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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/10/2025, n. 14046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14046 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 9091-2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti Magistrati:
- AR EN Presidente
- Filomena Albano Giudice
- ST LA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9091 del Ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto
RIPARTIZIONE DI QUOTE DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ e vertente
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, come da Parte_1 procura alle liti in atti, dall'Avv. Massimo Clemente, presso il cui studio professionale in
Roma alla via Salaria n. 292 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_2
PA RT, in virtù di procura alle liti a rogito del notaio in Fiumicino Persona_1 del 22.3.2024 Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana di Roma dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 5 marzo 2024 la sig.ra ha rappresentato che: Parte_1
aveva contratto matrimonio con il sig. n data 21 ottobre 1968; il Tribunale CP_2
di Roma con sentenza n. 9271/2018 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio;
la citata sentenza aveva, altresì, disposto la corresponsione da parte del sig. n favore di essa ricorrente della somma mensile di € 150,00 a titolo CP_2
di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente;
nello stesso anno 2018 il sig.
a poi contratto matrimonio con la sig.ra ; in data 28 dicembre 2021 CP_2 CP_1
il sig. deceduto;
il sig. a partire dall'anno 1968/69, aveva prestato attività CP_2 CP_2
lavorativa alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, percependo poi, al maturare dei prescritti requisiti di legge, la relativa pensione da parte dell' . Pt_2
Sulla base di tali presupposti la ricorrente ha chiesto di vedersi attribuire “ai sensi dell'art.
9 legge n. 898/1970, una quota della pensione di reversibilità (inclusi assegni,
contingenza, emolumenti aggiuntivi e quant'altro di legge) dell'ex coniuge deceduto ed
ordinare all' di provvedere alla diretta corresponsione della pensione stessa in favore Pt_2
dell'istante, nonché di tutti i ratei arretrati comprensivi di interessi legali maturati dal primo
giorno del mese successivo al decesso del Sig. fino al dì della prima CP_2
corresponsione mensile”.
Nonostante ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituita la sig.ra , CP_1
la quale è stata dichiarata contumace all'udienza del 19 giugno 2025.
Si è, invece, costituito l' , dispiegando le proprie difese come in atti. Pt_2
All'udienza del 19 giugno 2025 parte ricorrente ha chiarito che la e il i CP_3 CP_2
erano separati con decreto di omologa del 29 settembre 2015 nell'ambito del procedimento di separazione consensuale di questo Tribunale n. 31979/2015.
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 3
Acquisito il certificato di matrimonio tra il e la , all'esito dell'udienza in CP_2 CP_1
trattazione scritta del 24 settembre 2025 la causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ciò posto, occorre anzitutto precisare che la causa in oggetto attiene esclusivamente alla ripartizione in quote della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite, sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970
e di quelli correttivi successivamente elaborati dalla giurisprudenza.
Pertanto, la presente controversia esula dalle cause matrimoniali in cui è obbligatorio l'intervento del P.M. ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.p.c.: infatti, pur originando da una vicenda matrimoniale di scioglimento del vincolo coniugale, il contenzioso qui in essere ha ad oggetto soltanto la risoluzione del conflitto patrimoniale tra le parti in contesa,
derivante dall'attribuzione di una determinata quota della pensione di reversibilità.
Di conseguenza, in assenza di eccezione della parte resistente, rimasta contumace, non
è possibile rilevare d'ufficio l'eventuale incompetenza per territorio di questo Tribunale
adìto dalla ricorrente.
Tanto chiarito in via preliminare, il caso è regolato dall'art. 9, comma 3, della legge n.
898/1970, il quale così recita: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per
la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi
spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge
rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale
condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e
gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia
successivamente morto o passato a nuove nozze”. L'ultimo comma dello stesso art. 9
indica che il Tribunale deve provvedere con sentenza (in proposito si veda Cass. civ.
sent. n. 26121 del 30.10.2008).
