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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.7952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico NC De EO, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7952/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto
“opposizione ex art. 170, D.P.R. n. 115/2002 e art. 15, D.Lgs 150/2011” e vertente
T R A
Avv. Maurizio Memmo (c.f. , in proprio;
C.F._1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.12.2024 il ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione, ex art. 170,
D.P.R. n. 115/2002 e art. 15, d. lgs. 150/2011, al decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Lecce in data 14.11.2024 in relazione all'istanza, presentata dal medesimo ricorrente, di liquidazione dell'onorario e delle spese allo stesso spettanti per l'attività difensiva svolta come difensore d'ufficio nel Proc. Pen. n. 3223/2018 R.G.N.R. – 2384/2020 R.G.T., definito in data 15.04.2024, in favore dell'imputata , risultata irreperibile. Controparte_2
In particolare ha censurato l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte afferente all'assenza di prova circa l'esperimento di un serio tentativo per il recupero del proprio credito professionale, mancando negli atti una visura da cui dedurre che l'imputata non fosse intestataria di beni immobili utilmente pignorabili;
ovvero, in altri termini, nella parte relativa all'assenza delle condizioni di cui all'art. 116, D.P.R. n. 115/2002, per procedere alla liquidazione a carico dello Stato.
Ha, sul punto, dedotto di aver presentato l'istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 117 del D.P.R citato, e non dell'art.116, in ragione dell'irreperibilità della propria assistita, comprovata dal certificato di irreperibilità rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Cumiana in data
16.04.2024, dal quale risulta che la sia stata cancellata per irreperibilità all'indirizzo di ultima CP_2 residenza sin dall'08.06.2018.
Ha, inoltre, contestato la necessità di dimostrare, ai fini della liquidazione ai sensi del citato art. 116, l'impossidenza della propria assistita mediante la produzione di visura catastale o P.R.A.
Sulla base di tali premesse ha evidenziato la propria impossibilità ad esperire un valido tentativo di recupero del credito nei confronti della propria patrocinata, in ragione dell'irreperibilità della stessa.
Ha chiesto, pertanto, la liquidazione, in proprio favore, della somma di € 3.420,00 a titolo di onorario e di € 11,80 a titolo di spese (marca da bollo) per l'attività difensiva svolta nel Proc. Pen. n.
3223/2018 R.G.N.R. – 2384/2020 R.G.T.; con vittoria di onorari e spese di lite del presente giudizio.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il non si è costituito, così risultando Controparte_1 contumace.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione documentale.
All'udienza del 10.12.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Il ricorso risulta fondato.
L'oggetto della controversia, come sopra ricostruito, attiene alla mancata liquidazione dell'onorario in favore del difensore d'ufficio nell'ambito di un giudizio penale, impossibilitato al recupero del quantum dovuto dall'assistita.
Orbene a fondamento del contestato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso, emesso dal Tribunale di Lecce in data 14.11.2024, è stata posta la presunta assenza di prova circa il tentativo di recupero del credito attraverso procedura esecutiva, nella specie rappresentata da una visura da cui dedurre l'intestazione (o la relativa assenza) di beni immobili.
Premesso che le citata impossibilità di recupero del credito è suscettibile di varie declinazioni, giova richiamare, in tema, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. per i principi ivi riportati Cassazione civile sez. II, 22/07/2025, (ud. 17/04/2025, dep. 22/07/2025), n. 20649) che ha tracciato chiari principi di diritto secondo cui: "4.3. La nomina del difensore d'ufficio trova la sua genesi in un atto dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, finalizzato ad assicurare la difesa tecnica da parte di chi ne è privo.
La difesa d'ufficio soddisfa l'esigenza pubblicistica, garantita dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, che tutela il diritto dell'accusato di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia.
(...)
Il difensore d'ufficio, al pari del difensore di fiducia, è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale ed impone il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cassazione civile sez. III,
06/05/2020, n. 8494).
(....)
Ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio è tenuto a recuperare dall'assistito il proprio "credito", termine che letteralmente evoca il corrispettivo della prestazione resa in favore dell'imputato.
Si coglie, quindi, nella fase esecutiva del rapporto, il nesso di sinallagmaticità che caratterizza il contratto di prestazione d'opera professionale, con la previsione di diritti ed obblighi a carico delle parti cui lo Stato è estraneo.
Come affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza del 18 ottobre 2006, nella causa EE.
Contro
Italia nel ricorso n. 18114/02), non si può imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato nominato d'ufficio o scelto dall'imputato.
L'articolo 6 par. 3 c della Convenzione EDU obbliga le autorità nazionali competenti a intervenire solo se la lacuna dell'avvocato d'ufficio sembra manifesta o se le stesse ne vengono sufficientemente informate in qualsiasi altro modo (Daud c. Portogallo, sentenza del 21 aprile 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-II, pp. 749-750, par. 38, e c. Italia, n. 30961/03, par. 49, 27 aprile Per_1
2006).
