Ordinanza presidenziale 30 ottobre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2023, proposto dal sig. NT AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto i n. 43;
contro
il Comune di Sesto Campano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anton Giulio Giallonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione MO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
PI ET, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della determina n. 244 del 31/08/2023, comunicata in data 2/09/2023 (con nota prot. n. 8377 del 1°/09/2023 a firma del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico, parimenti impugnata), con la quale il Responsabile del Settore Edilizia - Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Sesto Campano ha disposto l''annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 2 del 11/02/2019, rilasciato in favore del ricorrente e finalizzato alla realizzazione di una tettoia aperta per ricovero attrezzi e prodotti agricoli con sistemazione dell''area esterna sul fondo di proprietà del ricorrente, sito nel territorio comunale e distinto al fl. n. 34, particelle nn. 731 e 733;
nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, espressamente, la nota a firma del medesimo Responsabile del Servizio prot. n. 5557 del 08/06/2022 di comunicazione di avviso di avvio del procedimento di accertamento di presunti abusi edilizi; della nota a firma del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 1608 del 01/03/2023 di invito a fornire documentazione e delucidazioni; della nota prot. n. 2134 del 22/03/2023 a firma del Responsabile del Settore Tecnico comunale di avviso di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del permesso di costruire n. 2/2019; della nota prot. n. 7204/2023 del 10/07/2023 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha respinto le osservazioni proposte dal ricorrente, a mezzo di proprio legale, con nota prot. n. 2818/2023 del 21/04/2023; della relazione prot. n. 7805 datata 31/07/2023 a firma del Responsabile del Procedimento; delle risultanze del sopralluogo del 15/06/2022, trasfuse nella relazione del 09/11/2022;
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se in questa sede non espressamente indicato, ivi compreso – per quanto di ragione e si opus est - il provvedimento del Comitato Regionale di Controllo della Regione MO di cui alla ordinanza n. 5693 prot. n. 6063 del 24/11/1993, acquisito al protocollo comunale al n. 5291 del 26/11/1993.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Campano e della Regione MO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. ER HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1.Espone il ricorrente:
- di essere proprietario di un terreno sito nel territorio del Comune di Sesto Campano alla via Taverna Vecchia, distinto al catasto terreni al fl. n. 34, particelle nn. 731-733, situato in Zona E-Agricola del vigente strumento urbanistico comunale;
- di aver chiesto al Comune di Sesto campano, con istanza datata 07.05.2018, il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia aperta per ricovero di attrezzi e prodotti agricoli con sistemazione di area esterna;
- che il Comune di Sesto Campano ha successivamente rilasciato ad esso ricorrente il permesso di costruire n. 2 del 11.02.2019 per la realizzazione del manufatto sopra indicato;
- che il Comune di Sesto Campano, con nota del Responsabile del Servizio prot. n. 5557 del 06-08.06.2022, ha comunicato “ al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato a non meglio specificati accertamenti di tipo urbanistico edilizio, preannunciando un sopralluogo per il giorno 15/06/2022, ore 16:00, per la verifica della legittimità dello stato dei luoghi. Durante il sopralluogo, esitato nella relazione datata 09/11/2022, veniva evidentemente accertato una lieve difformità delle opere realizzate rispetto a quanto assentito e veniva disposta la sospensione dei lavori, successivamente revocata proprio in data 09/11/2022 a seguito di presentazione della SCIA in variante in corso d’opera, rispetto al PdiC n. 2/2019, presentata in data 08/08/2022 al prot. n. 9061 ” (cfr. ricorso, pagg. 5-6);
- che con nota prot. n. 1608 del 01.03.2023, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune ha comunicato all’interessato che, “ a seguito di esposto prot. n. 11126 del 31/10/2022 (dunque risalente a quattro mesi prima) a firma del Sig. PI ET, si era proceduto alla verifica della documentazione relativa al PdiC n. 2/2019 riscontrando la insussistenza di motivi che giustificassero la deroga alle distanze del NTA del PdiF comunale e chiedeva al ricorrente documentazione ed informazione ”; con nota prot. n. 2134 del 22.03.2023 il Responsabile del Settore Tecnico ha altresì comunicato al ricorrente l’avviso di avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio del Permesso di Costruire n. 2/2019;
- di aver quindi trasmesso un’“ articolata ed approfondita memoria difensiva ” al Comune, a cui l’Amministrazione ha fornito riscontro con la nota prot. n. 7204/2023 del 10.07.2023 a firma del Responsabile del Settore Tecnico, comunicando “ che le osservazioni di cui alla detta memoria non potevano essere accolte ”;