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 4
Sulla base del tenore letterale della norma suindicata, nel caso di concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento a quest'ultimo di una quota della pensione di reversibilità, occorre che allo stesso sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento con la sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed invero, è indubbio che il trattamento di reversibilità svolga una funzione solidaristica,
volta ad assicurare sia all'ex coniuge che al coniuge convivente la continuità del sostegno economico goduto durante la vita del de cuius in virtù rispettivamente della corresponsione dell'assegno divorzile e dell'obbligo di ciascun coniuge convivente di contribuire ai bisogni della famiglia.
Pertanto, con specifico riguardo alla posizione dell'ex coniuge divorziato titolare di un assegno divorzile, la finalità dell'attribuzione a quest'ultimo di una quota del trattamento di reversibilità è quella di sopperire alla perdita della titolarità del predetto contributo economico, versato fino a quel momento dall'ex coniuge scomparso (cfr. Cass. sez. un.
sent. n. 22434 del 24.9.2018).
Appare, dunque, pacifico che “presupposto per l'attribuzione della pensione di
reversibilità è stato ritenuto il venire meno del sostegno economico che veniva apportato
in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso: la sua finalità è quella di sovvenire a tale
perdita economica, all'esito di una valutazione necessariamente effettuata dal giudice, in
concreto, che tenga conto della durata temporale del rapporto, delle condizioni
economiche dei coniugi, dell'entità del contributo economico del coniuge deceduto e di
qualsiasi altro criterio utilizzabile per la quantificazione dell'assegno di mantenimento”
(cfr. Cass. civ. sent. n. 9879 del 15.4.2025).
Per quanto concerne la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e quello superstite, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
occorre avere riguardo non soltanto alla durata dei rispettivi matrimoni, ma anche ad
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 5
ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto in esame. In particolare, è
necessario considerare anche l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge divorziato, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali. Tuttavia, non si deve confondere la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali con quella dei rispettivi matrimoni, a cui soltanto si riferisce il criterio legale, né si deve individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 10391 del 21.6.2012,
Cass. civ. sent. n. 16093 del 21.9.2012 e Cass. civ. sent. n. 4868 del 7.3.2006). Ancora
più chiaramente: "in tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex
coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, la quota spettante a
quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile,
né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in
conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da
valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno
divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria
dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore
deceduto in favore di tutti gli aventi diritto" (cfr. Cass. civ. ord. n. 5839 del 5.3.2025);
peraltro, non tutti i suindicati elementi correttivi devono necessariamente concorrere né
essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. Cass. civ. sent.
n. 26358 del 7.12.2011 e Cass. civ. sent. n. 6272 del 30.3.2004)
Alla luce di quanto sopra esposto, va tenuto conto che nel presente giudizio risultano dimostrati due elementi di fatto, ossia la durata dei rispettivi matrimoni e l'entità
dell'assegno divorzile riconosciuto all'odierna ricorrente (pari a €150,00, soggetto a
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 6
rivalutazione annuale); non risultano invece dimostrate le rispettive condizioni patrimoniali delle parti.
Sulla base di tali elementi di fatto, la pensione di reversibilità del sig. CP_2
deceduto in data 28 dicembre 2021, deve essere ripartita tra e Parte_1 CP_1
, attribuendo alla prima la quota dei 2/3 e alla seconda la quota di 1/3 del
[...]
trattamento previdenziale in oggetto. La quota maggioritaria da attribuire alla Parte_1
discende anche dalla circostanza che la separazione tra la predetta e il è CP_2
avvenuta a breve ridosso rispetto alla sentenza di divorzio, e precisamente nel 2015, a fronte di un matrimonio celebrato nel 1969. Vi è stata dunque, tra il l CP_2 CP_3
una vita coniugale durata circa 45 anni. Si tratta di un dato prioritario rispetto a quello,
pur da considerare, relativo all'importo piuttosto modesto dell'assegno divorzile goduto dall' fin tanto che il ra in vita. CP_3 CP_2
La predetta ripartizione dovrà decorrere “dal primo giorno del mese successivo a quello
del decesso dell'ex coniuge” (Cass. sez. lav. sent. n. 22259 del 27.9.2013), ossia dal 1°
gennaio 2022.
