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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 868/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 466/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano 330 80124 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9965/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1863049230001336 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7159/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe emesso dal comune di Napoli e avente ad oggetto il canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità per l'anno 2018, per un importo complessivo di euro 9.044,00.
La ricorrente premetteva che i Comuni possono assoggettare per legge l'esposizione pubblicitaria ad uno dei seguenti regimi tributari:
- l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), così come disciplinata dal Capo 1 del D.Lgs. 507/93;
- il regime del Canone per l'installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP), disciplinato dall'art. 62 del D.Lgs.
446/97, che, per legge, sostituisce l'imposta sulla pubblicità, accorpando in esso anche l'occupazione di suolo pubblico, la cui tariffa, per tale ragione, può superare l'imposta sulla pubblicità, che va a sostituire, ma non oltre il limite del 25%.
Il Comune di Napoli, sino a tutto il 31/12/2000, aveva applicato l'ICP, mentre, a decorrere dall'anno 2001:
- aveva sostituito l'ICP con il canone di cui al CIMP, mediante il piano generale degli Impianti, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 419/99;
- aveva emanato, successivamente, l'Ordinanza Sindacale n. 223/2001, che aveva “ritenuto necessario determinare le tariffe dei canoni pubblicitari e affissionali in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dall'1/1/2002 dal Piano Generale degli Impianti” (abolizione ICP e sostituzione con CIMP, in cui resta accorpato il canone TOSAP);
Il TAR Campania, con sentenza n. 9438/2004, divenuta irrevocabile, aveva annullato la richiamata ordinanza. Pertanto, l'atto di natura regolamentare con cui il Comune aveva abolito l'ICP (abrogando il relativo regolamento) ed introdotto il CIMP, con decorrenza dall'1/1/2002, era rappresentato dalla richiamata D.C.C. n. 419/99, con cui era stato approvato il Piano Generale degli Impianti.
Sosteneva, pertanto, la ricorrente che, stante la su intervenuta abrogazione dell'Ordinanza Sindacale con cui erano state istituite le tariffe CIMP, essa aveva versato il canone sostitutivo dell'imposta nella misura massima consentita dalla legge statale, non tenendo conto, quindi, di quanto stabilito dalla richiamata
Ordinanza n. 223/2001.
Ciò premesso, con riguardo all'avviso di accertamento impugnato, Resistente_1 s.r.l. eccepiva:
- l'illegittimità dell'avviso, per il venir meno dell'atto generale applicato: le tariffe in euro/mq in esso trascritte sono state annullate dal Giudice Amministrativo, con sentenza passata in giudicato;
- l'illegittimità delle tariffe applicate, per il superamento del limite di legge: violazione dell'art. 62 del D.Lgs.
446/97, come novellato dall'art. 10 c. 5 lett. b) della Legge 448/2001;
- in via subordinata, l'illegittimità per indeterminatezza della pretesa ingiunta e il difetto di motivazione;
-in via ulteriormente subordinata, l'illegittimità delle tariffe, ove si ritenesse che siano il risultato della somma della tariffa ICP maggiorata del 20% deliberata per l'anno 1998 con D.C.C. n.80/98 e della tariffa parametrata alla superficie pubblicitaria del canone previsto con D.C.C. n. 419/99.
Si costituiva il Comune di Napoli, sostenendo che l'ente, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, con la delibera del 24.9.1999, recante approvazione del Piano Generale degli Impianti, non aveva adottato il c.d. CIMP, ma si era limitato ad introdurre il c.d. "canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità", composto da una parte fissa, corrispondente all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), prevista dagli artt. 7 e 12 del d.lgs. 507/1993, e da una parte variabile, consistente nel canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti pubblicitari, la cui cumulabilità con l'I.C.P. era prevista dall'art. 9, comma 7, del medesimo d. lgs. ed era stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato.
