Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2005, n. 22134
CASS
Sentenza 19 maggio 2005

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In sede di rinvio per annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice di rinvio non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81 cod. pen. L'annullamento parziale, infatti, ha eliminato la ragione stessa del vincolo per il quale opera il cumulo giuridico di pena. La regola del divieto di "reformatio in peius" va in questo caso letta nel senso che il giudice di rinvio non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti ex art. 81 cod. pen.

La revoca ex tunc del provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale non comporta la non punibilità del soggetto per il reato di inosservanza agli obblighi inerenti alla misura, se detta revoca sia rilevabile nel corso del giudizio di rinvio per la sola determinazione della pena, e ciò per la necessità di tenere fermo il giudicato che si è formato in punto di responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2005, n. 22134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22134
    Data del deposito : 19 maggio 2005

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