Inoltre, come precisato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l , in qualità di Ente erogatore della pensione di reversibilità, e non il coniuge Pt_2
superstite che nel frattempo abbia percepito il trattamento di reversibilità per intero o per un importo maggiore a quello realmente dovuto, deve corrispondere gli arretrati spettanti al coniuge divorziato in misura pari alla quota riconosciuta dal giudice, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge (ex multis,
Cass. n. 22259/2013).
In ragione delle questioni giuridiche sottese alla presente controversia, si reputa equo compensare integralmente le spese di giudizio.
Per Questi Motivi
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 7
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e dell' con Parte_1 CP_1 Pt_2
ricorso iscritto in data 5 marzo 2024, così provvede:
- attribuisce a nata a [...] il [...], una quota pari ai 2/3 Parte_1
della reversibilità del trattamento pensionistico già spettante al sig. nato CP_2
in Roma il 7 aprile 1945 e deceduto in data 28 dicembre 2021; il tutto con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- attribuisce a , nata a [...] in data [...], una quota pari CP_1
a 1/3 della reversibilità del trattamento pensionistico già spettante al sig. CP_2
nato in [...] il [...] e deceduto in data 28 dicembre 2021; il tutto con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- pone a carico dell' l'obbligo di corrispondere gli arretrati spettanti a Pt_2 [...]
in misura pari ai 2/3 della reversibilità del trattamento pensionistico già Parte_1
spettante al sig. con decorrenza dal 1° gennaio 2022; CP_2
- compensa interamente le spese della lite;
Roma, 1° ottobre 2025.
Il Giudice estensore
ST LA
Il Presidente
AR EN
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott.ssa Erica Mesoraca
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024
R.G. n. 9091-2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti Magistrati:
- AR EN Presidente
- Filomena Albano Giudice
- ST LA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9091 del Ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto
RIPARTIZIONE DI QUOTE DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ e vertente
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, come da Parte_1 procura alle liti in atti, dall'Avv. Massimo Clemente, presso il cui studio professionale in
Roma alla via Salaria n. 292 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_2
PA RT, in virtù di procura alle liti a rogito del notaio in Fiumicino Persona_1 del 22.3.2024 Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana di Roma dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 5 marzo 2024 la sig.ra ha rappresentato che: Parte_1
aveva contratto matrimonio con il sig. n data 21 ottobre 1968; il Tribunale CP_2
di Roma con sentenza n. 9271/2018 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio;
la citata sentenza aveva, altresì, disposto la corresponsione da parte del sig. n favore di essa ricorrente della somma mensile di € 150,00 a titolo CP_2
di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente;
nello stesso anno 2018 il sig.
a poi contratto matrimonio con la sig.ra ; in data 28 dicembre 2021 CP_2 CP_1
il sig. deceduto;
il sig. a partire dall'anno 1968/69, aveva prestato attività CP_2 CP_2
lavorativa alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, percependo poi, al maturare dei prescritti requisiti di legge, la relativa pensione da parte dell' . Pt_2
Sulla base di tali presupposti la ricorrente ha chiesto di vedersi attribuire “ai sensi dell'art.
9 legge n. 898/1970, una quota della pensione di reversibilità (inclusi assegni,
contingenza, emolumenti aggiuntivi e quant'altro di legge) dell'ex coniuge deceduto ed
ordinare all' di provvedere alla diretta corresponsione della pensione stessa in favore Pt_2
dell'istante, nonché di tutti i ratei arretrati comprensivi di interessi legali maturati dal primo
giorno del mese successivo al decesso del Sig. fino al dì della prima CP_2
corresponsione mensile”.