L'ammontare dell'ICP applicato era sempre rimasto invariato e non aveva mai superato la soglia di aumento del venticinque per cento della tariffa stabilita in origine, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 62 del d. lgs. n. 446/1997, dovendosi attribuire le variazioni del canone complessivo al progressivo incremento della parte variabile, espressamente previsto dalla delibera del Piano Generale degli Impianti.
La sentenza di annullamento dell'atto contestato si riferiva al “canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) dell'anno 2017 ….”, facendo riferimento ad un tributo, per l'appunto il CIMP, che il
Comune di Napoli non aveva mai deliberato (né tantomeno applicato).
In realtà, l'avviso di accertamento impugnato faceva riferimento al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità - anno 2018, ovvero all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed al canone di locazione per l'installazione degli impianti pubblicitari (di natura patrimoniale e non tributaria), semplicemente unificati sotto tale unica denominazione.
La ricorrente, pertanto, era incorsa in errore, ritenendo che “il Comune di Napoli sino al 2001 abbia applicato il regime dell'ICP e dal 2002 lo ha sostituito con il regime del CIMP”, laddove, invece, l'ente aveva continuato ad applicare il primo, ovvero il regime dell'ICP, a cui aveva aggiunto il canone patrimoniale di locazione per l'installazione degli impianti pubblicitari e, solo per semplificazione, aveva riunito ICP e canone, entrambi commisurati alla superficie pubblicitaria, nell'unica denominazione
“Canone Sostitutivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità”.
Il Giudice di prime cure, ritenuto che l'oggetto dell'avviso impugnato fosse l'ICP, secondo le tariffe vigenti ratione temporis, imposta che non esclude il cumulo con l'occupazione del suolo pubblico, giudicava legittimo, da questo punto di vista, l'operato dell'ente comunale, ma riteneva che esso avesse omesso di indicare gli elementi di calcolo, nonché il riferimento alla delibera di Consiglio 80/1998, relativa all'aumento di ICP del 20%. Invero, tale aumento della tariffa ordinaria dell'imposta di pubblicità non era più applicabile, a partire dall'anno di imposta 2013, per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 23 D.L.
83/2012, entrato in vigore il 26.6.2012, e convertito in legge 7.8.2012 n. 134. La portata della disposizione abrogativa era stata ribadita, tra l'altro, anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6201/2014) e dalla Corte
Costituzionale. In definitiva, secondo i primi giudici, l'avviso di accertamento impugnato, non separando le due voci, non consentiva di distinguere quale fosse la componente del tributo e quale quella della locazione e, inoltre, riteneva che, per entrambe, non vi fosse traccia delle tariffe nell'atto tributario impugnato, che non indicava neppure i provvedimenti generali con i quali sarebbero state approvate per l'anno 2018. Elementi, questi, che la Corte di primo grado definiva come determinanti ai fini della comprensione e determinazione della pretesa tributaria.
Fatta tale premessa, la sentenza impugnata, poi, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla componente ICP non dovuta, disponendo che il comune provvedesse alla rideterminazione dell'ICP
(facente parte del complessivo importo richiesto con l'avviso impugnato), escludendo dalla stessa la maggiorazione del 20% prevista con delibera del CC n. 80/98. Avverso detta sentenza propone appello il Comune di Napoli, il quale eccepisce che:
- l'abrogazione dell'aumento della tariffa ordinaria dell'imposta di pubblicità non è retroattiva e, pertanto, non travolge la maggiorazione adottata prima dell'entrata in vigore del D.L. 83/12, ai sensi della Legge n.
