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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10943/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
dott. Ilaria Grimaldi Giudice
dott. Francesca Reale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 10943/2021 promossa da:
C.F. ), con sede legale in Roma, alla Via Luigi Calamatta, n. 4, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Bruno Bisogno (c.f. ), con studio in Napoli, C.F._1
alla via San Tommaso d'Aquino, n. 67;
ATTORE
CONTRO
C.F. ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Vallo della Lucania, alla Piazza Vittorio Emanuele, n. 50, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Laura
Senatore (c.f. , con indirizzo pec: C.F._2 Email_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, ossia: parte attrice: “Si riporta ai propri scritti e con riferimento alla CTU depositata in atti si riporta
a quanto dedotto nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.09.2023, insistendo affinché la disponga al CTU di acquisire l'ulteriore documentazione CP_3
prodotta invitando il CTU a fornire riscontro ai quesiti posti prendendo atto dell'ulteriore documentazione da acquisire anche presso i pubblici uffici. Quindi, in subordine insiste per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo con l'accoglimento della domanda proposta”, ovvero: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: Accertare, sulla base dei titoli e delle causali innanzi esposte, l'invalidità della deliberazione dei soci del 4
– 23 gennaio 2021, relativa alla approvazione dei bilanci degli esercizi 2018 e 2019; per
l'effetto, ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate, dichiarare la nullità della predetta deliberazione, ovvero disporne l'annullamento con ogni ulteriore conseguenza di legge;
condannare il in forma Abbreviata “ Controparte_4 CP_5
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al
[...]
sottoscritto avvocato anticipatario.”; parte convenuta: “Impugna ogni avverso dedotto, reitera le osservazioni alla consulenza
d'ufficio di cui in atti e conclude per il rigetto di ogni avversa domanda con condanna alla spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2021, ha convenuto in giudizio il CP_1
( al fine di sentir accertare e Controparte_2 Controparte_5 dichiarare l'invalidità della deliberazione dei soci del 4 – 23 gennaio 2021 relativa all'approvazione dei bilanci degli esercizi 2018 e 2019, con conseguente declaratoria di nullità o annullamento della stessa.
Parte attrice fonda la propria domanda sull'invalidità della delibera per molteplici motivi, tra cui un deficit di chiarezza, verità e correttezza nella redazione dei bilanci impugnati, la mancata osservanza delle prescrizioni legali in tema di redazione e valutazione delle poste di bilancio e il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla riduzione del capitale per perdite. In particolare,
pagina 2 di 8 titolare di una quota del 5% del capitale sociale di ontesta la delibera CP_1 CP_5
in quanto i bilanci 2018 e 2019 non rappresenterebbero in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Tra le specifiche contestazioni mosse da parte attrice figurano: l'erronea redazione del bilancio
2019 in forma micro-imprese ai sensi dell'art. 2435 ter c.c., pur non sussistendo i presupposti di legge per l'esercizio 2018, dato il superamento della soglia dei ricavi;
l'esposizione della voce
"crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" nel bilancio 2018 in misura non corrispondente alle risultanze della visura camerale e alle evidenze contabili;
la non corretta valutazione dei
"crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo", la cui proporzione rispetto ai ricavi solleverebbe dubbi sulla loro effettiva esigibilità, con carenze informative nelle note integrative;
la mancata contabilizzazione o accantonamento di un congruo fondo rischi in relazione a un contenzioso in corso con il Comune di Novi Velia, con possibili riflessi sui crediti e sulla rappresentazione dei bilanci;
la mancata indicazione dei debiti verso parti correlate, in violazione dell'art. 2427 n. 22 bis c.c., determinando un deficit informativo;
un risultato negativo della gestione caratteristica nel 2018, patologico per l'entità, sollevando dubbi sulla correttezza della valutazione delle rimanenze;
la mancata appostazione di fondi per contenzioso tributario.