Nelle altre ipotesi, il difensore d'ufficio risponde, al pari del difensore di fiducia, per inadempimento contrattuale. In definitiva, l'intervento autoritativo dello Stato è finalizzato, nella fase genetica, ad assicurare la difesa tecnica nel processo e, solo in via eventuale, in caso di impossibilità dell'imputato ad adempiere al pagamento della prestazione dell'avvocato o in caso di irreperibilità, ad assicurare al difensore il compenso per l'attività svolta.”.
Ebbene, considerato che l'impossibilità rappresentata dal ricorrente e documentalmente provata discende dalla cancellazione dai registri anagrafici del Comune di Cumiana, luogo dell'ultima residenza dell'assistita dell'Avv. Memmo, non paiono sussistere dubbi sulla fondatezza della sua pretesa creditoria.
Per tali ragioni l'opposizione va accolta, riconoscendo al ricorrente le competenze relative alle fasi di studio, introduttiva, dibattimentale e decisionale, liquidate in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m., decurtati del 50%, stante l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità nel giudizio penale RGNR n. 3223/2018 R.G.N.R. – 2384/2020 R.G.T, come d'altronde previsto dall'art. 4, comma 1, ultima parte del D.M. citato, ratione temporis applicabile, e dunque calcolate in € 1.710,00, da ridursi ulteriormente di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis
DPR 115/02 così da determinare la somma di € 1.140,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Deve liquidarsi, altresì, in favore dell'opponente la somma di € 11,80 a titolo di rimborso delle spese documentalmente provate, nella specie corrispondente al valore della marca da bollo acquistata ai fini del rilascio di copia cartacea degli atti del procedimento penale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato secondo il criterio del “decisum”) e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m. decurtati del 50% stante l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico NC De
EO, pronunciando sul ricorso proposto dall'avv. Maurizio Memmo nei confronti del Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 11,80 a titolo di rimborso spese ed € 1.140,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge, per l'attività svolta nel giudizio penale RGNR n. 3223/2018 R.G.N.R. – 2384/2020 R.G.T; b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del giudizio CP_1 liquidate in € 98,00 per spese ed in € 332,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce, lì 23/12/2025
Il Giudice
NC De EO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Giulia Valentini.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico NC De EO, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7952/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto
“opposizione ex art. 170, D.P.R. n. 115/2002 e art. 15, D.Lgs 150/2011” e vertente
T R A
Avv. Maurizio Memmo (c.f. , in proprio;
C.F._1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.12.2024 il ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione, ex art. 170,
D.P.R. n. 115/2002 e art. 15, d. lgs. 150/2011, al decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Lecce in data 14.11.2024 in relazione all'istanza, presentata dal medesimo ricorrente, di liquidazione dell'onorario e delle spese allo stesso spettanti per l'attività difensiva svolta come difensore d'ufficio nel Proc. Pen. n. 3223/2018 R.G.N.R. – 2384/2020 R.G.T., definito in data 15.04.2024, in favore dell'imputata , risultata irreperibile. Controparte_2
In particolare ha censurato l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte afferente all'assenza di prova circa l'esperimento di un serio tentativo per il recupero del proprio credito professionale, mancando negli atti una visura da cui dedurre che l'imputata non fosse intestataria di beni immobili utilmente pignorabili;
ovvero, in altri termini, nella parte relativa all'assenza delle condizioni di cui all'art. 116, D.P.R. n. 115/2002, per procedere alla liquidazione a carico dello Stato.
Ha, sul punto, dedotto di aver presentato l'istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 117 del D.P.R citato, e non dell'art.116, in ragione dell'irreperibilità della propria assistita, comprovata dal certificato di irreperibilità rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Cumiana in data
16.04.2024, dal quale risulta che la sia stata cancellata per irreperibilità all'indirizzo di ultima CP_2 residenza sin dall'08.06.2018.
Ha, inoltre, contestato la necessità di dimostrare, ai fini della liquidazione ai sensi del citato art. 116, l'impossidenza della propria assistita mediante la produzione di visura catastale o P.R.A.
Sulla base di tali premesse ha evidenziato la propria impossibilità ad esperire un valido tentativo di recupero del credito nei confronti della propria patrocinata, in ragione dell'irreperibilità della stessa.
Ha chiesto, pertanto, la liquidazione, in proprio favore, della somma di € 3.420,00 a titolo di onorario e di € 11,80 a titolo di spese (marca da bollo) per l'attività difensiva svolta nel Proc. Pen. n.
3223/2018 R.G.N.R. – 2384/2020 R.G.T.; con vittoria di onorari e spese di lite del presente giudizio.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il non si è costituito, così risultando Controparte_1 contumace.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione documentale.
