Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel caso in cui, per effetto di una diversa individuazione del reato più grave, i reati unificati dal vincolo della continuazione dal giudice d'appello siano diversi da quelli indicati nella sentenza di primo grado, fermo restando comunque il divieto d'infliggere una pena complessivamente maggiore di quella irrogata in precedenza. (Fattispecie in cui, a fronte di un aumento di anni due di reclusione operato dal primo giudice a titolo di continuazione, il giudice d'appello, individuato un diverso reato più grave, aveva operato un aumento di anni due e mesi otto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2013, n. 38053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38053 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 03/07/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2012
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 20065/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 22/10/2012 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 30/01/2012, ha rideterminato in anni quattro di reclusione la pena inflitta a C.G. per i reati di tentata induzione continuata alla prostituzione di minore (capo 1), atti sessuali con minore in cambio di un corrispettivo (capo 2), atti osceni in luogo pubblico (capo 3) e violenza sessuale ai danni di una minore (capo 4).
Il giudice di primo grado aveva ritenuto più grave il reato di cui al capo 1) dell'imputazione ed aveva applicato sulla pena base stabilita per detto reato gli aumenti per la continuazione fino a pervenire alla pena finale di anni quattro di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, così ridotta per la diminuente del rito. In accoglimento dell'appello dell'imputato, afferente al solo trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha affermato, invece, che il reato più grave è quello di cui al capo 4) dell'imputazione. Stabilita, quindi, in anni tre e mesi quattro di reclusione la pena base per detto reato, ha determinato in complessivi anni due e mesi otto di reclusione gli aumenti a titolo di continuazione per i restanti reati, pervenendo alla pena finale di anni quattro di reclusione per la diminuente del rito.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputato che la denuncia per violazione ed errata applicazione dell'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4. Con l'unico mezzo di annullamento l'imputato denuncia violazione del divieto di reformatio in peius, osservando che il giudice di appello non avrebbe potuto determinare gli aumenti applicati sulla pena base fissata per il reato più grave in misura maggiore di quella stabilita dal giudice di primo grado.
La sentenza del G.I.P. aveva determinato gli aumenti a titolo di continuazione in complessivi anni due di reclusione, sicché il giudice di appello non poteva infliggere una pena maggiore di quella già stabilita per tale titolo.
Il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo al risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto del concorso delle circostanze e della continuazione, ma anche ai singoli passaggi interni che concorrono nella quantificazione della pena complessivamente inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il principio di diritto di cui il ricorrente chiede l'applicazione è corretto (cfr. sez. un. sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Wiliam Morales, RV 232066).
Tale principio di diritto, però, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui vi sia identità tra i reati unificati dal vincolo della continuazione presi in considerazione dalle sentenze di primo e secondo grado, sicché per effetto della esclusione di uno dei reati unificati dal vincolo della continuazione o della concessione di attenuanti la pena per tale titolo debba essere necessariamente diminuita dal giudice di appello e, comunque, non aumentata, nell'ipotesi di attenuanti in comparazione con aggravanti (sez. un. 18/04/2013, Papola), rispetto a quella determinata nella sentenza di primo grado.
Lo stesso principio di diritto, però, non può trovare applicazione allorché i reati unificati dal vincolo della continuazione dal giudice di appello, per effetto di una diversa individuazione del reato più grave, come accaduto nel caso in esame, siano diversi da quelli indicati nella sentenza di primo grado, fermo restando il divieto di infliggere una pena complessivamente maggiore. Orbene, nel caso in esame, come precisato in narrativa, il giudice di primo grado aveva individuato il reato più grave nel tentativo continuato di induzione alla prostituzione minorile e unificato sotto il vincolo della continuazione quelli di cui agli art. 600 bis c.p., commi 2 e 3, artt. 527 e 609 bis c.p..
Il giudice di appello, invece, avendo individuato il reato più grave nella imputazione di cui all'art. 609 bis c.p., ha unificato sotto il vincolo della continuazione quelli di cui ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, con la conseguenza che la commisurazione della pena per la continuazione era svincolata dal calcolo effettuato dal giudice di primo grado sul punto, mentre quella complessivamente inflitta in appello non risulta superiore alla pena stabilita dal giudice di primo grado.
Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del divieto di reformatio in peius.
Il ricorso deve essere, perciò, rigettato con le conseguenze ci legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013