Parte attrice deduce, altresì, il mancato rispetto dell'art. 2482 bis c.c. in quanto il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 e 2019 era significativamente inferiore al capitale sociale, il che avrebbe richiesto l'adozione di opportuni provvedimenti, non assunti dall'organo amministrativo e dai soci.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando le avverse deduzioni e CP_5
sostenendo l'infondatezza dei motivi di impugnazione;
ha, altresì, affermato: la piena corrispondenza dei ricavi;
la sussistenza del debito di per versamenti in conto CP_1
aumento capitale;
la congruità delle stime dei crediti;
la correttezza della valutazione delle rimanenze;
l'irrilevanza della mancata indicazione dei debiti verso parti correlate e l'ineccepibile gestione del contenzioso tributario.
Alla prima udienza del 02.12.2021, il G.I. ha concesso i termini di cui all'art 183, comma VI,
c.p.c.; con ordinanza del 23.01.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza pagina 3 di 8 del 25.10.2022, il G.I. ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio e ha provveduto a nominare il consulente, il quale, all'udienza del 28.03.2023, ha accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12.11.2024 e all'esito di tale udienza, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo termine di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta ex art. 164 c.p.c. è infondata e deve essere rigettata, dal momento che risulta determinato il petitum e circostanziata la causa petendi della domanda.
Sussiste la legittimazione ad agire dell'attore che ha documentato la sua qualità di socio sulla base della visura camerale in atti.
Quanto all'interesse ad agire in materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutato alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 21238 del 23.07.21).
Del resto, sulla base dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale: “La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma - come risulta dall'art. 2423 cod. civ. - anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. Stante la rilevata funzione informativa del bilancio, l'interesse del socio, che lo legittima, ex art. 1421 cod. civ., ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira. Deve, pertanto, riconoscersi sussistente
pagina 4 di 8 l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione” (cfr. Cass. Civ. Sez.1, Sentenza n. 23976 del 24.12.2004)
L'eccezione di difetto di interesse è, quindi, infondata pure alla stregua dei chiarimenti forniti dal consulente della società, persistendo l'interesse dei soci ad una informazione esaustiva.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
L'art. 2423 c.c. dispone che “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (2427 c.c.). Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
La chiarezza è un principio imperativo alla pari della rappresentazione veritiera e corretta e la sua violazione conduce alla nullità della delibera di approvazione del bilancio, la precisazione della portata del principio della chiarezza si rinviene, per quel che concerne la giurisprudenza, nella sentenza in tema di nullità del bilancio (Cass. S.U. 21.02.2000 n. 27), allorché la Suprema
Corte ha precisato che: “Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo, cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio pagina 5 di 8 stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.”
Le censure mosse da parte attrice, corroborate dalle risultanze cui è pervenuto il CTU nominato nel presente giudizio, evidenziano plurime violazioni di tali principi nei bilanci 2018 e 2019 di
Controparte_5
Il CTU ha verificato i limiti dimensionali dell'azienda; ha accertato che la Controparte_5
poteva redigere il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2018 in forma abbreviata, così come disposto dall'art. 2435 bis c.c.; ha anche stabilito che la società poteva redigere il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2019 secondo lo schema delle micro-imprese, così come disposto dall'art. 2435 ter c.c.
Relativamente alla chiarezza e verità del bilancio, il CTU ha esaminato le voci contestate dall'attore, riportando osservazioni che, in più punti, mettono in dubbio la chiarezza e la veridicità della rappresentazione contabile. Il CTU ha rilevato che il credito verso soci per versamenti ancora dovuti indicato nei bilanci 2018 e 2019 (€ 83.225,00) non corrispondeva all'importo pubblicato presso il Registro delle Imprese (€ 367.500,00 alla data della visura agli atti).
Successivi aggiornamenti presso il Registro delle Imprese hanno modificato tale dato, ma la pubblicità dei bilanci fino al 05.03.2021 forniva un dato differente da quello riportato. Il CTU ha ritenuto, pertanto, che l'assenza di informazioni in bilancio non consenta di verificare l'effettivo credito verso i soci e che la discrepanza con il dato pubblico impedisca di conoscerne l'esatta entità. Non è, dunque, possibile affermare che il bilancio sia stato redatto con chiarezza, né che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale. Del resto, l'art 2423 commi 3
e 4 c.c. pone l'obbligo di fornire informazioni complementari se quelle richieste dalla legge non sono sufficienti a garantire una rappresentazione veritiera e corretta.
