Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5662
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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Nell'ambito dei licenziamenti intimati per esigenze obiettive dell'impresa, i licenziamenti collettivi, a seguito del recepimento da parte dell'ordinamento italiano (art. 24 legge n. 223 del 1991) dei criteri indicati dalla normativa comunitaria, si distinguono chiaramente dai licenziamenti individuali plurimi, essendo caratterizzati in base alla dimensione occupazionale dell'impresa (più di 15 dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5)e all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti. Nell'ambito di questa disciplina, accertati gli elementi costitutivi della fattispecie (e in particolare l'indicata connessione cronologica dei licenziamenti, tutti determinati da ragioni inerenti all'impresa), è ultronea ogni indagine circa l'esistenza o meno di un programma di ristrutturazione o di stabile e non generico ridimensionamento aziendale, e assume rilievo il mancato espletamento dell' iter procedurale delineato dall'art. 4 della l. n. 223/1991, che comporta l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 300/1970, mentre non è proponibile l'ipotesi di una "conversione" del licenziamento collettivo in licenziamento individuale.

In riferimento ai licenziamenti illegittimi rispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ai fini della liquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore non è necessaria la dimostrazione da parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno. (Fattispecie relativa a licenziamento collettivo dichiarato inefficace per mancato espletamento degli adempimenti procedurali ex art. 4 legge n. 223/1991).

Commentari2

  • 1Licenziamento illegittimo ed alinde perceptum (Cass. n. 3181/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2013

    1. Questione Il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro in relazione ad un episodio contestatogli quale grave insubordinazione e consistito nell'uso di espressioni volgari e minacciose nei confronti del legale rappresentante dell'Azienda datrice di lavoro. La domanda, respinta in primo grado, veniva accolta dalla Corte di appello, affermando che non era configurabile nella specie alcun atto di insubordinazione, poichè la reazione inconsulta del ricorrente era addebitabile ad una sua malintesa modalità di ottemperare ai compiti assegnatigli; una prospettiva, pertanto, esattamente opposta a quella del soggetto che rifiuta di adempiere i propri doveri. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5662
Data del deposito : 8 giugno 1999

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