- che con la successiva relazione a firma del Responsabile del Procedimento, avente prot. n. 7805 del 31.07.2023 il Comune ha rappresentato le ragioni per le quali sarebbe stato necessario procedere all’annullamento d’ufficio del P.d.C. n. 2/2019: “ Ragioni estrinsecate nel fatto che il Comune di Sesto Campano, con propria delibera di Consiglio Comunale n. 56/1993, aveva apportato una modifica al comma 7 del punto 3 delle NTA del Programma di Fabbricazione, consentendo in Zona “E-Agricola” la possibilità di derogare (tranne che per gli insediamenti intensivi) all’obbligo di distacco dai confini allorquando vi fosse una convenzione tra i privati confinanti che permettesse la costruzione di fabbricati in aderenza con pareti prive di aperture di edifici preesistenti lungo la linea di confine tra lotti adiacenti. Detta modifica era stata censurata, in sede di esercizio di controllo preventivo di legittimità, dal (allora esistente) Co.Re.Co., che, con la propria ordinanza n. 5693 di cui alla nota prot. n. 6063 del 24/11/1993, acquisita al protocollo comunale in data 26/11/1993 al n. 5291, aveva annullato parzialmente la richiamata delibera di C.C. n. 56/93 “limitatamente alla parte in cui si subordina all’accordo delle parti la possibilità di costruire in aderenza a fabbricati preesistenti sul confine ” ( cfr. ricorso, pagg.5-6);
- che con provvedimento n. 244 del 31.08.2023, comunicato al ricorrente in data 02.09.2023, a firma del Responsabile del Settore EdiliziaUrbanistica-Assetto del Territorio del Comune di Sesto Campano, è stato quindi disposto l’ annullamento in autotutela del P.d.C. n. 2/2019 rilasciato in favore di esso ricorrente, “ proprio sul presupposto costituito dal fatto che il Co.Re.Co., con la innanzi richiamata ordinanza n. 5693 del 24/11/1993, aveva annullato parzialmente la delibera consiliare n. 56/1993 nella parte in cui subordinava la possibilità di non rispettare la distanza dal confine, in zona agricola, all’accordo tra i privati” ( cfr. ricorso, pag. 6);
- che a fondamento del suddetto provvedimento di annullamento in autotutela il Comune ha posto la seguente motivazione: “ la lettura attenta ed analitica della DCC 56/1993, così come modificata dal CORECO, elimina la possibilità di derogare alle distanze in zona agricola con un accordo di tipo “privatistico” e pertanto sancisce che la volontà privata non può travalicare la disposizione normativa che stabilisce la distanza necessaria dal confine, e che pertanto in zona agricola non è ammessa la realizzazione di costruzioni a confine ” ( cfr. ricorso, pag. 6).
2. Tanto premesso, assumendo l’illegittimità del su indicato provvedimento comunale di annullamento in autotutela n. 244 del 31.8.2023 nonché degli altri atti in epigrafe indicati, il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso.
A sostegno del gravame ha dedotto i motivi così rubricati: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L.N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L.N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELLA L.N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 3, COMMA 7, DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI SESTO CAMPANO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE N.T.A. DEL COMUNE DI SESTO CAMPANO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’ CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DEI FATTI, SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA E DAL PUBBLICO INTERESSE. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI, ULTERIORI, MOLTEPLICI PROFILI E FIGURE SINTOMATICHE.
3. La Regione MO si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo la propria estromissione dal giudizio “ non emergendo alcuna particolare censura avverso propri atti o comportamenti, pur risultando formalmente impugnato un atto del soppresso Organo di controllo (CO.RE.CO), in effetti invocato a supporto dei motivi di gravame, in ragione di una lettura divergente da quella operata dal Comune resistente ” (cfr. memoria depositata in data 7.12.2023, pag. 1).
4. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Sesto Campano, che ha dedotto l’integrale infondatezza del ricorso.
5. All’esito della camera di consiglio del 13 dicembre 2023 il Tribunale, con l’ordinanza n. 127/2023: a) ha respinto l’istanza cautelare articolata dalla parte ricorrente, per difetto del requisito del periculum in mora ; b) ha disposto, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., la rimessione in termini del ricorrente ai fini dell’effettuazione della rinotifica del ricorso al controinteressato, assegnando a tal fine il termine decadenziale di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o se precedente, dalla notifica della suddetta ordinanza, e di quindici per il successivo deposito.
6. In vista dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 73 c.p.a.; parte ricorrente ha altresì depositato uno scritto di replica.