Ebbene, il CTU ha constatato che, sebbene la nota integrativa abbreviata per il 2018 fornisse un breve dettaglio (crediti verso clienti ed ER) il bilancio micro-imprese 2019 non avesse nota integrativa, avendo optato per le informazioni in calce allo stato patrimoniale.
Il CTU ha quindi evidenziato che, l'assenza di informazioni in bilancio relative a questa voce, non permette di conoscere eventuali perdite per inesigibilità, giudizi in corso per recupero crediti, principi di valutazione adottati o criteri e ammontare di svalutazioni. Anche se CP_5
rientrava nei limiti dimensionali che consentivano la redazione del bilancio in forma abbreviata,
pagina 6 di 8 permaneva l'obbligo di redigere il bilancio con chiarezza e veridicità. Quanto al bilancio 2018, redatto in forma abbreviata, il CTU ha osservato che la nota integrativa non riportava alcuna informativa relativa alle operazioni con i maggiori azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, o imprese partecipate, come richiesto per i bilanci abbreviati ex artt.
2435 bis, comma 5, e 2427, comma 1, n. 22 bis c.c.) Quanto al bilancio 2019, la società era esonerata dalla redazione della nota integrativa a condizione che specifiche informazioni fossero indicate in calce allo stato patrimoniale, informazioni, al contrario, non sufficientemente fornite.
Il CTU ha rilevato, poi, il mancato Appostamento di Debiti Tributari dal momento che, per il
2018 il bilancio redatto in forma abbreviata, indicava in nota integrativa i debiti verso l'ER (€
92.983,00), mentre per il 2019, non essendoci nota integrativa, non risultava alcuna informativa.
In sintesi, pur riconoscendo la facoltà della società di redigere i bilanci in forma abbreviata e secondo lo schema delle micro-imprese, il CTU ha ritenuto che l'assenza o la carenza di informazioni integrative relative a diverse voci contestate, come i crediti verso soci, i crediti esigibili, i debiti verso parti correlate e i debiti tributari, non consente di affermare che i bilanci siano stati redatti con chiarezza né che rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, come richiesto dall'art. 2423, comma 2, c.c.
Tale deficit informativo incide sulla corretta rappresentazione del bilancio.
Tutte le suddette violazioni e carenze informative, riscontrate nei bilanci 2018 e 2019, si sono direttamente riflesse nella delibera di approvazione. La mancanza di chiarezza, verità e correttezza nella rappresentazione delle poste di bilancio, come accertato anche sulla base dell'elaborato peritale, è di tale portata da viziare irrimediabilmente i bilanci stessi e, conseguentemente, la deliberazione che li ha approvati.
Considerato l'insieme delle violazioni riscontrate, in particolare la fondamentale carenza di chiarezza, verità e correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società nei bilanci 2018 e 2019, e il mancato rispetto delle norme sulla riduzione del capitale, la deliberazione assembleare di approvazione di tali bilanci è affetta da nullità. Le difese di parte convenuta non sono persuasive alla luce delle evidenze emerse, in particolare dall'elaborato peritale. Alla luce dei rilievi svolti dal CTU, non resta che dichiarare pagina 7 di 8 la nullità della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di in data 23 gennaio CP_5
2021, avente ad oggetto approvazione del bilancio relativo agli esercizi 2018 e 2019.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014
n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva). Le spese di ctu, liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti in solido, nei rapporti interni vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la nullità della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci del
[...]
( del 4 – 23 gennaio 2021, avente ad Controparte_2 Controparte_5
oggetto l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi sociali chiusi il 31 dicembre 2018
e 31 dicembre 2019.
- Condanna la a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_5
liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre euro 1036,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15%, , IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'avv. Bruno Bisogno, dichiaratosi anticipatario.
- Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti in solido , nei rapporti tra le parti vanno poste a carico della convenuta.
Napoli 11.02.25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
dott. Ilaria Grimaldi Giudice
dott. Francesca Reale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 10943/2021 promossa da:
C.F. ), con sede legale in Roma, alla Via Luigi Calamatta, n. 4, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Bruno Bisogno (c.f. ), con studio in Napoli, C.F._1
alla via San Tommaso d'Aquino, n. 67;
ATTORE
CONTRO
C.F. ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Vallo della Lucania, alla Piazza Vittorio Emanuele, n. 50, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Laura
Senatore (c.f. , con indirizzo pec: C.F._2 Email_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, ossia: parte attrice: “Si riporta ai propri scritti e con riferimento alla CTU depositata in atti si riporta
a quanto dedotto nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.09.2023, insistendo affinché la disponga al CTU di acquisire l'ulteriore documentazione CP_3
prodotta invitando il CTU a fornire riscontro ai quesiti posti prendendo atto dell'ulteriore documentazione da acquisire anche presso i pubblici uffici. Quindi, in subordine insiste per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo con l'accoglimento della domanda proposta”, ovvero: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: Accertare, sulla base dei titoli e delle causali innanzi esposte, l'invalidità della deliberazione dei soci del 4
– 23 gennaio 2021, relativa alla approvazione dei bilanci degli esercizi 2018 e 2019; per
l'effetto, ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate, dichiarare la nullità della predetta deliberazione, ovvero disporne l'annullamento con ogni ulteriore conseguenza di legge;
condannare il in forma Abbreviata “ Controparte_4 CP_5
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al
[...]
sottoscritto avvocato anticipatario.”; parte convenuta: “Impugna ogni avverso dedotto, reitera le osservazioni alla consulenza
d'ufficio di cui in atti e conclude per il rigetto di ogni avversa domanda con condanna alla spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2021, ha convenuto in giudizio il CP_1
( al fine di sentir accertare e Controparte_2 Controparte_5 dichiarare l'invalidità della deliberazione dei soci del 4 – 23 gennaio 2021 relativa all'approvazione dei bilanci degli esercizi 2018 e 2019, con conseguente declaratoria di nullità o annullamento della stessa.
Parte attrice fonda la propria domanda sull'invalidità della delibera per molteplici motivi, tra cui un deficit di chiarezza, verità e correttezza nella redazione dei bilanci impugnati, la mancata osservanza delle prescrizioni legali in tema di redazione e valutazione delle poste di bilancio e il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla riduzione del capitale per perdite. In particolare,
pagina 2 di 8 titolare di una quota del 5% del capitale sociale di ontesta la delibera CP_1 CP_5
in quanto i bilanci 2018 e 2019 non rappresenterebbero in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Tra le specifiche contestazioni mosse da parte attrice figurano: l'erronea redazione del bilancio
2019 in forma micro-imprese ai sensi dell'art. 2435 ter c.c., pur non sussistendo i presupposti di legge per l'esercizio 2018, dato il superamento della soglia dei ricavi;
l'esposizione della voce
"crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" nel bilancio 2018 in misura non corrispondente alle risultanze della visura camerale e alle evidenze contabili;
la non corretta valutazione dei
"crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo", la cui proporzione rispetto ai ricavi solleverebbe dubbi sulla loro effettiva esigibilità, con carenze informative nelle note integrative;
la mancata contabilizzazione o accantonamento di un congruo fondo rischi in relazione a un contenzioso in corso con il Comune di Novi Velia, con possibili riflessi sui crediti e sulla rappresentazione dei bilanci;
la mancata indicazione dei debiti verso parti correlate, in violazione dell'art. 2427 n. 22 bis c.c., determinando un deficit informativo;
un risultato negativo della gestione caratteristica nel 2018, patologico per l'entità, sollevando dubbi sulla correttezza della valutazione delle rimanenze;
la mancata appostazione di fondi per contenzioso tributario.
