Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5596
CASS
Sentenza 14 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., o del vizio di motivazione.

I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5596
    Data del deposito : 14 aprile 2001

    Testo completo