All'udienza del 10.12.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Il ricorso risulta fondato.
L'oggetto della controversia, come sopra ricostruito, attiene alla mancata liquidazione dell'onorario in favore del difensore d'ufficio nell'ambito di un giudizio penale, impossibilitato al recupero del quantum dovuto dall'assistita.
Orbene a fondamento del contestato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso, emesso dal Tribunale di Lecce in data 14.11.2024, è stata posta la presunta assenza di prova circa il tentativo di recupero del credito attraverso procedura esecutiva, nella specie rappresentata da una visura da cui dedurre l'intestazione (o la relativa assenza) di beni immobili.
Premesso che le citata impossibilità di recupero del credito è suscettibile di varie declinazioni, giova richiamare, in tema, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. per i principi ivi riportati Cassazione civile sez. II, 22/07/2025, (ud. 17/04/2025, dep. 22/07/2025), n. 20649) che ha tracciato chiari principi di diritto secondo cui: "4.3. La nomina del difensore d'ufficio trova la sua genesi in un atto dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, finalizzato ad assicurare la difesa tecnica da parte di chi ne è privo.
La difesa d'ufficio soddisfa l'esigenza pubblicistica, garantita dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, che tutela il diritto dell'accusato di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia.
(...)
Il difensore d'ufficio, al pari del difensore di fiducia, è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale ed impone il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cassazione civile sez. III,
06/05/2020, n. 8494).
(....)
Ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio è tenuto a recuperare dall'assistito il proprio "credito", termine che letteralmente evoca il corrispettivo della prestazione resa in favore dell'imputato.
Si coglie, quindi, nella fase esecutiva del rapporto, il nesso di sinallagmaticità che caratterizza il contratto di prestazione d'opera professionale, con la previsione di diritti ed obblighi a carico delle parti cui lo Stato è estraneo.
Come affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza del 18 ottobre 2006, nella causa EE.
Contro
Italia nel ricorso n. 18114/02), non si può imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato nominato d'ufficio o scelto dall'imputato.
L'articolo 6 par. 3 c della Convenzione EDU obbliga le autorità nazionali competenti a intervenire solo se la lacuna dell'avvocato d'ufficio sembra manifesta o se le stesse ne vengono sufficientemente informate in qualsiasi altro modo (Daud c. Portogallo, sentenza del 21 aprile 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-II, pp. 749-750, par. 38, e c. Italia, n. 30961/03, par. 49, 27 aprile Per_1
2006).
Nelle altre ipotesi, il difensore d'ufficio risponde, al pari del difensore di fiducia, per inadempimento contrattuale. In definitiva, l'intervento autoritativo dello Stato è finalizzato, nella fase genetica, ad assicurare la difesa tecnica nel processo e, solo in via eventuale, in caso di impossibilità dell'imputato ad adempiere al pagamento della prestazione dell'avvocato o in caso di irreperibilità, ad assicurare al difensore il compenso per l'attività svolta.”.
Ebbene, considerato che l'impossibilità rappresentata dal ricorrente e documentalmente provata discende dalla cancellazione dai registri anagrafici del Comune di Cumiana, luogo dell'ultima residenza dell'assistita dell'Avv. Memmo, non paiono sussistere dubbi sulla fondatezza della sua pretesa creditoria.
Per tali ragioni l'opposizione va accolta, riconoscendo al ricorrente le competenze relative alle fasi di studio, introduttiva, dibattimentale e decisionale, liquidate in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m., decurtati del 50%, stante l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità nel giudizio penale RGNR n. 3223/2018 R.G.N.R. – 2384/2020 R.G.T, come d'altronde previsto dall'art. 4, comma 1, ultima parte del D.M. citato, ratione temporis applicabile, e dunque calcolate in € 1.710,00, da ridursi ulteriormente di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis
DPR 115/02 così da determinare la somma di € 1.140,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Deve liquidarsi, altresì, in favore dell'opponente la somma di € 11,80 a titolo di rimborso delle spese documentalmente provate, nella specie corrispondente al valore della marca da bollo acquistata ai fini del rilascio di copia cartacea degli atti del procedimento penale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato secondo il criterio del “decisum”) e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m. decurtati del 50% stante l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico NC De
EO, pronunciando sul ricorso proposto dall'avv. Maurizio Memmo nei confronti del Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 11,80 a titolo di rimborso spese ed € 1.140,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge, per l'attività svolta nel giudizio penale RGNR n. 3223/2018 R.G.N.R. – 2384/2020 R.G.T; b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del giudizio CP_1 liquidate in € 98,00 per spese ed in € 332,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce, lì 23/12/2025
Il Giudice
NC De EO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Giulia Valentini.