Parte attrice deduce, altresì, il mancato rispetto dell'art. 2482 bis c.c. in quanto il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 e 2019 era significativamente inferiore al capitale sociale, il che avrebbe richiesto l'adozione di opportuni provvedimenti, non assunti dall'organo amministrativo e dai soci.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando le avverse deduzioni e CP_5
sostenendo l'infondatezza dei motivi di impugnazione;
ha, altresì, affermato: la piena corrispondenza dei ricavi;
la sussistenza del debito di per versamenti in conto CP_1
aumento capitale;
la congruità delle stime dei crediti;
la correttezza della valutazione delle rimanenze;
l'irrilevanza della mancata indicazione dei debiti verso parti correlate e l'ineccepibile gestione del contenzioso tributario.
Alla prima udienza del 02.12.2021, il G.I. ha concesso i termini di cui all'art 183, comma VI,
c.p.c.; con ordinanza del 23.01.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza pagina 3 di 8 del 25.10.2022, il G.I. ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio e ha provveduto a nominare il consulente, il quale, all'udienza del 28.03.2023, ha accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12.11.2024 e all'esito di tale udienza, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo termine di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta ex art. 164 c.p.c. è infondata e deve essere rigettata, dal momento che risulta determinato il petitum e circostanziata la causa petendi della domanda.
Sussiste la legittimazione ad agire dell'attore che ha documentato la sua qualità di socio sulla base della visura camerale in atti.
Quanto all'interesse ad agire in materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutato alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 21238 del 23.07.21).
Del resto, sulla base dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale: “La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma - come risulta dall'art. 2423 cod. civ. - anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. Stante la rilevata funzione informativa del bilancio, l'interesse del socio, che lo legittima, ex art. 1421 cod. civ., ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira. Deve, pertanto, riconoscersi sussistente
pagina 4 di 8 l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione” (cfr. Cass. Civ. Sez.1, Sentenza n. 23976 del 24.12.2004)
L'eccezione di difetto di interesse è, quindi, infondata pure alla stregua dei chiarimenti forniti dal consulente della società, persistendo l'interesse dei soci ad una informazione esaustiva.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
L'art. 2423 c.c. dispone che “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (2427 c.c.). Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
La chiarezza è un principio imperativo alla pari della rappresentazione veritiera e corretta e la sua violazione conduce alla nullità della delibera di approvazione del bilancio, la precisazione della portata del principio della chiarezza si rinviene, per quel che concerne la giurisprudenza, nella sentenza in tema di nullità del bilancio (Cass. S.U. 21.02.2000 n. 27), allorché la Suprema
Corte ha precisato che: “Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo, cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio pagina 5 di 8 stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.”
Le censure mosse da parte attrice, corroborate dalle risultanze cui è pervenuto il CTU nominato nel presente giudizio, evidenziano plurime violazioni di tali principi nei bilanci 2018 e 2019 di
Controparte_5
Il CTU ha verificato i limiti dimensionali dell'azienda; ha accertato che la Controparte_5
poteva redigere il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2018 in forma abbreviata, così come disposto dall'art. 2435 bis c.c.; ha anche stabilito che la società poteva redigere il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2019 secondo lo schema delle micro-imprese, così come disposto dall'art. 2435 ter c.c.
Relativamente alla chiarezza e verità del bilancio, il CTU ha esaminato le voci contestate dall'attore, riportando osservazioni che, in più punti, mettono in dubbio la chiarezza e la veridicità della rappresentazione contabile. Il CTU ha rilevato che il credito verso soci per versamenti ancora dovuti indicato nei bilanci 2018 e 2019 (€ 83.225,00) non corrispondeva all'importo pubblicato presso il Registro delle Imprese (€ 367.500,00 alla data della visura agli atti).
Successivi aggiornamenti presso il Registro delle Imprese hanno modificato tale dato, ma la pubblicità dei bilanci fino al 05.03.2021 forniva un dato differente da quello riportato. Il CTU ha ritenuto, pertanto, che l'assenza di informazioni in bilancio non consenta di verificare l'effettivo credito verso i soci e che la discrepanza con il dato pubblico impedisca di conoscerne l'esatta entità. Non è, dunque, possibile affermare che il bilancio sia stato redatto con chiarezza, né che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale. Del resto, l'art 2423 commi 3
e 4 c.c. pone l'obbligo di fornire informazioni complementari se quelle richieste dalla legge non sono sufficienti a garantire una rappresentazione veritiera e corretta.