7. All’udienza pubblica del 29 aprile 2026, uditi i difensori delle parti come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, in accoglimento della richiesta della difesa regionale, il Collegio deve estromettere dal presente giudizio la Regione MO. Come si evince dagli atti di causa, non emerge difatti alcuna particolare censura avverso atti o comportamenti a quest’ ultima ascrivibili, sicché la medesima risulta carente di legittimazione passiva rispetto al processo.
9. Venendo al merito di causa, il ricorso deve trovare accoglimento per l’assorbente fondatezza della censura vertente sulla violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990, per esser stato il gravato provvedimento di annullamento di ufficio n. 244 del 31.08.2023, adottato oltre il termine di dodici mesi dall’adozione del provvedimento di primo grado, previsto dalla predetta disposizione normativa quale termine per il legittimo esercizio del potere di annullamento in autotutela.
Al riguardo il ricorrente ha infatti dedotto che la disposizione di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990 “è stata violata in quanto il provvedimento annullato è il permesso di costruire n. 2/2019, rilasciato al ricorrente in data 11/02/2019, e dunque il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto a distanza di oltre dodici mesi dalla adozione del provvedimento annullato. Il Comune resistente è incorso, quindi, nella evidente decadenza dal potere di provvedere in autotutela ricorrendo all’annullamento del provvedimento concessorio che ha già attribuito al Sig. AN il diritto di edificare la tettoia. Né, peraltro, può ritenersi che vi siano deroghe all’intervenuta decadenza, ipoteticamente in considerazione della – eventuale – falsa attestazione di fatti o circostanze poste a fondamento del rilascio del titolo edilizio, poi annullato, ovvero in relazione all’intervenuta conoscenza postuma, da parte del Comune, di fatti o circostanze ostativi al rilascio del permesso di costruire ” (cfr. ricorso, pag. 8).
10. Orbene, il Collegio deve introduttivamente ricordare che L’art. 21- nonies l. n. 241/90, nella versione ratione temporis applicabile ai fatti di causa (si ricorda che i commi 1 e 2-bis della disposizione in disamina sono stati recentemente modificati dall'art. 1, comma 1 della L. 2 dicembre 2025, n. 182 ) , prevede al suo comma 1, che: “1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo .”; il comma 2- bis , d’altro canto, afferma: “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” .
10.1. Tanto premesso, può dirsi pacifico che il gravato provvedimento di annullamento d’ufficio del 31.8.2023 è stato adottato dall’Amministrazione quando era già decorso il termine di 12 mesi dall’adozione dell’atto di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990: e ciò pur volendo individuare, come sostenuto dalla difesa resistente, il dies a quo per il legittimo esercizio potere di annullamento ex officio , non già nella data dell’11 febbraio 2019, allorquando cioè ebbe ed essere adottato il permesso di costruire n. 2/2019, bensì in quella dell’ 8 agosto 2022, ovvero quando il Comune, con il deposito della SCIA in variante, sarebbe “ stato messo in condizione, attraverso la disamina dei rilievi fotografici e dei grafici di progetto alla stessa allegati, di constatare che l’intervento edificatorio sino ad allora realizzato dal dott. AN non rispettava le distanze dai confini prescritte dalla normativa di Piano ” ( cfr. memoria comunale depositata in data 8.12.2023, pag. 7).
10.2. Ciò posto, deve ritenersi illegittimo il superamento del termine, perché difettano i relativi presupposti che giustificano la deroga al limite temporale per l’annullamento d’ufficio stabilito dal cit. art. 21 nonies della L. n. 241/90 (“ false rappresentazioni dei fatti o […] dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato ”).
La giurisprudenza, come ricordato da parte ricorrente, ha di recente precisato in proposito, che “ In ambito amministrativo il limite, previsto per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo dalla normativa di cui all'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, trova applicazione solo nel caso in cui il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all'adozione dell'atto, non abbia indotto in errore l'amministrazione pubblica distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o dei presupposti richiesti dalla legge determinando erroneamente l'amministrazione pubblica a rilasciare il provvedimento favorevole (Cons. Stato, Sez. V, 12/04/2021, n. 2971). Ed invero non ogni incompletezza, omissione, errore di calcolo, imprecisione nella redazione degli elaborati progettuali o nell'interpretazione delle norme che presiedono alla determinazione dei parametri rilevanti ai fini della verifica della conformità di un progetto alla normativa urbanistico-edilizia può essere valorizzata ai fini del legittimo esercizio dell'autotutela oltre il termine previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90. Occorre, invece, che si configuri – ciò che non è nel caso in esame – una “falsa rappresentazione” dei fatti idonea ad indurre in errore l'amministrazione, ossia una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui l'amministrazione non possa avvedersi nel corso di un'ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela” (Così TAR Campania, sez. VIII, 20 novembre 2023, n. 6406).
