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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice est.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato da:
, (Codice Fiscale ), residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Pesio Frazione Santa Maria Rocca n. 23 bis, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio GAZZI congiuntamente e disgiuntamente con l'avv.
CI GE per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 25/11/2025, ha avanzato proposta di Parte_1
Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo “Ass.
Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo” il sig. ha richiesto la Parte_1 nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata e l'Organismo ha nominato il dott.
1 , quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Persona_1
Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;
- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che le passività in capo al sig. ammontano complessivamente ad euro Parte_1
175.159,90 per debiti verso le banche e/o istituti finanziari e derivano, per la gran parte, dalle garanzie fideiussorie prestate a favore delle banche per i debiti della società Arco S.r.l. di cui il ricorrente era socio;
che a tale situazione debitoria vanno aggiunte le spese della procedura (compenso dell'OCC per €
1995,00; spese di procedura stimate in € 1000,00; compenso degli advisors legali per euro
5.836,48); rilevato che il sig. svolge attività lavorativa dipendente a far data dal 3/10/2023, Parte_1 con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Mondovì, e percepisce una retribuzione tabellare annua lorda di euro 19.034,51, pari ad una retribuzione mensile netta media di euro
1400,00 circa;
che il sig. titolare di due c/c, l'uno acceso presso la Banca del Piemonte, con un Parte_1 saldo attivo al 30/6/2025 di euro 33,98; l'altro, acceso presso la Banca Hype Spa, con un saldo attivo al 30/972025 di euro 419,67; che il sig. non è proprietario di beni mobili registrati ma ha in uso un'autovettura Parte_1 targata EN608TE, del valore stimato di euro 6000,00 circa, di proprietà del di lui fratello, che quest'ultimo ha dichiarato di mettere a disposizione della liquidazione;
che il sig. non è proprietario di beni immobili e risiede insieme alla moglie, sig. Parte_1
ed al figlio (n. 18.04.2023), in un appartamento di proprietà di un parente Tes_1 Per_2 della coniuge senza alcun onere per canoni di locazione;
Rilevato che, quanto all'attivo in capo al ricorrente, il sig. ette a disposizione dei Parte_1 creditori l'autovettura di proprietà del fratello, del valore stimato di euro 6.000,00 circa, le liquidità presenti sui c/c, ed inoltre, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;
Rilevato infine che è stata presentata l'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto di €
4.000,00 (misura B) messo a disposizione a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2025, n. 17-1706;
2 Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del sovraindebitato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Rilevato che nella specie le spese mensili di mantenimento della famiglia formata dai coniugi e dal figlio minorenne, sono indicate in complessivi euro 2465,00, e che, che il coniuge convivente contribuisce alle spese per un importo mensile di circa euro 1400,00 mensili;
Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 1000,00 netti mensili, somma che, considerato l'apporto economico del familiare convivente, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
, (Codice Fiscale ), residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Pesio, Frazione Santa Maria Rocca n. 23 bis;
NOMINA
Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dr. , Persona_1 con studio in Corso Nizza n. 22 – CUNEO;
3 ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
Fissa ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cuneo, lì 05/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
4 Dott. Paola Elefante dott. Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice est.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato da:
, (Codice Fiscale ), residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Pesio Frazione Santa Maria Rocca n. 23 bis, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio GAZZI congiuntamente e disgiuntamente con l'avv.
CI GE per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 25/11/2025, ha avanzato proposta di Parte_1
Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo “Ass.
Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo” il sig. ha richiesto la Parte_1 nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata e l'Organismo ha nominato il dott.
1 , quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Persona_1
Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;
- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che le passività in capo al sig. ammontano complessivamente ad euro Parte_1
175.159,90 per debiti verso le banche e/o istituti finanziari e derivano, per la gran parte, dalle garanzie fideiussorie prestate a favore delle banche per i debiti della società Arco S.r.l. di cui il ricorrente era socio;
che a tale situazione debitoria vanno aggiunte le spese della procedura (compenso dell'OCC per €
1995,00; spese di procedura stimate in € 1000,00; compenso degli advisors legali per euro
5.836,48); rilevato che il sig. svolge attività lavorativa dipendente a far data dal 3/10/2023, Parte_1 con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Mondovì, e percepisce una retribuzione tabellare annua lorda di euro 19.034,51, pari ad una retribuzione mensile netta media di euro
1400,00 circa;
che il sig. titolare di due c/c, l'uno acceso presso la Banca del Piemonte, con un Parte_1 saldo attivo al 30/6/2025 di euro 33,98; l'altro, acceso presso la Banca Hype Spa, con un saldo attivo al 30/972025 di euro 419,67; che il sig. non è proprietario di beni mobili registrati ma ha in uso un'autovettura Parte_1 targata EN608TE, del valore stimato di euro 6000,00 circa, di proprietà del di lui fratello, che quest'ultimo ha dichiarato di mettere a disposizione della liquidazione;
che il sig. non è proprietario di beni immobili e risiede insieme alla moglie, sig. Parte_1
ed al figlio (n. 18.04.2023), in un appartamento di proprietà di un parente Tes_1 Per_2 della coniuge senza alcun onere per canoni di locazione;
Rilevato che, quanto all'attivo in capo al ricorrente, il sig. ette a disposizione dei Parte_1 creditori l'autovettura di proprietà del fratello, del valore stimato di euro 6.000,00 circa, le liquidità presenti sui c/c, ed inoltre, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;
Rilevato infine che è stata presentata l'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto di €
4.000,00 (misura B) messo a disposizione a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2025, n. 17-1706;
2 Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del sovraindebitato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Rilevato che nella specie le spese mensili di mantenimento della famiglia formata dai coniugi e dal figlio minorenne, sono indicate in complessivi euro 2465,00, e che, che il coniuge convivente contribuisce alle spese per un importo mensile di circa euro 1400,00 mensili;
Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 1000,00 netti mensili, somma che, considerato l'apporto economico del familiare convivente, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
, (Codice Fiscale ), residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Pesio, Frazione Santa Maria Rocca n. 23 bis;
NOMINA
Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dr. , Persona_1 con studio in Corso Nizza n. 22 – CUNEO;
3 ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
Fissa ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cuneo, lì 05/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
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