208/2015, art. 739 c. 1;
- l'Amministrazione Comunale di Napoli ha deliberato, a partire dal 2013, lo stato di pre-dissesto, con adesione al relativo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (Delibera n. 58 del Consiglio Comunale di Napoli del 30/11/2012), vigente anche per l'anno di imposta 2018. Ciò che fa sì che l'Ente si trovi nella condizione di dover applicare, per tutto il periodo di vigenza del piano di riequilibrio finanziario, quanto previsto dall'articolo 243 bis, comma 8, lettera a, del TUEL, il quale prevede la possibilità di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- la tariffa dell'imposizione pubblicitaria adottata dall'Ente deriva da un percorso conoscibile e rilevabile per ogni utente, cui può giungersi facilmente dai riferimenti e dalle spiegazioni che si ricavano dall'avviso di accertamento e dagli atti richiamati, soggetti a pubblicità legale e, quindi, riportati sul sito istituzionale del Comune.
Si è costituita Resistente_1 s.r.l., che, impugnato l'avverso dedotto, ha proposto appello incidentale avverso la stessa sentenza, eccependo:
- l'omessa pronuncia sulla dimostrata applicazione nell'avviso delle tariffe annue €/mq del canone sostitutivo dell'imposta annullate con sentenza passata in giudicato;
- l'omessa considerazione di due fatti dirimenti, documentalmente provati e non contestati: la sentenza del TAR Campania n. 9438/04, nella parte in cui ha definitivamente accertato che l'atto regolamentare con il quale il Comune di Napoli ha abolito l'imposta comunale di pubblicità introducendo, in luogo di essa, il CIMP ex art. 62 del D. Lgs. n. 446/97, è rappresentato dal PGI approvato con D.C.C. n. 419/1999; le premesse dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2014;
- contraddittorietà della sentenza, per non aver ritenuto che l'accertata omessa indicazione nell'avviso delle due tariffe (rispettivamente dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico) che assume in esso applicate, nonché degli stessi provvedimenti generali che le avrebbero approvate, comporti l'automatica e insanabile illegittimità dell'atto tributario ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
- l'omessa pronuncia sull'inapplicabilità nel 2018 dell'imposta comunale sulla pubblicità, in difetto del necessario regolamento comunale ex art. 3 del D. Lgs. n. 507/93;
- l'omessa pronuncia sull'inapplicabilità nel 2018 del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico illegittimamente parametrato alla superficie pubblicitaria. Violazione dell'art. 63 del D.Lgs. n.
446/97 e/o violazione dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507/92.
Nel corso del giudizio, la società contribuente depositava memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di ordine logico impongono di delibare prioritariamente i motivi dell'appello incidentale di Resistente_1 s. r.l.
A questo proposito, questa Corte ritiene di ribadire il convincimento già espresso con la sentenza 3135/25 in ordine alla questione sottesa al primo motivo dell'appello incidentale.
Invero, non si evince dagli atti che la somma è stata rivendicata dal Comune a titolo di ICP (previgente alla CIMP) e di canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, essendo viceversa evidente che è stata applicata la tariffa determinata con l'ordinanza (successivamente annullata e mai più ripristinata) del
31 dicembre 2001. Ed invero, parte appellata fa giustamente rilevare che l'avviso di accertamento titolato
“Canone Sostitutivo dell'Imposta Comunale di Pubblicità” relativo all'anno 2014, in cui la contribuente ha corrisposto il CIMP entro il limite di legge, premettono che, “a sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs.
15.12.1997 n. 446 con l'approvazione del PGI il Comune di Napoli ha escluso dal proprio territorio l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità con decorrenza 01.01.2002, sottoponendo le iniziative pubblicitarie ... assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa”.
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, apparendo documentale che il Comune ha applicato le tariffe annullate dal TAR. Nella fattispecie, non si verte in tema di omesso pagamento dell'imposta e/o del canone, ma di pagamento che l'Ente assume essere stato fatto in misura inferiore al dovuto. Sicché, sarebbe stato suo onere provare questo assunto, dimostrando che la maggiore somma richiesta corrisponde alle tariffe vigenti ratione temporis per l'ICP, maggiorate per il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446. Tale prova, tuttavia, non è stata offerta.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe tutti gli argomenti contenuti nell'appello principale dell'ente, che, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale;
Accoglie l'appello incidentale;
Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 466/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano 330 80124 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9965/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1863049230001336 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7159/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe emesso dal comune di Napoli e avente ad oggetto il canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità per l'anno 2018, per un importo complessivo di euro 9.044,00.
La ricorrente premetteva che i Comuni possono assoggettare per legge l'esposizione pubblicitaria ad uno dei seguenti regimi tributari:
- l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), così come disciplinata dal Capo 1 del D.Lgs. 507/93;
- il regime del Canone per l'installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP), disciplinato dall'art. 62 del D.Lgs.
446/97, che, per legge, sostituisce l'imposta sulla pubblicità, accorpando in esso anche l'occupazione di suolo pubblico, la cui tariffa, per tale ragione, può superare l'imposta sulla pubblicità, che va a sostituire, ma non oltre il limite del 25%.
Il Comune di Napoli, sino a tutto il 31/12/2000, aveva applicato l'ICP, mentre, a decorrere dall'anno 2001:
- aveva sostituito l'ICP con il canone di cui al CIMP, mediante il piano generale degli Impianti, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 419/99;
- aveva emanato, successivamente, l'Ordinanza Sindacale n. 223/2001, che aveva “ritenuto necessario determinare le tariffe dei canoni pubblicitari e affissionali in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dall'1/1/2002 dal Piano Generale degli Impianti” (abolizione ICP e sostituzione con CIMP, in cui resta accorpato il canone TOSAP);
Il TAR Campania, con sentenza n. 9438/2004, divenuta irrevocabile, aveva annullato la richiamata ordinanza. Pertanto, l'atto di natura regolamentare con cui il Comune aveva abolito l'ICP (abrogando il relativo regolamento) ed introdotto il CIMP, con decorrenza dall'1/1/2002, era rappresentato dalla richiamata D.C.C. n. 419/99, con cui era stato approvato il Piano Generale degli Impianti.
Sosteneva, pertanto, la ricorrente che, stante la su intervenuta abrogazione dell'Ordinanza Sindacale con cui erano state istituite le tariffe CIMP, essa aveva versato il canone sostitutivo dell'imposta nella misura massima consentita dalla legge statale, non tenendo conto, quindi, di quanto stabilito dalla richiamata
Ordinanza n. 223/2001.
Ciò premesso, con riguardo all'avviso di accertamento impugnato, Resistente_1 s.r.l. eccepiva:
- l'illegittimità dell'avviso, per il venir meno dell'atto generale applicato: le tariffe in euro/mq in esso trascritte sono state annullate dal Giudice Amministrativo, con sentenza passata in giudicato;
- l'illegittimità delle tariffe applicate, per il superamento del limite di legge: violazione dell'art. 62 del D.Lgs.
446/97, come novellato dall'art. 10 c. 5 lett. b) della Legge 448/2001;
- in via subordinata, l'illegittimità per indeterminatezza della pretesa ingiunta e il difetto di motivazione;
-in via ulteriormente subordinata, l'illegittimità delle tariffe, ove si ritenesse che siano il risultato della somma della tariffa ICP maggiorata del 20% deliberata per l'anno 1998 con D.C.C. n.80/98 e della tariffa parametrata alla superficie pubblicitaria del canone previsto con D.C.C. n. 419/99.
Si costituiva il Comune di Napoli, sostenendo che l'ente, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, con la delibera del 24.9.1999, recante approvazione del Piano Generale degli Impianti, non aveva adottato il c.d. CIMP, ma si era limitato ad introdurre il c.d. "canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità", composto da una parte fissa, corrispondente all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), prevista dagli artt. 7 e 12 del d.lgs. 507/1993, e da una parte variabile, consistente nel canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti pubblicitari, la cui cumulabilità con l'I.C.P. era prevista dall'art. 9, comma 7, del medesimo d. lgs. ed era stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato.
