Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 535
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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Nel caso in cui il lavoratore subordinato impugni il licenziamento, qualificandolo come individuale, ed il datore di lavoro eccepisca che si tratta di licenziamento collettivo, grava su quest'ultimo l'onere di dedurre e di dimostrare - se siano state contestate - le circostanze di fatto che fondano siffatta qualificazione, consistenti, ai sensi della legge n. 223 del 1991, nell'intimazione di almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni.

Nel rito del lavoro, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente - che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni - rende i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento.

All'autonomia individuale ed a quella collettiva non è consentito di regolare la disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro prevedendo cause estintive del rapporto a tempo indeterminato ulteriori rispetto a quelle contemplate dal codice civile e dalle leggi speciali e, conseguentemente, è nulla, ex art. 1418, cod. civ., la clausola, contenuta nel contratto individuale o nel contratto collettivo di diritto comune, che stabilisca la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 20/04/2005 n° 8202Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 535
Data del deposito : 15 gennaio 2003

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