Sentenza 1 aprile 1998
Massime • 1
In tema di interrogatorio di garanzia, deve considerarsi tempestivo, a norma dell'art. 294, comma quarto, cod. proc. pen., non solo l'avviso che consenta al difensore di essere presente all'interrogatorio, ma anche quello che consenta al medesimo di chiedere che l'atto venga ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza. (Fattispecie nella quale l'avviso era stato dato telefonicamente al difensore alle ore 8,30 presso il domicilio sito nel Comune di Marigliano (Napoli), mentre l'interrogatorio era stato tenuto alle ore 12,40 dello stesso giorno presso il carcere di Bellizzi Irpino).
Commentario • 1
- 1. Interrogatorio di garanzia, quale termine per garantire diritto di difesa? (Cass. 26343/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020
L'interrogatorio di garanzia tutela il preminente interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, sicché le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una "istanza di differimento" dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p. Il codice non indica un termine minimo che deve intercorrere tra l'avviso dell'atto ed il suo compimento: è però illegittimo l'interrogatorio di garanzia dell'indagato qualora l'avviso al difensore non sia "tempestivo", avuto riguardo alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/1998, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 1/4/1998
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N. 1233
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " Adalberto TE " N. 1438/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PA IO
avverso la ordinanza 16 ottobre 1997 del Tribunale di Napoli Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Fulgenzi
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Proc. gen. Elena Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso
IO PA ricorre contro l'ordinanza 16.10.97 del tribunale di Napoli, che in Sede di appello ha confermato il rigetto dell'istanza tendente a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 302 CPP, del provvedimento con il quale era stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente contesta che l'avviso al difensore, pervenuto lo stesso giorno in cui era stato fissato l'interrogatorio di garanzia, fosse tempestivo. La tempestività - rileva il ricorrente - va intesa con riferimento alla possibilità per il difensore non soltanto di essere presente fisicamente, ma anche di compiere tutti gli adempimenti necessari per assistenza professionalmente adeguata, tra i qualì il colloquio con l'indagato.
Il ricorso è privo di fondamento.
Risulta dagli atti che lo studio del difensore di fiducia del PA fu avvisato per telefono della giacenza di un telegramma presso l'ufficio postale di Lausdomini, frazione del comune di Marigliano (NA), alle ore 8,30 del 17.6.87, che il telegramma venne consegnato alle ore 10,40 e che l'interrogatorio, in cui il PA si avvalse della facoltà di non rispondere, fu espletato per rogatoria dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino alle ore 12,40 dello stesso giorno, nel carcere di ZI IR (AV).
Correttamente, pertanto, il tribunale ha escluso che nella fattispecie si fosse verificata un'ipotesi di mancato rispetto delle garanzie di difesa, tale da determinare l'estinzione della custodia cautelare a norma dell'art. 302 CPP. Deve infatti ritenersi tempestivo non solo l'avviso che consenta al difensore di essere presente al l'interrogatorio, ma anche quello che consenta al medesimo di chiedere che l'atto venga ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1-ter disp. att. CPP.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1998