una valutazione in concreto della pena da infliggere, senza però considerare gli effetti di quegli istituti, come l'indulto, che intervengono nella fase esecutiva e costituiscono, pertanto, un "posterius" rispetto al momento di determinazione della sanzione. (Fattispecie relativa ad una pluralità di fatti di concussione in continuazione, commessi tra l'aprile 2004 ed il giugno 2006, nella quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che nell'individuazione sia della violazione più grave sia della "lex mitior" considerava irrilevante la circostanza che per taluni dei fatti avrebbe operato la riduzione per l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2014, n. 5723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5723 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 02/12/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 2751
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 38969/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ZI N. IL 29/08/1962;
OR NN N. IL 25/11/1950;
avverso la sentenza n. 2150/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti Maranella NO di Roma e Vecchio IO di OR per CA IO, i quali insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso, riportandosi alla memoria depositata. Gli avv.ti Anfora Giovannandrea di OR e Di Zenzo Carmine di Roma, per RZ AN, insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON ZI e OR NN, tramite i rispettive difensori, ricorrono per Cassazione avverso la decisione 9.5.2014 n. 2331/14, con la quale la Corte d'Appello di OR, in funzione di giudice del rinvio li ha condannati rispettivamente alle pene di anni cinque di reclusione (il ON) ed anni 4 e mesi nove di reclusione (il OR) confermando le precedenti statuizioni e condannando ancora gli imputati ai pagamenti in favore delle parti civili, come da dispositivo al quale si fa rinvio.
Dalla lettura della sentenza impugnata, dei ricorsi degli imputati e della memoria depositata dalla difesa ON nel corso dell'odierno giudizio si evince quanto segue. A seguito delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero di OR chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio nei confronti di ON IO e di OR AN per alcune delitti contro la Pubblica Amministrazione. In particolare ON IO, ufficiale della Guardia di Finanza presso il Comando Regionale Piemonte e successivamente presso il Comando regionale Liguria, quale capo dell'ufficio operazioni veniva imputato dei seguenti reati:
a) delitto di concussione (art. 317 c.p.) ai danni di AN AL che induceva a consegnargli la somma di Euro 2 o 3.000,00;
fatto commesso in OR in epoca imprecisata ma prossima all'aprile 2004;
b) delitto di concussione (art. 317 c.p.) ai danni di AN AL quale responsabile delle società AN s.p.a., EUROSTOCK s.r.l. e TRAE s.r.l. che induceva a consegnargli la somma di 15.000,00 Euro;
fatto commesso in Marene in epoca imprecisata e prossima al giugno del 2004;
c) delitto di concussione (art. 317 c.p.) ai danni di TI NO, dottore commercialista, che induceva a consegnargli la somma di 5.000,00 Euro;
fatto commesso in Fossano il 13.10.2006;
d) delitto di concussione aggravata (art. 317 c.p., art. 61 c.p., n. 7 ai danni di AR LU e AR SE, quali responsabili della BIESSE s.p.a. che induceva a consegnargli la somma di 25.000,00 Euro, quale anticipo di una maggiore somma convenuta pari a 130.000,00 Euro;
in Fossano il 24.10.2006.
Il ON in concorso con OR AN:
e) del delitto di concussione aggravata (art. 317 c.p. e art. 61 c.p., n. 7) ai danni di PE SC, medico dentista nonché
responsabile di varie società che inducevano a consegnar loro (nelle mani del OR) la somma di 50.000,00 Euro;
fatto commesso in Cuneo, in epoca anteriore e prossima al 15.4.2006;
f) del delitto di concussione (art. 317 c.p.) ai danni di NA LD, quale socio della dell'impresa "PORTA ROSSA" che inducevano a consegnar loro (nelle mani di OR) la somma di 10.000,00 Euro "per il disturbo e le spese aeree"; fatto commesso in Cuneo il 15.6.2006.
All'esito del dibattimento di primo grado, il Tribunale di Cuneo con sentenza 30.10.2010: 1) dichiarava ON responsabile dei reati di cui alle lettere a), b), d) ed e) ed unificati dal vincolo della continuazione lo condannava alla pena di anni sette di reclusione;
2) dichiarava OR AN colpevole del reato di cui al capo e) condannandolo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;
3) dichiarava entrambi gli imputati interdetti dai pubblici uffici;
4) dichiarava condonati tre anni di reclusione ex L. n. 241 del 2006, art. 1 e ss.; 5) condannava gli imputati, in solido fra loro, a risarcire i danni cagionati alla parte civile PE SC, liquidati in Euro 60.000,00 oltre alla rifusione delle spese processuali;
6) condannava il ON alla rifusione dei danni cagionati a AR LU e AR SE che liquidava in Euro 10.000,00 ciascuno oltre alla rifusione delle spese processuali;
7) assolveva il ON dal reato di cui al capo e)" con la formula:
"perché il fatto non sussiste"; 8) assolveva entrambi gli imputati dal capo f) con la formula: "perché il fatto non sussiste". La sentenza veniva appellata dalle difese degli imputati, dal Pubblico Ministero e dalla parte civile NA LD (con riferimento al capo F).
La Corte di OR, con sentenza 17.4.2012, decidendo sui gravami proposti:
- Assolveva ON IO dalle imputazioni ascrittegli ai capi a) e b) con la formula: "perché il fatto non sussiste". - Dichiarava ON IO e OR AN colpevoli del reato loro ascritto al capo f) ed esclusa l'aggravante contestata ai capi d) ed e), ritenuta la continuazione, condannava: ON IO anni sette di reclusione, OR AN anni sei di reclusione. Dichiarava entrambi gli imputati in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
applicava a ON IO la pena accessoria della degradazione di cui all'art. 33 c.p.m.p.;
condannava ON e OR in solido fra loro al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile NA LD, da liquidarsi in un separato giudizio, assegnando alla medesima comunque una provvisionale di 50.000,00 Euro nonché il rimborso delle spese processuali. Confermava nel resto l'impugnata sentenza oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite.
Le difese degli imputati, contro la decisione 17.4.2012 proponevano ricorso per Cassazione la quale, con pronuncia del 26.2.2013 n. 387/2013 della sesta sezione (accogliendo quanto richiesto dalle stesse difese nel corso di quel giudizio): annullava la sentenza della Corte d'Appello torinese: 1) quanto al capo d), riqualificato il fatto ex art. 319 quater c.p. limitatamente ai punti relativi alla consumazione del reato e al trattamento sanzionatorio;
2) quanto al capo e) riqualificato il fatto ex art. 319 quater c.p., limitatamente al trattamento sanzionatorio;
3) quanto al capo f), limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio del processo ad altra sezione della Corte d'Appello di OR.
Quest'ultima con decisione 9.5.2014 n. 2331/2014 così disponeva"... qualificato il fatto contestato al capo d) come delitto di cui agli artt. 56 e 319 quater c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di ON IO per il predetto reato per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;
Ritenuto più grave il reato contestato ad entrambi gli imputati al capo f) ridetermina con la già ritenuta continuazione, la pena inflitta a ON IO in anni cinque di reclusione e la pena inflitta a OR AN in anni quattro e mesi nove di reclusione. Conferma nel resto e condanna ON IO al pagamento in favore delle parti civili AR e AR delle spese di continuata assistenza e rappresentanza liquidate come segue: per il giudizio di cassazione in complessivi Euro 5.000,00 e per il giudizio di rinvio in complessivi e Euro 2.000,00, oltre accessori di legge per entrambi i gradi.....". Entrambi gli imputati, ricorrendo contro quest'ultima decisione, chiedono l'annullamento della sentenza 9.5.2014 della Corte Torinese per le seguenti ragioni, così riassunte entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. C.p.p.. ON ZI:
1.) "Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4, e dell'art. 597, comma 3 in relazione alla disciplina della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. ed in relazione all'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, in combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B)" (pag. 2 del ricorso). La difesa sostiene che in virtù della riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo e) (da Concussione ex art. 317 c.p. a induzione indebita a dare o a promettere utilità ex art. 319 quater) la Corte Torinese, nel valutare l'aspetto della continuazione tra i residui capi e) ed f), rovesciando i termini della decisione Corte d'Appello di OR 17.4.2012, ha ritenuto più grave quest'ultimo (concussione ex art. 317 c.p.) La difesa afferma che in tal modo la Corte d'Appello, pur avendo applicato una normativa penale sostanziale più favorevole ex art. 2 c.p. rispetto a quella antecedente alla L. 6 novembre 2012, n. 190, in concreto ha emesso una sentenza produttiva di effetti deteriori per l'imputato rispetto al precedente giudizio. Infatti l'effetto derivante dall'inversione dei reati nel giudizio di gravità ai fini della continuazione è l'automatica esclusione del beneficio dell'indulto ex L. n. 241 del 2006, art. 1 e ss., perché il reato ritenuto più grave è stato commesso in data 15.6.2006, cioè in epoca successiva alla data limite (2.5.2006) prevista per l'applicazione del beneficio. La difesa conclude che l'effetto concreto comporta che l'imputato ON abbia perso la possibilità di vedersi condonata la pena di anni tre di reclusione, beneficio già riconosciuto dal Tribunale.
Su questa premessa, la difesa del ON censura la decisione della Corte d'Appello sostenendo che essa è frutto di una erronea applicazione del principio dettato dall'art. 2 c.p., comma 4, perché, l'applicazione della legge più favorevole doveva essere fatta con un giudizio in concreto, dovendosi tenere conto degli effetti derivanti dalla scelta della legge mitior da apprezzarsi non solo del diverso trattamento sanzionatorio stabilito nelle leggi che si sono succedute, ma anche degli ulteriori effetti riflessi scaturenti dalla decisione ed inerenti all'applicazione delle pene accessorie, dei termini di prescrizione e della possibile applicazione del beneficio dell'indulto.