La formula adoperata dal legislatore va interpretata, in sostanza, in base alla sua ratio che è quella di impedire il consolidarsi di posizioni di vantaggio conseguite indebitamente con dolo o colpa grave, non potendo configurarsi in tal caso alcuna posizione di affidamento meritevole di tutela.
10.3. Nel caso di specie i presupposti del superamento del termine ordinario per l’esercizio dell'autotutela, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 21-nonies, L. 241/90 non sono esplicitati né indicati nel provvedimento di annullamento, motivato sulla scorta di diversi presupposti, e, in ogni caso, non risultano obiettivamente apprezzabili, con conseguente illegittimità del provvedimento di secondo grado.
10.4. Al riguardo, il Collegio deve altresì sottolineare cha la difesa comunale ha rappresentato che “ l’adozione dei provvedimenti de quibus, infatti, si è resa necessaria in ragione delle inesattezze che hanno caratterizzato l’istanza avanzata per l’ottenimento del P. di C. e, nello specifico, la documentazione tecnica alla stessa allegata. È sufficiente leggere la relazione tecnica (doc. 1) allegata alla citata istanza per avere contezza delle erroneità e parzialità delle informazioni fornite all’ente comunale dal ricorrente. Come si evince a pagina 1 della relazione tecnica, viene individuata come area oggetto dell’intervento la zona “B” Completamento del vigente Piano di Fabbricazione…..La zona d’intervento, invece, è sita nella zona “E” Agricola del vigente Piano di Fabbricazione. Zona che, come di seguito verrà dimostrato, disciplina in modo puntuale la distanza dei confini tanto da non richiedere alcuno sforzo ermeneutico al fine di individuare la distanza dai confini da rispettare nell’edificazione in zona ” ( cfr. memoria comunale depositata in data 8.12.2023, pag. 2).
Orbene, il Collegio rileva, sul punto, che, come correttamente controdedotto da parte della difesa ricorrente:
a) nella relazione tecnica di asseverazione che accompagna la richiesta di rilascio del P.d.C. relativo all’intervento in discorso è stata chiaramente indicata la zona E-agricola come zona nella quale il detto intervento sarebbe stato realizzato (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo);
b) “ il Comune di Sesto Campano ha dimostrato di ben sapere quale fosse la corretta localizzazione dell’intervento fin dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 19/2018 rilasciata in data 12/10/2018 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sesto Campano ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso) si legge espressamente: “CONSTATATO che l’area di intervento ricade in zona “E” - Agricola del Programma di fabbricazione vigente ” ( cfr. memoria ricorrente depositata in data 27.3.2026, pag. 10; nonché l’allegato 5 del ricorso).
Il ricorrente ha quindi ampiamento dimostrato come l’erronea indicazione, nel corpus nella relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di permesso di costruire, della zona di realizzazione dell’intervento, era stata un mero errore materiale che in alcun modo ha determinato nel Comune una falsa rappresentazione della realtà fattuale sulla cui base è stato rilasciato il titolo edilizio ( P.d.C. n. 2/2019) poi rimosso con il gravato provvedimento in autotutela.
10.5. Non è, infine, pertinente il richiamo della difesa comunale ai principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2017, in quanto la detta pronuncia attiene ad una fattispecie sorta nel 2008 e cioè nella vigenza dell’originario testo dell’art. 21 nonies della l. n. 241/90 introdotto dalla l. n. 15/2005: i principi evocati dalla difesa pubblica non sono però applicabili al caso di specie, essendo stato successivamente introdotto, nella disposizione di cui al detto art. 21 nonies , un limite temporale preciso di diciotto mesi, poi ridotto a dodici mesi e ad oggi, nella vigente formulazione della norma, successiva alle modifiche apportate con L. 2 dicembre 2025, n. 182, a sei mesi, per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in autotutela.
11. Alla luce delle ragioni sopra esposte, e con l’assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza, il ricorso deve essere accolto, con consequenziale annullamento della gravata determina comunale n. 244 del 31.08.2023 con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 2 del 11.2.2019.
12. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità fattuale e giuridica della vicenda oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Regione MO, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata determina del Comune di Sesto Campano n. 244 del 31.08.2023 con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 2 del 11.2.2019.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio BE, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER HI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ER HI | Orazio BE |
IL SEGRETARIO