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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5709/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/05/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Porqueddu come da procura agli atti presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Cinque presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vidigulfo - frazione Vairano (PV) il 31.5.2008 (anno 2008 - atto n.
4 - Parte 2 - Serie A)
□ separati con sentenza parziale del Tribunale di Milano n. 5503/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti);
con i seguenti figli:
nato a [...] l'[...], cittadino italiano;
Persona_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 Pt_3 prevalente presso la madre nella casa di Milano, via Vittor Pisani n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni relative all'istruzione dei figli.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: - ogni lunedì pomeriggio prelevandoli da scuola al termine delle lezioni e riconducendoli presso la casa materna entro le ore 19.00; in tale giornata il padre si occuperà in ogni caso di accompagnare e prelevare i minori dalle eventuali attività sportive/ricreative pomeridiane;
- a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, conducendo i figli per i pernottamenti del venerdì e del sabato presso l'abitazione di AN (PV) nella quale egli si è trasferito, con riaccompagnamento presso la casa materna a Milano entro e non oltre le ore 19.00 della domenica;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando annualmente con la madre il primo ed il secondo periodo, comprensivi rispettivamente del giorno di Natale e del Capodanno;
- ad anni alterni con la madre durante le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale;
- durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, anche eventualmente consecutive, nei periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3. La casa coniugale di Milano, via Vittor Pisani n. 2, di proprietà esclusiva della dr.ssa Pt_1 resta assegnata a quest'ultima completa dei mobili e degli arredi in essa contenuti, anch'essi di esclusiva proprietà della moglie. Il signor dà atto di avere ultimato l'asporto da tale casa di tutti i propri oggetti e beni personali. Pt_2
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dal mese di aprile 2025, mediante versamento dell'importo mensile di € 2.500,00 (da imputarsi nella misura di 1/3 a ciascun figlio), da corrispondere alla dr.ssa a mezzo bonifico bancario (IBAN Pt_1
[...]) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita (prima rivalutazione aprile 2026 - base aprile 2025).
5. Il padre terrà inoltre a proprio carico nella misura del 50% le spese straordinarie dei figli, da ritenersi comprensive anche dei costi della mensa scolastica. Per l'individuazione delle ulteriori spese, che richiedano o non richiedano il preventivo consenso, per le modalità di accordo sulle stesse e per i termini del loro rimborso, le parti fanno riferimento alle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori” approvate nel mese di giugno 2025 dalla Corte d'Appello di Milano e dal Tribunale di Milano, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Le parti concordano che le rette della scuola tedesca attualmente frequentata dai tre figli restino ad esclusivo carico della madre a far tempo dal mese di aprile 2025. Le parti concordano inoltre, con riferimento ai corsi sportivi dei figli, che gli stessi siano individuati di anno in anno per ciascun minore, con suddivisione tra i genitori del costo di iscrizione e delle relative attrezzature.
6. In caso di inadempimento del signor all'obbligo di pagamento dell'assegno mensile e delle Pt_2 spese straordinarie dei figli, di cui ai precedenti punti 4) e 5), i relativi importi verranno corrisposti dal padre del signor signor il quale ha prestato garanzia con separata Parte_2 CP_1 dichiarazione sottoscritta in data 30.4.2025.
7. Il signor si impegna a corrispondere alla dr.ssa l'importo di € 6.632,00, a Parte_2 Pt_1 titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per i figli nel periodo maggio 2024-gennaio 2025, mediante bonifico bancario in 4 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna da corrispondere rispettivamente entro le date del 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.2025, ed una quinta rata di € 632,00 da corrispondere entro il 5.9.2025 sempre a mezzo bonifico bancario.
8. Le parti concordano che l'Assegno Unico corrisposto dall'INPS con riferimento ai tre figli venga percepito integralmente dalla dr.ssa Pt_1
9. Il padre si impegna a mantenere in essere per i tre figli, rinnovandola alle scadenza, l'assicurazione sanitaria Axa n. 404525162 attualmente in essere.
10. Le parti dichiarano reciprocamente di incondizionatamente rimettere sin d'ora le querele eventualmente da esse l'una contro l'altra presentate sino alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché di reciprocamente accettare sin d'ora incondizionatamente le predette remissioni, con rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso di eventuali spese, impegnandosi a rinnovare senza ritardo queste dichiarazioni, nelle forme eventualmente richieste dalla legge. Ugualmente si impegnano reciprocamente a non opporsi a eventuali richieste di archiviazione per i sopraddetti eventuali procedimenti pendenti, a non esercitarvi attività difensiva e a non costituirsi parte civile.
11. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa anche connessa alla pregressa convivenza matrimoniale.
12. I genitori si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai tre figli minori.
13. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vidigulfo - frazione Vairano (PV) il 31.5.2008 (anno 2008 - atto n.
4 - Parte 2 - Serie A) da Parte_1
e
[...] Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vidigulfo (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 447, p. II, serie B, anno 2008). Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/05/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Porqueddu come da procura agli atti presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Cinque presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vidigulfo - frazione Vairano (PV) il 31.5.2008 (anno 2008 - atto n.
