Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2013, n. 38053
CASS
Sentenza 3 luglio 2013

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Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel caso in cui, per effetto di una diversa individuazione del reato più grave, i reati unificati dal vincolo della continuazione dal giudice d'appello siano diversi da quelli indicati nella sentenza di primo grado, fermo restando comunque il divieto d'infliggere una pena complessivamente maggiore di quella irrogata in precedenza. (Fattispecie in cui, a fronte di un aumento di anni due di reclusione operato dal primo giudice a titolo di continuazione, il giudice d'appello, individuato un diverso reato più grave, aveva operato un aumento di anni due e mesi otto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2013, n. 38053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38053
    Data del deposito : 3 luglio 2013

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