L'ammontare dell'ICP applicato era sempre rimasto invariato e non aveva mai superato la soglia di aumento del venticinque per cento della tariffa stabilita in origine, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 62 del d. lgs. n. 446/1997, dovendosi attribuire le variazioni del canone complessivo al progressivo incremento della parte variabile, espressamente previsto dalla delibera del Piano Generale degli Impianti.
La sentenza di annullamento dell'atto contestato si riferiva al “canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) dell'anno 2017 ….”, facendo riferimento ad un tributo, per l'appunto il CIMP, che il
Comune di Napoli non aveva mai deliberato (né tantomeno applicato).
In realtà, l'avviso di accertamento impugnato faceva riferimento al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità - anno 2018, ovvero all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed al canone di locazione per l'installazione degli impianti pubblicitari (di natura patrimoniale e non tributaria), semplicemente unificati sotto tale unica denominazione.
La ricorrente, pertanto, era incorsa in errore, ritenendo che “il Comune di Napoli sino al 2001 abbia applicato il regime dell'ICP e dal 2002 lo ha sostituito con il regime del CIMP”, laddove, invece, l'ente aveva continuato ad applicare il primo, ovvero il regime dell'ICP, a cui aveva aggiunto il canone patrimoniale di locazione per l'installazione degli impianti pubblicitari e, solo per semplificazione, aveva riunito ICP e canone, entrambi commisurati alla superficie pubblicitaria, nell'unica denominazione
“Canone Sostitutivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità”.
Il Giudice di prime cure, ritenuto che l'oggetto dell'avviso impugnato fosse l'ICP, secondo le tariffe vigenti ratione temporis, imposta che non esclude il cumulo con l'occupazione del suolo pubblico, giudicava legittimo, da questo punto di vista, l'operato dell'ente comunale, ma riteneva che esso avesse omesso di indicare gli elementi di calcolo, nonché il riferimento alla delibera di Consiglio 80/1998, relativa all'aumento di ICP del 20%. Invero, tale aumento della tariffa ordinaria dell'imposta di pubblicità non era più applicabile, a partire dall'anno di imposta 2013, per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 23 D.L.
83/2012, entrato in vigore il 26.6.2012, e convertito in legge 7.8.2012 n. 134. La portata della disposizione abrogativa era stata ribadita, tra l'altro, anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6201/2014) e dalla Corte
Costituzionale. In definitiva, secondo i primi giudici, l'avviso di accertamento impugnato, non separando le due voci, non consentiva di distinguere quale fosse la componente del tributo e quale quella della locazione e, inoltre, riteneva che, per entrambe, non vi fosse traccia delle tariffe nell'atto tributario impugnato, che non indicava neppure i provvedimenti generali con i quali sarebbero state approvate per l'anno 2018. Elementi, questi, che la Corte di primo grado definiva come determinanti ai fini della comprensione e determinazione della pretesa tributaria.
Fatta tale premessa, la sentenza impugnata, poi, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla componente ICP non dovuta, disponendo che il comune provvedesse alla rideterminazione dell'ICP
(facente parte del complessivo importo richiesto con l'avviso impugnato), escludendo dalla stessa la maggiorazione del 20% prevista con delibera del CC n. 80/98. Avverso detta sentenza propone appello il Comune di Napoli, il quale eccepisce che:
- l'abrogazione dell'aumento della tariffa ordinaria dell'imposta di pubblicità non è retroattiva e, pertanto, non travolge la maggiorazione adottata prima dell'entrata in vigore del D.L. 83/12, ai sensi della Legge n.
