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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12236/2024, introdotta da
(ROMA, 04/02/1981), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1
MASSIMILIANA MARTONE e AL NI (ROMA,
08/02/1981), con il patrocinio dell'avv. CHRISTIAN APREDA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e AL NI, hanno chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la loro separazione personale e successivamente il loro divorzio,
rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 28/07/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
“autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
darsi atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
stabilire che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento economico;
stabilire che i due cani adottati dalla coppia in costanza di matrimonio, microchippati ed intestati al sig. NI, saranno a quest'ultimo affidati in via esclusiva e la sig.ra rinuncia a qualsivoglia diritto sui medesimi;
Pt_1
stabilire che il sig. NI si farà carico in via esclusiva di qualsivoglia spesa – sia ordinaria sia straordinaria - relativa ai due cani di cui sopra;
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione, ivi comprese quelle relative alla gestione dei due cani di famiglia, di cui il collegio si limita a prendere atto.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA, Parte_1
04/02/1981) e AL NI (ROMA, 08/02/1981), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 28/07/2016, trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00145, Parte 1 , Serie 30, 3
Anno 2016, alle condizioni di cui in parte motiva.
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12236/2024, introdotta da
(ROMA, 04/02/1981), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1
MASSIMILIANA MARTONE e AL NI (ROMA,
08/02/1981), con il patrocinio dell'avv. CHRISTIAN APREDA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e AL NI, hanno chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la loro separazione personale e successivamente il loro divorzio,
rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 28/07/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
“autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
darsi atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
stabilire che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento economico;
stabilire che i due cani adottati dalla coppia in costanza di matrimonio, microchippati ed intestati al sig. NI, saranno a quest'ultimo affidati in via esclusiva e la sig.ra rinuncia a qualsivoglia diritto sui medesimi;
Pt_1
stabilire che il sig. NI si farà carico in via esclusiva di qualsivoglia spesa – sia ordinaria sia straordinaria - relativa ai due cani di cui sopra;
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione, ivi comprese quelle relative alla gestione dei due cani di famiglia, di cui il collegio si limita a prendere atto.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA, Parte_1
04/02/1981) e AL NI (ROMA, 08/02/1981), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 28/07/2016, trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00145, Parte 1 , Serie 30, 3
Anno 2016, alle condizioni di cui in parte motiva.
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi