Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8539 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' $ 8539 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA N NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 14226/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere - Cron. 19572 Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere - Ud. 24/04/01 CELLERINO - Rel. Consigliere- Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: UR OR, FR NA IA, NO IA, OM UI, elettivamente domiciliati in rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 1987 avversO la sentenza n. 2903/99 del Tribunale di -1- NAPOLI, depositata il 30/07/99 R.G.N. 40584/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Francesco MELE che ha concluso per Generale Dott. l'accoglimento del ricorso ad eccezione per la FR. -2- R.G. n. 14226/00 Svolgimento del processo Secondo quant'emerge dall'analisi congiunta del ricorso per cassazione e dalla sentenza gravata, che riporta, a differenza del primo, la data di notifi- ca del ricorso in sede pretorile, risulta che con atto notificato il 10 novem- bre 1994 (v. sentenza, pg. 3, ultimo cpv), le ricorrenti indicate in epigrafe, esponevano al Pretore giudice del lavoro di Napoli d'aver percepito in ri- tardo le prestazioni riconosciute loro ex 1. n. 118 del 30 marzo 1971, per cui chiedevano che, affermato il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte, il Ministero dell'In- terno fosse condannato al loro pagamento. Rigettata dal Pretore la domanda per dichiarata prescrizione quinquennale del diritto, il Tribunale, su appello delle interessate, che chiedevano, cia- scuna, la condanna del Ministero al pagamento, per i suddetti titoli, delle complessive somme di cui al prospetto, così riprodotto nel ricorso per cas- sazione: "RICORRENTE Lit. Prestaz. DECOR.ZA PAGAMENTO Colursi Addolorata 3.263.218 I.A. 1.3.83 31.3.86 Loffredo Anna RI 4.987.871 I.A. 1.6.80 30.11.84 Marano RI 3.002.889 I.A. 1.6.86 31.5.89 Romano Luisa 127.330 ASS. 1.12.86 30.11.87", confermava la sentenza di primo grado, escludendo l'applicabilità della pre- scrizione decennale, peraltro già affermata da alcune sentenze di questa Corte, dalle quali il Tribunale dissentiva consapevolmente, in considera- zione della particolare natura del credito assistenziale, che escludeva l'ap- plicabilità dell'art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, ritenuto proprio del regime dei crediti previdenziali. iln Contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2903 del 28 maggio - 30 lu- glio 1999 le indicate ricorrenti denunciano un motivo di ricorso per cassa- zione con atto notificato, ex art. 149, cpc, il 5 luglio 2000. Il Ministero dell'Interno s'é costituito con controricorso anche nei confronti di RI RM SO, che non risulta aver proposto impugnazione. Motivi della decisione A sostegno del ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli artt. 429, 3° comma, c.p.c., 2946 e 2948, c.c., oltre ad illogica motivazione, sostenendo che la tesi espressa dalla sentenza del Tribunale, secondo cui non sarebbe applicabile, nella fattispecie, l'art. 129 del R.D. n. 1827/35, perché dettato esclusivamente in funzione della prescrizione dei crediti di natura previ- denziale e non anche per quelli assistenziali, é contraddetta da varie sen- teze di questa Corte (nn. 7882/97; 6006/98 e 20/95), oltretutto i crediti azionati costituendo parte integrante dell'obbligazione principale -illiquida e inesigibile prima della definizione della procedura amministrativa di li- quidazione-, di cui seguono il regime prescrizionale, posto che la pretesa afferisce agli interessi e alla rivalutazione inerenti il credito dei ratei arre- trati, maturato prima della liquidazione. Obietta l'Avvocatura generale dello Stato nel controricorso, proposto anche nei confronti di RI RM SO, peraltro improponibile nei suoi confronti, non avendo costei proposto ricorso per cassazione, che la sen- tenza impugnata ha fatto buon governo dei principi al riguardo affermati dalla cassazione. La censura é fondata. La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali costituiscono, secondo l'insegnamento di questa Corte, avvalorato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993, non già accessori di detti crediti, ma una loro componente essenziale, volta a riequilibrare nel tempo il valore della pre- stazione pecuniaria, altrimenti vanificata dal ritardo del debitore moroso. (v. ad es., Cass. 18 gennaio 1993, n. 551; 21 agosto 1997, 7882; 6 settem- bre 1997, 8649; 17 aprile 1999, n. 3858; 8 febbraio 2001, n. 1804). Come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale 25 maggio 1989, n. 283 i ratei della prestazione in argomento, cioè i crediti a cadenza pe- riodica mensile o maggiore, sono soggetti alla prescrizione decennale in quanto la prescrizione quinquennale opera solo nei confronti dei ratei "liquidi", intesa l'espressione non nel senso dell'art. 1282, cod.civ., ma quale effetto (art. 129, r.d.l. n. 1827/35) della mancata messa a disposizio- ne, in favore del destinatario, del credito rateale, all'esito del procedimento contabile di liquidazione della spesa (v., da ultimo, Cass., n. 1804/2001, cit.). Pertanto, da un lato, le somme non messe in pagamento non possono essere considerate liquide ex art. 129, cit., e quindi sono soggette alla regola della prescrizione decennale, con l'effetto di attrarre nell'ambito della stessa di- . sciplina le sue componenti connaturali, rappresentate, come detto, da inte- ressi e rivalutazione e, dall'altro, il pagamanto tardivo, perché liquidato a distanza di anni, della somma pur originariamente esaustiva del credito, estingue solo parzialmente il debito a causa dell'incidenza della svalutazio- ne e degli interessi maturati medio tempore. Quanto alla decorrenza della maturazione della prescrizione, costituisce ormai jus receptum quello che la individua, rispetto al primo dei ratei in cui si articola il credito de quo, nel provvedimento di reiezione della domanda o nell'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda medesima che, corrispondentemente, cristallizza il momento di esigibilità del credito, sottratto nel caso in esame, ratione temporis, alle 5) innovazioni dettate al riguardo dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/91, dovendo, per gli ulteriori, identificarsi in relazione alla naturale scadenza legale dei successivi pagamenti periodici. Tutto ciò premesso, il Tribunale oltre ad accogliere erroneamente l'ecce- zione di prescrizione quinquennale, omettendo qualsiasi indagine sulla data di presentazione della domanda amministrativa e sulle modalità con le quali é avvenuta la liquidazione dei ratei arretrati, ha individuando come momen- to di decorrenza quello del loro pagamento, anzichè quello a decorrere dal quale poteva essere fatto valere in giudizio il diritto alla prestazione assi- stenziale, per cui la sentenza deve essere cassata, dovendo detto computo effettuarsi, ai fini della rivalutazione e degli interessi relativi al primo rateo, dal centoventesimo giorno dalla domanda di prestazione o dall'anticipato provvedimento reiettivo, tenuto conto, infine, che gli adempimenti oggetti- vamente parziali non concretano un riconoscimento del credito ai sensi del- l'art. 2944, cod.civ., a meno che non siano configurati come acconti, se- condo la stessa imputazione del solvens (v. Cass., 16 aprile 1992, n. 4666; 29 novembre 1993, n. 11808; 27 giugno 1998, n. 6392; 8 febbraio 2001, n. 1804). La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e rimessa alla Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che, effettuati i ne- cessari accertamenti di fatto, si atterrà al seguente principio di diritto, con- forme alla sentenza di questa Corte n. 1804/2001, cit.: "Il credito per riva- lutazione e interessi dovuti sui ratei della prestazione assistenziale corri- sposti in ritardo si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per i crediti relativi ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interrut- tivo di cui all'art.2944, cod.civ., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso". La Corte medesima regolerà, altresì, le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudi- zio di cassazione alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. Il Consigliere est Il Presidente Можно за торомий Shille I D , A LO SS L 10 , TA O IL CANCELLIERE R . I 0 SPESA T D 3 R Depositato in Cancelleria 5 'A A ST . L I EL N O 22 GIU. 2001 N P D G 3 IM oggi, I O -7 S A -8 EN A D D 1 S , E 1 E IL CANCELLIERE I T O A E EN ISTR G O ES T G IT E EG L IR R D A L O L E D 7