Nonostante ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituita la sig.ra , CP_1
la quale è stata dichiarata contumace all'udienza del 19 giugno 2025.
Si è, invece, costituito l' , dispiegando le proprie difese come in atti. Pt_2
All'udienza del 19 giugno 2025 parte ricorrente ha chiarito che la e il i CP_3 CP_2
erano separati con decreto di omologa del 29 settembre 2015 nell'ambito del procedimento di separazione consensuale di questo Tribunale n. 31979/2015.
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 3
Acquisito il certificato di matrimonio tra il e la , all'esito dell'udienza in CP_2 CP_1
trattazione scritta del 24 settembre 2025 la causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ciò posto, occorre anzitutto precisare che la causa in oggetto attiene esclusivamente alla ripartizione in quote della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite, sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970
e di quelli correttivi successivamente elaborati dalla giurisprudenza.
Pertanto, la presente controversia esula dalle cause matrimoniali in cui è obbligatorio l'intervento del P.M. ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.p.c.: infatti, pur originando da una vicenda matrimoniale di scioglimento del vincolo coniugale, il contenzioso qui in essere ha ad oggetto soltanto la risoluzione del conflitto patrimoniale tra le parti in contesa,
derivante dall'attribuzione di una determinata quota della pensione di reversibilità.
Di conseguenza, in assenza di eccezione della parte resistente, rimasta contumace, non
è possibile rilevare d'ufficio l'eventuale incompetenza per territorio di questo Tribunale
adìto dalla ricorrente.
Tanto chiarito in via preliminare, il caso è regolato dall'art. 9, comma 3, della legge n.
898/1970, il quale così recita: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per
la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi
spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge
rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale
condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e
gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia
successivamente morto o passato a nuove nozze”. L'ultimo comma dello stesso art. 9
indica che il Tribunale deve provvedere con sentenza (in proposito si veda Cass. civ.
sent. n. 26121 del 30.10.2008).
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 4
Sulla base del tenore letterale della norma suindicata, nel caso di concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento a quest'ultimo di una quota della pensione di reversibilità, occorre che allo stesso sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento con la sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed invero, è indubbio che il trattamento di reversibilità svolga una funzione solidaristica,
volta ad assicurare sia all'ex coniuge che al coniuge convivente la continuità del sostegno economico goduto durante la vita del de cuius in virtù rispettivamente della corresponsione dell'assegno divorzile e dell'obbligo di ciascun coniuge convivente di contribuire ai bisogni della famiglia.
Pertanto, con specifico riguardo alla posizione dell'ex coniuge divorziato titolare di un assegno divorzile, la finalità dell'attribuzione a quest'ultimo di una quota del trattamento di reversibilità è quella di sopperire alla perdita della titolarità del predetto contributo economico, versato fino a quel momento dall'ex coniuge scomparso (cfr. Cass. sez. un.
sent. n. 22434 del 24.9.2018).
Appare, dunque, pacifico che “presupposto per l'attribuzione della pensione di
reversibilità è stato ritenuto il venire meno del sostegno economico che veniva apportato
in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso: la sua finalità è quella di sovvenire a tale
perdita economica, all'esito di una valutazione necessariamente effettuata dal giudice, in
concreto, che tenga conto della durata temporale del rapporto, delle condizioni
economiche dei coniugi, dell'entità del contributo economico del coniuge deceduto e di
qualsiasi altro criterio utilizzabile per la quantificazione dell'assegno di mantenimento”
(cfr. Cass. civ. sent. n. 9879 del 15.4.2025).