La difesa analizzando il contenuto della statuizione della sentenza della 6^ sezione della Corte di Cassazione rileva che quest'ultima, pur devolvendo al giudizio di rinvio la rideterminazione della sanzione del reato di cui al capo f) in funzione della disciplina della continuazione, non ha imposto al giudice del rinvio vincoli potenzialmente incidenti sull'applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4, sicché, nell'applicare l'istituto della continuazione la Corte Torinese avrebbe dovuto dare corretta prevalenza al principio contenuto nell'art. 2 c.p., comma 4, da leggersi anche alla luce dell'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (in breve CEDU) in ciò richiamando le decisioni della Corte Europea n. 10249/03 17.9.2009 (ricorso Scoppola c. Italia) e n. 17475/09 del 29.10.2013 (Varvara c. Italia). Conclusivamente su questo primo motivo la difesa afferma che proprio la salvaguardia del generale principio di prevalenza del trattamento sanzionatorio più favorevole (art. 2 c.p., comma 4) e il correlativo dictum dell'ordinamento sovranazionale non consentivano al giudice del rinvio di operare una valutazione di maggiore gravità del reato di cui all'art. 317 c.p. (capo f) sulla base della sola sanzione edittale, trattandosi di opzione interpretativa che porta ad effetti che sono in contrasto con l'art. 2 c.p., comma 4. Con un secondo argomento la difesa sostiene che la decisione della Corte Torinese viola il disposto dell'art. 597 c.p., comma 3, perché nel concreto la decisione impugnata ha determinato una sanzione più grave (rispetto a quella precedente) riguardante l'effetto esecutivo dell'intera pena (anche se inferiore), non più condonabile nella misura di tre anni, sicché la decisione della Corte Torinese si tradurrebbe in una reformatio in pejus. La difesa sostiene che il lemma "pena" di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, si riferisce non solo alla pena criminale (in termini edittali), ma anche ad ogni ulteriore conseguenza penale relativa alla perdita o meno dei benefici e ad ogni altro effetto che, a causa dell'applicazione della legge penale, astrattamente più favorevole, possono venire potenzialmente meno.
2.) ""Inosservanza e/o erronea applicazione e/o nullità della sentenza impugnata e di quella del primo giudice di appello (Corte d'Appello di OR sezione 1 penale) ai sensi dell'art. 533 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C) ovvero in relazione all'art. 177 c.p.p. da leggersi in combinato disposto con l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C)" (pag. 9 del ricorso). La difesa denuncia la violazione dell'art. 533 c.p.p., perché il primo giudice di appello avrebbe dovuto indicare in modo esplicito la pena da irrogarsi rispettivamente per i capi e) ed f) e quindi rideterminare la sanzione per effetto della riconosciuta continuazione. Solo in questo modo, secondo il ricorrente, sarebbe possibile valutare il rispetto del dettato dell'art. 597 c.p.p., comma 3, dovendosi tenere conto della diversa proporzionalità
conseguente alla nuova qualificazione giuridica imposta dal fenomeno della successione della legge penale nel tempo. La difesa sostiene quindi che: "la sottrazione all'imputato di tale sindacato potrebbe giustificare, in ragione di quanto disciplinato dall'art. 177 c.p.p. in vizio di mancata motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C..." e che: "...più precisamente qualora codesta suprema corte ritenesse di aderire e quindi configurare una ipotesi di nullità della sentenza (rectius delle sentenze) ai sensi dell'art. 533 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., n. 1, il vizio avrebbe natura di questione rilevabile di ufficio in ogni stato, fase e grado, e quindi appartenere alla cognizione del giudice di legittimità ex art. 627 c.p.p., comma 2.... " (pag. 12 del ricorso).
Con memoria depositata il 13.11.2014 la difesa dell'imputato ON "....pur condividendo l'abnormità dell'esito cui è pervenuta la decisione che oggi si impugna.... " ha brevemente ripercorso tutti gli argomenti già illustrati sottolineando come il trattamento sanzionatorio finale, ancorché leviore, risulti "iniquamente sfavorevole" non consentendo l'applicazione dell'indulto nella sua massima estensione, così determinando la violazione dell'art. 2 c.p., dell'art. 597 c.p.p. dolendosi dei diversi criteri adottati nelle due diverse decisioni di appello.
OR AN
1.) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'art. 2 c.p., comma 4 e art. 597 c.p.p., comma 3 (lett. B) con riferimento alla individuazione della violazione più grave, ai fine dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cpv. c.p., in quello di cui al capo F.
2.) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 c.p., comma 2 e art. 133 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. B), e conseguente mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., lett. E) con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a RZ AN dell'imputazione. La difesa lamenta che la Corte territoriale, investita della questione di procedere ad una rideterminazione della sanzione alla luce dei principi affermati dal giudice di legittimità, si è limitata ad applicare in modo meccanico i principi affermati da Cass. S.U. n. 25939 del 28.2.2013, senza verificare se la sua applicazione fosse riferibile alla specifica vicenda sottoposta alla sua attenzione. La difesa sostiene che la Corte Torinese avrebbe dovuto tenere conto della peculiarità della situazione processuale dell'imputato e del fatto che non poteva essere modificato il regime di maggior beneficio derivante dall'avvenuto riconoscimento dell'indulto con la sentenza di primo grado, mai modificata sul punto, con suo conseguente passaggio in giudicato.
La difesa sostiene che nell'applicare la disciplina della continuazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare gli effetti derivanti dall'inversione del reato principale ed del reato satellite, così traducendosi in una reformatio in pejus. La difesa conclude che nel caso di specie solo un discostamento dal principio di diritto enunciato dalla SS.UU. del 2013 avrebbe permesso di scongiurare una simile evenienza. La difesa sostiene ancora che: a) la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado in relazione al capo f) "....al solo fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio, attesa la disciplina della continuazione... ": b) tale espressione lasciava intendere che la disciplina della continuazione dovesse continuare ad applicarsi al reato di cui al capo f), ma non che tale reato dovesse necessariamente essere individuato quale violazione più grave. La difesa conclude affermando che nell'enunciare il principio di diritto a cui avrebbe dovuto attenersi il giudice del rinvio, la Corte ben avrebbe potuto stabilire, oltre alla rideterminazione della pena, anche l'individuazione del reato più grave ai fini della disciplina prevista dall'art. 81 cpv. c.p.. L'assenza di indicazioni sul punto doveva portare a ritenere tale questione definitivamente cristallizzata ai sensi dell'art. 624 c.p.. 3.) vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta che la Corte territoriale non avrebbe indicato in modo puntuale gli elementi di fatto sulla cui base ha determinato il trattamento sanzionatorio, limitandosi ad un generico richiamo alle considerazioni già svolte dai giudici di merito nelle precedenti decisioni, mancando comunque ogni indicazione sia in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto più grave sia in relazione alla determinazione della pena statuita con riferimento al reato satellite.
RITENUTO IN DIRITTO
I motivi contenuti nei due ricorsi, se pur estesi con argomentazioni parzialmente sovrapponibili possono essere esaminati congiuntamente ponendo alla radice la medesima questione, così riassumibile: se la decisione della Corte d'Appello di OR quale giudice del rinvio, mutando il giudizio di maggiore gravità contenuto nella precedente sentenza del 17.4.2012, ritenendo più grave il reato commesso (capo f) successivamente al termine (2.6.2006) stabilito dalla legge 241/2006 ai fini dell'applicazione dell'indulto, rispetto a quello commesso precedentemente alla suddetta data (capo e), abbia violato l'art. 2 c.p., art. 597 c.p.p. e art. 7 L. CEDU. Dalla lettura della decisione impugnata si rileva che la questione era già stata sottoposta al vaglio della Corte Torinese nel corso del giudizio del rinvio. La difesa del OR, con memoria scritta aveva sostenuto: a) che il riconoscimento dell'indulto (nella misura di anni tre), già concesso dal Tribunale di Cuneo con sentenza 30.10.2010 era da ritenersi "cosa giudicata" in assenza di successivo gravame e revoca;
b) che, attuando il dictum della Corte di Cassazione, la Corte torinese avrebbe potuto violare il divieto della reformatio in pejus nel caso in cui avesse ritenuto più grave il delitto di cui al capo f) e ciò per i possibili effetti derivanti sull'applicazione dell'indulto. La Corte Torinese, ha così risposto alla questione posta"... in questa sede, la Corte, quale giudice del rinvio, si limita ad osservare come la richiesta di declaratoria dell'estinzione della pena infliggenda - nei limiti di tre anni di reclusione - esuli dal perimetro processuale disegnato dalla Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza 387 del 26.2.2013...". La Corte ha inoltre aggiunto che la questione poteva essere fatta valere dalla difesa, in sede di giudizio di esecuzione, perché, per il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione non rientrava fra i poteri del giudice del rinvio trasferire sic et simpliciter il beneficio in discorso riconosciuto dal giudice di primo grado alla pena inflitta al OR in relazione a reato diversamente qualificato dalla Suprema Corte (reato sub e).
Così fissati i termini della questione vanno esaminati separatamente i vari aspetti sottoposti dalle parti.
a) La decisione della Corte d'Appello di OR in relazione ai limiti posti dal giudice di legittimità in sede di giudizio di rinvio.
La statuizione della Corte territoriale, nella definizione dei limiti del proprio potere decisorio è corretta ed è aderente al dettato dell'art. 627 c.p.p. ove si dispone che il giudice del rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Si tratta pertanto di valutare se la Corte d'Appello nel decidere avesse spazi tali da poter imprimere al giudizio una diversa valutazione in ordine alla gravità dei reati (capi E ed F) rispetto a quella della Corte di Cassazione sezione 6. Quest'ultima, raccogliendo proprio le richieste sollecitate dalla difesa in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti come violazione dell'art. 319 quater c.p., dato atto delle modificazioni legislative intervenute con la L. 6 novembre 2012, n. 190, ha proceduto ad una diversa qualificazione dei fatti descritti al capo e) con la conseguenza che quel fatto, originariamente ricondotto sotto la disciplina dell'art. 317 c.p. è stato diversamente ritenuto come violazione dell'art. 319 quater c.p., rimanendo invece ferma la originaria qualificazione del fatto di cui al capo F) (violazione dell'art. 317 c.p.). Al fine di permettere un corretta rivalutazione dei fatti in applicazione dell'istituto della continuazione, la Corte di Cassazione annullando la parte relative alle sanzioni inflitte con la precedente decisione della Corte d'Appello Torinese, ha invitato il giudice del rinvio a pronunciarsi nuovamente su questo specifico punto, avendo definitivamente fissato i termini dell'imputazione a seguito di un'articolata esegesi normativa.
L'effetto conseguente alle suddette statuizioni è stato il seguente:
gli imputati dovevano essere nuovamente giudicati, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento ai residui capi di imputazione E) ed F), ormai ferma la dichiarazione di responsabilità in ordine ai fatti in essi descritti.
La Corte di Cassazione non ha fornito alcuna indicazione in merito alla questione inerente all'applicazione della L. n. 241 del 2006 al caso in esame. La circostanza si spiega in tutta evidenza con il fatto che successivamente alla decisione con la quale il Tribunale di Cuneo aveva riconosciuto l'applicazione dell'indulto, nessuna delle parti processuali (difesa o accusa) aveva sollevato la questione nei gradi successivi, difettando, fra l'altro un interesse concreto a sollecitare una diversa decisione fino alla sentenza della Corte d'Appello di OR del 17.4.2012, contro la quale hanno poi proposto ricorso in Cassazione proprio i difensori.
La Corte di Cassazione con la sentenza 26.2.2013 nulla ha statuito in merito all'indulto già riconosciuto con la decisione del Tribunale di Cuneo e non ha neppure fornito al giudice del rinvio alcuna indicazione in merito all'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p.. Conclusivamente si può quindi affermare che la sentenza della Corte d'Appello di OR (qui impugnata), nel definire l'ambito dei propri poteri decisori è corretta così sfuggendo ad ogni possibile critica. In particolare va osservato che è corretta l'affermazione per la quale il tema relativo all'applicazione del condono secondo la sentenza del tribunale di Cuneo o della sua revoca può essere devoluta esclusivamente al giudice dell'esecuzione. Infatti, per la situazione giuridica creatasi è stata preclusa alla Corte di rinvio statuire su un tema non devoluto alla sua cognizione. Il risultato al quale si perviene porterebbe a concludere che le censure mosse dalla difesa non possono trovare ingresso posto che la decisione di rinvio applica fedelmente i principi fissati nel giudizio di legittimità e non discrezionalmente superabili e vi è da aggiungere che il tema proposto in questa sede attiene ad un aspetto allo stato non toccato dalla decisione, poiché il beneficio del condono non risulta essere stato revocato. Peraltro la delicatezza del tema posto dalle difesa impone di prendere in considerazione le ulteriori tematiche illustrate in sede di ricorso e nella memoria ON prodotta in udienza.
e) L'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. e l'individuazione del reato più grave.
Entrambe le difese denunciano l'illegittimità della sentenza sostenendo che è erronea l'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p.. Entrambe le difese sostengono che il giudice dell'appello avrebbe errato, sul piano sostanziale, nel ritenere più grave il delitto di cui al capo f) rispetto a quello di cui al capo e), attraverso un'applicazione meccanicistica delle indicazioni contenute nella decisione 26.2.2013 della Corte di Cassazione così violando i principi statuiti dall'art. 2 c.p., art. 597 c.p.p., comma 3, e art. 7, L. CEDU.
Va valutato, sotto un profilo di stretto diritto se la decisione della Corte Torinese sia corretta e l'unica possibile nell'applicare l'art. 81 cpv. c.p.. La Corte territoriale ha ritenuto, ex art. 81 cpv. c.p. più grave la violazione dell'art. 317 c.p. (capo f) e pur nella specifica assenza di motivazione si desume che il giudizio di maggiore gravità della violazione di cui al capo f) si fonda sulla comparazione della pena edittale astrattamente prevista dal legislatore, con quella del capo e).