208/2015, art. 739 c. 1;
- l'Amministrazione Comunale di Napoli ha deliberato, a partire dal 2013, lo stato di pre-dissesto, con adesione al relativo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (Delibera n. 58 del Consiglio Comunale di Napoli del 30/11/2012), vigente anche per l'anno di imposta 2018. Ciò che fa sì che l'Ente si trovi nella condizione di dover applicare, per tutto il periodo di vigenza del piano di riequilibrio finanziario, quanto previsto dall'articolo 243 bis, comma 8, lettera a, del TUEL, il quale prevede la possibilità di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- la tariffa dell'imposizione pubblicitaria adottata dall'Ente deriva da un percorso conoscibile e rilevabile per ogni utente, cui può giungersi facilmente dai riferimenti e dalle spiegazioni che si ricavano dall'avviso di accertamento e dagli atti richiamati, soggetti a pubblicità legale e, quindi, riportati sul sito istituzionale del Comune.
Si è costituita Resistente_1 s.r.l., che, impugnato l'avverso dedotto, ha proposto appello incidentale avverso la stessa sentenza, eccependo:
- l'omessa pronuncia sulla dimostrata applicazione nell'avviso delle tariffe annue €/mq del canone sostitutivo dell'imposta annullate con sentenza passata in giudicato;
- l'omessa considerazione di due fatti dirimenti, documentalmente provati e non contestati: la sentenza del TAR Campania n. 9438/04, nella parte in cui ha definitivamente accertato che l'atto regolamentare con il quale il Comune di Napoli ha abolito l'imposta comunale di pubblicità introducendo, in luogo di essa, il CIMP ex art. 62 del D. Lgs. n. 446/97, è rappresentato dal PGI approvato con D.C.C. n. 419/1999; le premesse dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2014;
- contraddittorietà della sentenza, per non aver ritenuto che l'accertata omessa indicazione nell'avviso delle due tariffe (rispettivamente dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico) che assume in esso applicate, nonché degli stessi provvedimenti generali che le avrebbero approvate, comporti l'automatica e insanabile illegittimità dell'atto tributario ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
- l'omessa pronuncia sull'inapplicabilità nel 2018 dell'imposta comunale sulla pubblicità, in difetto del necessario regolamento comunale ex art. 3 del D. Lgs. n. 507/93;
- l'omessa pronuncia sull'inapplicabilità nel 2018 del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico illegittimamente parametrato alla superficie pubblicitaria. Violazione dell'art. 63 del D.Lgs. n.
446/97 e/o violazione dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507/92.
Nel corso del giudizio, la società contribuente depositava memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di ordine logico impongono di delibare prioritariamente i motivi dell'appello incidentale di Resistente_1 s. r.l.
A questo proposito, questa Corte ritiene di ribadire il convincimento già espresso con la sentenza 3135/25 in ordine alla questione sottesa al primo motivo dell'appello incidentale.
Invero, non si evince dagli atti che la somma è stata rivendicata dal Comune a titolo di ICP (previgente alla CIMP) e di canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, essendo viceversa evidente che è stata applicata la tariffa determinata con l'ordinanza (successivamente annullata e mai più ripristinata) del
31 dicembre 2001. Ed invero, parte appellata fa giustamente rilevare che l'avviso di accertamento titolato
“Canone Sostitutivo dell'Imposta Comunale di Pubblicità” relativo all'anno 2014, in cui la contribuente ha corrisposto il CIMP entro il limite di legge, premettono che, “a sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs.
15.12.1997 n. 446 con l'approvazione del PGI il Comune di Napoli ha escluso dal proprio territorio l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità con decorrenza 01.01.2002, sottoponendo le iniziative pubblicitarie ... assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa”.
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, apparendo documentale che il Comune ha applicato le tariffe annullate dal TAR. Nella fattispecie, non si verte in tema di omesso pagamento dell'imposta e/o del canone, ma di pagamento che l'Ente assume essere stato fatto in misura inferiore al dovuto. Sicché, sarebbe stato suo onere provare questo assunto, dimostrando che la maggiore somma richiesta corrisponde alle tariffe vigenti ratione temporis per l'ICP, maggiorate per il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446. Tale prova, tuttavia, non è stata offerta.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe tutti gli argomenti contenuti nell'appello principale dell'ente, che, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale;
Accoglie l'appello incidentale;
Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.