Per quanto concerne la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e quello superstite, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
occorre avere riguardo non soltanto alla durata dei rispettivi matrimoni, ma anche ad
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 5
ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto in esame. In particolare, è
necessario considerare anche l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge divorziato, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali. Tuttavia, non si deve confondere la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali con quella dei rispettivi matrimoni, a cui soltanto si riferisce il criterio legale, né si deve individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 10391 del 21.6.2012,
Cass. civ. sent. n. 16093 del 21.9.2012 e Cass. civ. sent. n. 4868 del 7.3.2006). Ancora
più chiaramente: "in tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex
coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, la quota spettante a
quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile,
né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in
conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da
valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno
divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria
dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore
deceduto in favore di tutti gli aventi diritto" (cfr. Cass. civ. ord. n. 5839 del 5.3.2025);
peraltro, non tutti i suindicati elementi correttivi devono necessariamente concorrere né
essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. Cass. civ. sent.
n. 26358 del 7.12.2011 e Cass. civ. sent. n. 6272 del 30.3.2004)
Alla luce di quanto sopra esposto, va tenuto conto che nel presente giudizio risultano dimostrati due elementi di fatto, ossia la durata dei rispettivi matrimoni e l'entità
dell'assegno divorzile riconosciuto all'odierna ricorrente (pari a €150,00, soggetto a
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 6
rivalutazione annuale); non risultano invece dimostrate le rispettive condizioni patrimoniali delle parti.
Sulla base di tali elementi di fatto, la pensione di reversibilità del sig. CP_2
deceduto in data 28 dicembre 2021, deve essere ripartita tra e Parte_1 CP_1
, attribuendo alla prima la quota dei 2/3 e alla seconda la quota di 1/3 del
[...]
trattamento previdenziale in oggetto. La quota maggioritaria da attribuire alla Parte_1
discende anche dalla circostanza che la separazione tra la predetta e il è CP_2
avvenuta a breve ridosso rispetto alla sentenza di divorzio, e precisamente nel 2015, a fronte di un matrimonio celebrato nel 1969. Vi è stata dunque, tra il l CP_2 CP_3
una vita coniugale durata circa 45 anni. Si tratta di un dato prioritario rispetto a quello,
pur da considerare, relativo all'importo piuttosto modesto dell'assegno divorzile goduto dall' fin tanto che il ra in vita. CP_3 CP_2
La predetta ripartizione dovrà decorrere “dal primo giorno del mese successivo a quello
del decesso dell'ex coniuge” (Cass. sez. lav. sent. n. 22259 del 27.9.2013), ossia dal 1°
gennaio 2022.
Inoltre, come precisato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l , in qualità di Ente erogatore della pensione di reversibilità, e non il coniuge Pt_2
superstite che nel frattempo abbia percepito il trattamento di reversibilità per intero o per un importo maggiore a quello realmente dovuto, deve corrispondere gli arretrati spettanti al coniuge divorziato in misura pari alla quota riconosciuta dal giudice, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge (ex multis,
Cass. n. 22259/2013).
In ragione delle questioni giuridiche sottese alla presente controversia, si reputa equo compensare integralmente le spese di giudizio.
Per Questi Motivi
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024 7
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e dell' con Parte_1 CP_1 Pt_2
ricorso iscritto in data 5 marzo 2024, così provvede:
- attribuisce a nata a [...] il [...], una quota pari ai 2/3 Parte_1
della reversibilità del trattamento pensionistico già spettante al sig. nato CP_2
in Roma il 7 aprile 1945 e deceduto in data 28 dicembre 2021; il tutto con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- attribuisce a , nata a [...] in data [...], una quota pari CP_1
a 1/3 della reversibilità del trattamento pensionistico già spettante al sig. CP_2
nato in [...] il [...] e deceduto in data 28 dicembre 2021; il tutto con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- pone a carico dell' l'obbligo di corrispondere gli arretrati spettanti a Pt_2 [...]
in misura pari ai 2/3 della reversibilità del trattamento pensionistico già Parte_1
spettante al sig. con decorrenza dal 1° gennaio 2022; CP_2
- compensa interamente le spese della lite;
Roma, 1° ottobre 2025.
Il Giudice estensore
ST LA
Il Presidente
AR EN
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott.ssa Erica Mesoraca
Tribunale di Roma, R.G. n. 9091-2024