La scelta del parametro di valutazione comparativa delle gravità basata sul confronto delle pene edittali fra le diverse ipotesi di reato, è corretta in diritto, perché conforme al costante dettato delle SU della Corte di Cassazione la quale ancora recentemente ha affermato il principio per il quale "in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse" (Cass. n. 25939/2013). Il principio non costituisce un novum nel panorama giurisprudenziale della Corte di legittimità. Nello stesso identico senso sono le pronunce Cass. S.U. n. 4901/1992, Cass S.U. n. 748/1993; Cass. S.U. n. 15/1997). La più recente delle pronunce citate (alla cui lettura si fa rinvio condividendosi integralmente le motivazioni), fonda il nocciolo giustificativo della decisione da un lato su un dato testuale contenuto nell'art. 81 cpv. c.p., ove si fa riferimento a "violazioni" (intesa nel suo riferimento alla norma di legge) e non a "reato" (inteso nel suo riferimento a condotta criminosa), dall'altro dalla considerazione, pienamente condivisibile, che la valutazione di gravità di una condotta illecita non può che essere una scelta propria del legislatore, esercitata attraverso l'indicazione dell'entità e della qualità della sanzione penale;
a tale previa valutazione non può sottrarsi il giudice ricorrendo ad altri e diversi parametri di valutazione, salvo il rischio di scadere in valutazioni soggettive prive di sicuri parametri di riferimento e quindi fonte di disparità di trattamento. Pertanto anche su questo versante nessuna censura valida può essere mossa alla Corte territoriale, poiché il criterio di individuazione della violazione utilizzato è corretto in diritto ed è conforme al costante ed univoco insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il richiamo della difesa (ON) al precedente giurisprudenziale Cass. S.U. 19.6.1982 n. 9959, nel quale viene affermato il diverso criterio della gravità sancita da una valutazione in concreto fra i diversi reati posti in continuazione, non può essere assunto come parametro legalmente utilizzabile. Si tratta di opzione giurisprudenziale isolata (nel panorama delle sentenze delle sezioni unite della Corte) e risalente nel tempo ampiamente e reiteratamente superata dalle successive, tutte di contrario avviso e tutte fra loro conformi.
È da aggiungersi infine che la difesa pur appellandosi al precedente del 1982, non ha sviluppato nessun argomento in diritto in forza del quale possa sostenersi condivisibile quella pronuncia e non le successive.
c) La tesi della violazione dell'art. 2 c.p., art. 597 c.p.p. e 7 L. CEDU.
Le difese sostengono che la decisione della Corte territoriale, pur corretta nei suoi aspetti formali, sarebbe illegittima, perché i suoi effetti si pongono in contrasto con le disposizioni indicate nell'intitolazione di questo paragrafo.
La doglianza è infondata in tutti i suoi risvolti. Va
preliminarmente osservato che l'indulto (art. 174 c.p.) incide sulla pena principale del reato condonandola in tutto o in parte attraverso automatismi applicativi che sfuggono al campo delle scelte del giudice della cognizione o di quello della esecuzione. Nel processo decisorio (prova del fatto illecito - verifica della qualificazione giuridica - corrispondenza del fatto all'archetipo normativo - determinazione della sanzione nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi) il giudizio relativo all'applicazione dell'indulto si pone a valle rispetto a quello della determinazione della pena. Solo se (e quando) questa sia definitivamente determinata nell'ambito del giudizio di cognizione, potrà esservi una deliberazione (a carattere meramente ricognitivo-dichiarativo) sull'eventuale applicazione dell'indulto. Tale meccanismo decisorio esclude che, in caso di successione di leggi nel tempo, la ricerca e l'applicazione della regola della lex mitior attraverso una valutazione in concreto della pena da applicare giunga a ricomprendere anche aspetti normativi che costituiscono un posterius rispetto al momento della determinazione della pena nelle sue componenti e che riconduce più che altro al tema dei limiti e degli ambiti di esecuzione della stessa. La difesa (ON) sostiene che la Corte territoriale è incorsa nella violazione del principio contenuto nell'art. 7 del trattato CEDU citando a sostegno i precedenti CEDU 17.9.2009 ricorso 102419/03 (SCOPPOLA c. Italia) e CEDU 29.10.2013 ricorso 17475/2009 (VARAVARA c. Italia). I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa sono eccentrici rispetto alla fattispecie in esame e in particolare non offrono alcuna argomentazione idonea a sostenere che nel concetto di "pena inflitta" debba ricomprendersi il diverso concetto di pena da eseguire. Dalla lettura complessiva delle sentenze della Corte CEDU si rinvengono criteri interpretativi dell'art. 7 della Convenzione spesso non collimanti con il sistema ordinamentale italiano. Infatti taluni istituti che nella prospettiva del diritto interno sono inscritti nel campo del diritto penale sostanziale, e sottoposti alle relative garanzie, sono per contro dalla Corte CEDU, ricondotti nel campo processualistico con conseguente loro sottrazione alla disciplina del citato art. 7.
Dalla lettura delle decisioni della Corte EDU, restano fuori dalla legalità convenzionale sia le misure demenziali (v. CEDU:
5.12.2002 AV c. Italia;
e CEDU 10.7.2003 AV c. Italia entrambe in relazione ad una non corretta applicazione dell'indulto) sia le misure alternative alla detenzione (v. es. CEDU 29.11.2005 UT c. Regno Unito). Non si può affermare pertanto (nè la difesa ha offerto seri e pertinenti riferimenti giurisprudenziali) che l'art. 7 del trattato CEDU offra spunti risolutivi a favore delle richieste della difesa. Nel caso sottoposto al concreto esame si deve notare che nel meccanismo della successione delle leggi nel tempo è stata pienamente rispettata la regola imposta dall'art. 7 del trattato, perché attraverso la diversa doverosa qualificazione del fatto di cui al capo e) quale violazione dell'art. 319 quater c.p.p. si è applicata la legge più favorevole agli imputati e la doverosa diversa valutazione della violazione più grave ai fini applicativi della continuazione non si pone in contrasto con il dettato della Convenzione.
Passando sul versante della legge italiana si osserva che l'art. 2 c.p., comma 4, impone al giudice, nel caso di successione di leggi nel tempo, l'obbligo di applicare la lex mitior. Il principio è sovrapponibile a quello contenuto nel già esaminato art. 7 del trattato CEDU, se pur diversamente formulato;
anche in questo caso sorge il problema se nella valutazione della "legge più favorevole" da applicare vadano prese in considerazione, le norme che dispiegano i loro effetti, ope legis, solo successivamente alla definizione della sanzione penale determinata in relazione al reato per il quale è pronunciata condanna quale l'indulto. Proprio il fatto che l'indulto, quale causa estintiva della pena, può trovare applicazione solo in un momento successivo alla definizione della sanzione nei suoi due aspetti qualitativi e quantitativi, porta ad escludere che nella scelta della "legge più favorevolè" il giudice debba estendere la propria valutazione fino a ricomprendere ex art. 2 c.p., comma 4, gli aspetti relativi a disposizioni che dispiegano i loro effetti solo (ed in via talora solo eventuale) successivamente alla determinazione della sanzione.
La stessa giurisprudenza di legittimità, pur in un campo (esecuzione delle pene detentive e applicazione delle misure alternative alla detenzione) strettamente confinante a quello con quello dell'indulto ha affermato che l'area di operatività dell'art. 2 c.p. attiene esclusivamente all'accertamento del reato e all'irrogazione della pena (v. Cass. SU n. 24561/2006; Cass. n. 205502/2000), da intendersi nel senso della previsione di nuove ipotesi di reato o modificazioni di norme già esistenti che disciplinano i reati (Cass. n. 4013/1994). L'esito al quale si perviene nell'esaminare la questione posta dalla difesa, esclude che la decisione della Corte territoriale, pur nel vincolo del rispetto dei limiti posti dall'art. 627 c.p.p. abbia violato l'art. 2 c.p.. Va infine considerata la censura che richiama la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3. Il tema posto dalle difese è già stato ripetutamente affrontato in sede di legittimità ove sono stati affermati i seguenti principi che devono essere qui richiamati, siccome integralmente condivisi da questo Collegio. Va in primo luogo riaffermato che il divieto di "reformatio in peius" non opera nel caso in cui, per effetto di una diversa individuazione del reato più grave, i reati unificati dal vincolo della continuazione dal giudice d'appello siano diversi da quelli indicati nella sentenza di primo grado, fermo restando comunque il divieto d'infliggere una pena complessivamente maggiore di quella irrogata in precedenza (Cass. n. 38053/2013; Cass. n. 22134/2005; Cass. n. 28862/2008; Cass. n. 32621/2009; Cass. n. 4162/2012). Nel caso in esame il Giudice del rinvio si è trovato nella situazione di diversamente valutare tutti gli aspetti inerenti alla continuazione ex art. 81 cpv. c.p. essendo mutata l'apprezzamento della violazione di legge ritenuta più grave;
peraltro all'evidenza il trattamento sanzionatorio irrogato in concreto è più lieve rispetto a quello precedentemente statuito. La scelta operata dalla Corte Torinese è pienamente conforme alla più recente giurisprudenza affermata dalle sezioni unite che viene qui richiamata (Cass. SU n. 16208/2014 per la quale: "Non viola il divieto di "reformatio in peius"previsto dall'art. 597 c.p.p. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore"), dovendosi comunque mettere in rilievo come non vi è prova che la Corte territoriale abbia operato per il fatto unificato dall'identità del disegno criminoso, un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice pur avendo irrogato una pena complessiva inferiore (nello stesso senso: Cass. n. 16542/2005; Cass. n. 31266/2009). Coerentemente con la suddetta giurisprudenza va osservato che questa Suprema Corte ha affermato che: "il giudice dell'impugnazione può revocare di ufficio l'indulto precedentemente concesso per altri reati anche in mancanza di gravame da parte del P.M. senza per ciò incorrere in alcuna nullità, atteso che non è d'impedimento il divieto di "reformatio in peius", riguardando quest'ultimo l'entità complessiva della pena ma non l'applicazione dei meccanismi automatici" (Cass. n. 48584/2011). Nel caso in esame il giudice del rinvio in questa sede non ha assunto alcuna decisione che riguarda la revoca del condono, ma il fatto che la stessa giurisprudenza di legittimità, contempli tale ipotesi, escludendo che la decisione integri una violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, corrobora la correttezza e la legittimità della decisione che costituisce il presupposto anche di una possibile revoca del condono riconosciuto con la prima sentenza in un ambito totalmente differente. Sulla base del suddetto excursus giurisprudenziale si deve dare atto che la sentenza impugnata non ha violato il disposto dell'art. 597 c.p.p., perché nella legittima rivalutazione dei termini relativi alla continuazione, la pena finale irrogata è inferiore a quella precedentemente stabilita nella sentenza annullata, e nel contempo non ha incidenza alcuna la circostanza che per l'effetto della diversa individuazione della "violazione" più grave possa essere revocato l'indulto già riconosciuto. Esaminando infine l'ultimo motivo di ricorso della difesa ON, brevemente il Collegio osserva quanto segue. La Corte territoriale nella sentenza impugnata ha descritto in termini completi ed esaustivi la pena irrogata per il reato principale, nonché per quello satellite. La difesa invoca la nullità della decisione ex art. 178 c.p.p., lett. C) per violazione dell'art. 533 c.p.p. perché non sarebbe stata indicata in astratto la pena irrogabile per il delitto di cui al capo e) con la conseguente impossibilità per il ricorrente di porre a confronto le pene rispettivamente determinate nella sentenza qui impugnata e quella della Corte d'Appello di OR del 17.4.2012, dolendosi circa quest'ultima della carenza di specificazione delle pene in allora statuite per i singoli reati ed invocando di conseguenza una dichiarazione di nullità anche di tale sentenza (Pag. 12, 1^ cpv.). Va in primo luogo affermato, proprio con riferimento a quest'ultimo punto, e sulla scorta dei generali principi dettati in materia di impugnazione, che nessuna determinazione può assumere questa Corte in riferimento a qualsivoglia sentenza diversa da quella da ultimo pronunciata dalla Corte torinese in sede di rinvio, sicché nessuna nullità può essere dedotta in riferimento alla decisione 17.4.2012 della Corte d'Appello di OR, dovendosi, peraltro dare atto che la censura mossa in questa sede, doveva semmai essere sollevata nel corso del precedente giudizio di legittimità, trattandosi di vizio (se realmente esistente) già insito in quella sentenza. In secondo luogo la evocazione di una nullità derivante dalla violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. C) è destituita di ogni fondamento e smentita dagli atti del processo posto che la difesa è stata presente nel corso di tutto il giudizio, ha avuto modo di interloquire sul tema dell'eventuale applicazione dell'indulto, anche con memorie scritte, sicché la censura potrebbe essere al massimo ricondotta nell'alveo del vizio di motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e non già in quello della violazione della legge processuale (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C). Ma pur ricondotta nei più corretti limiti indicati, la doglianza della difesa è infondata e ai limiti dell'inammissibilità.
La eterogeneità delle fattispecie sottoposte al vaglio dei due diversi giudizi di appello, per diversa qualificazione giuridica del fatto e la diversa individuazione della violazione ritenuta più grave rendono impossibile qualsiasi ragionevole confronto che possa sfociare, in sua mancanza, in una lesione dei diritti di difesa degli imputati, essendo sufficiente che sia stata comunque rispettato il principio di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, fatto che appare pacifico in tutta la sua evidenza derivante dal raffronto delle pene finali irrogate. L'ultima censura formulata dalla difesa del OR è infondata ed è al limite della inammissibilità, poiché senza indicare specifiche violazioni di legge, formula doglianze generiche ed in fatto in relazione al trattamento sanzionatorio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa la Corte territoriale ha reso una motivazione adeguata e sufficiente al fine di giustificare una pena che si attesta, in tutte le sue componenti verso i limiti più bassi del trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore e a livelli che si collocano in termini decisamente inferiori alla media edittale prevista tanto dall'art. 317 c.p., che alla entità dell'aumento di pena irrogabile ex art. 81 cpv.c.p. La Corte ha richiamato i principi già affermati dalla sentenza 17.4.2012, così esplicitando i parametri ai quali ha inteso riferirsi nel giudizio sanzionatorio;
la difesa ha formulato critica sul punto in termini del tutto generici senza specificare in modo puntuale e dettagliato, quale di quei criteri fosse censurabile in diritto e le relative ragioni. Parimenti, specifiche censure in diritto, non sono state formulate dalla difesa in ordine all'affermato criterio in forza del quale sono state differenziate, nel giudizio sanzionatorio, le posizioni degli imputati, ne' il riferimento fatto dal Corte torinese al parametro della gravità della condotta illecita correlata alla gravità del danno cagionato nè alla spiegazione fornita dalla Corte in relazione al più contenuto trattamento sanzionatorio previsto per il reato satellite. La doglianza della difesa va pertanto rigettata attesa l'evidenza della sua infondatezza, poiché la Corte territoriale ha dato puntuale riscontro dei parametri di valutazione assunti nella determinazione di una pena che è oggettivamente in termini contenuti rispetto alla previsione edittale.
Per le suddette ragioni vanno rigettati i ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2015