Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/1998, n. 1233
CASS
Sentenza 1 aprile 1998

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In tema di interrogatorio di garanzia, deve considerarsi tempestivo, a norma dell'art. 294, comma quarto, cod. proc. pen., non solo l'avviso che consenta al difensore di essere presente all'interrogatorio, ma anche quello che consenta al medesimo di chiedere che l'atto venga ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza. (Fattispecie nella quale l'avviso era stato dato telefonicamente al difensore alle ore 8,30 presso il domicilio sito nel Comune di Marigliano (Napoli), mentre l'interrogatorio era stato tenuto alle ore 12,40 dello stesso giorno presso il carcere di Bellizzi Irpino).

Commentario1

  • 1Interrogatorio di garanzia, quale termine per garantire diritto di difesa? (Cass. 26343/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020

    L'interrogatorio di garanzia tutela il preminente interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, sicché le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una "istanza di differimento" dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p. Il codice non indica un termine minimo che deve intercorrere tra l'avviso dell'atto ed il suo compimento: è però illegittimo l'interrogatorio di garanzia dell'indagato qualora l'avviso al difensore non sia "tempestivo", avuto riguardo alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/1998, n. 1233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1233
Data del deposito : 1 aprile 1998

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