Ebbene, il CTU ha constatato che, sebbene la nota integrativa abbreviata per il 2018 fornisse un breve dettaglio (crediti verso clienti ed ER) il bilancio micro-imprese 2019 non avesse nota integrativa, avendo optato per le informazioni in calce allo stato patrimoniale.
Il CTU ha quindi evidenziato che, l'assenza di informazioni in bilancio relative a questa voce, non permette di conoscere eventuali perdite per inesigibilità, giudizi in corso per recupero crediti, principi di valutazione adottati o criteri e ammontare di svalutazioni. Anche se CP_5
rientrava nei limiti dimensionali che consentivano la redazione del bilancio in forma abbreviata,
pagina 6 di 8 permaneva l'obbligo di redigere il bilancio con chiarezza e veridicità. Quanto al bilancio 2018, redatto in forma abbreviata, il CTU ha osservato che la nota integrativa non riportava alcuna informativa relativa alle operazioni con i maggiori azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, o imprese partecipate, come richiesto per i bilanci abbreviati ex artt.
2435 bis, comma 5, e 2427, comma 1, n. 22 bis c.c.) Quanto al bilancio 2019, la società era esonerata dalla redazione della nota integrativa a condizione che specifiche informazioni fossero indicate in calce allo stato patrimoniale, informazioni, al contrario, non sufficientemente fornite.
Il CTU ha rilevato, poi, il mancato Appostamento di Debiti Tributari dal momento che, per il
2018 il bilancio redatto in forma abbreviata, indicava in nota integrativa i debiti verso l'ER (€
92.983,00), mentre per il 2019, non essendoci nota integrativa, non risultava alcuna informativa.
In sintesi, pur riconoscendo la facoltà della società di redigere i bilanci in forma abbreviata e secondo lo schema delle micro-imprese, il CTU ha ritenuto che l'assenza o la carenza di informazioni integrative relative a diverse voci contestate, come i crediti verso soci, i crediti esigibili, i debiti verso parti correlate e i debiti tributari, non consente di affermare che i bilanci siano stati redatti con chiarezza né che rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, come richiesto dall'art. 2423, comma 2, c.c.
Tale deficit informativo incide sulla corretta rappresentazione del bilancio.
Tutte le suddette violazioni e carenze informative, riscontrate nei bilanci 2018 e 2019, si sono direttamente riflesse nella delibera di approvazione. La mancanza di chiarezza, verità e correttezza nella rappresentazione delle poste di bilancio, come accertato anche sulla base dell'elaborato peritale, è di tale portata da viziare irrimediabilmente i bilanci stessi e, conseguentemente, la deliberazione che li ha approvati.
Considerato l'insieme delle violazioni riscontrate, in particolare la fondamentale carenza di chiarezza, verità e correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società nei bilanci 2018 e 2019, e il mancato rispetto delle norme sulla riduzione del capitale, la deliberazione assembleare di approvazione di tali bilanci è affetta da nullità. Le difese di parte convenuta non sono persuasive alla luce delle evidenze emerse, in particolare dall'elaborato peritale. Alla luce dei rilievi svolti dal CTU, non resta che dichiarare pagina 7 di 8 la nullità della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di in data 23 gennaio CP_5
2021, avente ad oggetto approvazione del bilancio relativo agli esercizi 2018 e 2019.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014
n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva). Le spese di ctu, liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti in solido, nei rapporti interni vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la nullità della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci del
[...]
( del 4 – 23 gennaio 2021, avente ad Controparte_2 Controparte_5
oggetto l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi sociali chiusi il 31 dicembre 2018
e 31 dicembre 2019.
- Condanna la a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_5
liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre euro 1036,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15%, , IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'avv. Bruno Bisogno, dichiaratosi anticipatario.
- Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti in solido , nei rapporti tra le parti vanno poste a carico della convenuta.
Napoli 11.02.25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
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