4 - Parte 2 - Serie A)
□ separati con sentenza parziale del Tribunale di Milano n. 5503/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 28/06/2023 e pubblicata in data 03/07/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti);
con i seguenti figli:
nato a [...] l'[...], cittadino italiano;
Persona_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 Pt_3 prevalente presso la madre nella casa di Milano, via Vittor Pisani n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni relative all'istruzione dei figli.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: - ogni lunedì pomeriggio prelevandoli da scuola al termine delle lezioni e riconducendoli presso la casa materna entro le ore 19.00; in tale giornata il padre si occuperà in ogni caso di accompagnare e prelevare i minori dalle eventuali attività sportive/ricreative pomeridiane;
- a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera, conducendo i figli per i pernottamenti del venerdì e del sabato presso l'abitazione di AN (PV) nella quale egli si è trasferito, con riaccompagnamento presso la casa materna a Milano entro e non oltre le ore 19.00 della domenica;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando annualmente con la madre il primo ed il secondo periodo, comprensivi rispettivamente del giorno di Natale e del Capodanno;
- ad anni alterni con la madre durante le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale;
- durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, anche eventualmente consecutive, nei periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3. La casa coniugale di Milano, via Vittor Pisani n. 2, di proprietà esclusiva della dr.ssa Pt_1 resta assegnata a quest'ultima completa dei mobili e degli arredi in essa contenuti, anch'essi di esclusiva proprietà della moglie. Il signor dà atto di avere ultimato l'asporto da tale casa di tutti i propri oggetti e beni personali. Pt_2
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dal mese di aprile 2025, mediante versamento dell'importo mensile di € 2.500,00 (da imputarsi nella misura di 1/3 a ciascun figlio), da corrispondere alla dr.ssa a mezzo bonifico bancario (IBAN Pt_1
[...]) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita (prima rivalutazione aprile 2026 - base aprile 2025).
5. Il padre terrà inoltre a proprio carico nella misura del 50% le spese straordinarie dei figli, da ritenersi comprensive anche dei costi della mensa scolastica. Per l'individuazione delle ulteriori spese, che richiedano o non richiedano il preventivo consenso, per le modalità di accordo sulle stesse e per i termini del loro rimborso, le parti fanno riferimento alle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori” approvate nel mese di giugno 2025 dalla Corte d'Appello di Milano e dal Tribunale di Milano, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Le parti concordano che le rette della scuola tedesca attualmente frequentata dai tre figli restino ad esclusivo carico della madre a far tempo dal mese di aprile 2025. Le parti concordano inoltre, con riferimento ai corsi sportivi dei figli, che gli stessi siano individuati di anno in anno per ciascun minore, con suddivisione tra i genitori del costo di iscrizione e delle relative attrezzature.
6. In caso di inadempimento del signor all'obbligo di pagamento dell'assegno mensile e delle Pt_2 spese straordinarie dei figli, di cui ai precedenti punti 4) e 5), i relativi importi verranno corrisposti dal padre del signor signor il quale ha prestato garanzia con separata Parte_2 CP_1 dichiarazione sottoscritta in data 30.4.2025.
7. Il signor si impegna a corrispondere alla dr.ssa l'importo di € 6.632,00, a Parte_2 Pt_1 titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per i figli nel periodo maggio 2024-gennaio 2025, mediante bonifico bancario in 4 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna da corrispondere rispettivamente entro le date del 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.2025, ed una quinta rata di € 632,00 da corrispondere entro il 5.9.2025 sempre a mezzo bonifico bancario.
8. Le parti concordano che l'Assegno Unico corrisposto dall'INPS con riferimento ai tre figli venga percepito integralmente dalla dr.ssa Pt_1
9. Il padre si impegna a mantenere in essere per i tre figli, rinnovandola alle scadenza, l'assicurazione sanitaria Axa n. 404525162 attualmente in essere.
10. Le parti dichiarano reciprocamente di incondizionatamente rimettere sin d'ora le querele eventualmente da esse l'una contro l'altra presentate sino alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché di reciprocamente accettare sin d'ora incondizionatamente le predette remissioni, con rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso di eventuali spese, impegnandosi a rinnovare senza ritardo queste dichiarazioni, nelle forme eventualmente richieste dalla legge. Ugualmente si impegnano reciprocamente a non opporsi a eventuali richieste di archiviazione per i sopraddetti eventuali procedimenti pendenti, a non esercitarvi attività difensiva e a non costituirsi parte civile.
11. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa anche connessa alla pregressa convivenza matrimoniale.
12. I genitori si danno reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai tre figli minori.
13. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vidigulfo - frazione Vairano (PV) il 31.5.2008 (anno 2008 - atto n.
4 - Parte 2 - Serie A) da Parte_1
e
[...] Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vidigulfo (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 447, p. II, serie B, anno 2008). Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo