Sentenza 14 aprile 2001
Massime • 2
L'interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., o del vizio di motivazione.
I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO COSTRUZIONI DI LO CO & AN s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ODERISI DA GUBBIO 214, presso COLACI REMO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUPERTO CO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'UT DO, elettivamente domiciliato in VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato DENTE, rappresentato e difeso dagli avvocati RODELLI FILIPPO, CARROZZINI MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 11712/98 proposto da:
LO CO titolare della omonima IMPRESA EDILE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODERISI DA GUBBIO 214, presso COLACI REMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUPERTO CO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'UT DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato DENTE, rappresentato e difeso dagli avvocati RODELLI FILIPPO, CARROZZINI MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n. 11713/98 proposto da:
LO AN titolare della omonima IMPRESA EDILE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODERISI DA GUBBIO 214, presso COLACI REMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUPERTO CO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'UT DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato DENTE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARROZZINI MARIO, RODELLI FILIPPO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 986/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 01/04/98 R.G.N. 2614/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato LUPERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso, previa riunione dei fascicoli, per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Lecce, giudice del lavoro, ha respinto le domande di differenze retributive proposte da D'IA LE contro i suoi ex datori di lavoro Gallo MO, Gallo LE, e s.n.c. Gallo Costruzioni di Gallo MO e LE, perché proposte oltre il termine di decadenza convenzionale eccepito dai convenuti, di sei mesi, previsto dall'art. 36 contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili.
Il Tribunale di Lecce, investito dell'appello dal D'IA, in riforma della sentenza pretorile, con sentenza non definitiva 3 marzo/1 aprile 1998 n. 986, ha rigettato l'eccezione di decadenza, rilevando che: a) il contratto collettivo di lavoro invocato non è direttamente applicabile alla controversia, perché nessuna delle parti risulta iscritta alle organizzazioni sindacali firmatarie;
b) la circostanza che il contratto collettivo in questione, insieme con quelli successivi, sia stato posto a base dei conteggi contenuti nel prospetto analitico allegato al ricorso non comporta l'applicabilità integrale di tali contratti, sia per la parte normativa che per quella economica al rapporto de quo.
Il Tribunale riteneva che il contratto collettivo costituisce un punto di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Costit. Sia che le parti siano, tanto che non siano, firmatarie o appartenenti ad organizzazioni firmatarie del contratto collettivo o che lo applichino di fatto. Citava al riguardo il precedente di questa Corte (sent. 4227/1997) - secondo cui il giudice non può determinare la retribuzione spettante al lavoratore in misura inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, invocando un generico riferimento alle condizioni del mercato del lavoro. Concludeva che tale riferimento parametrico tuttavia non presuppone, in mancanza di specifica dimostrazione, che il rapporto sia regolamentato dal sottostante contratto, e che quindi anche la parte normativa di esso sia applicabile al rapporto individuale. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione Gallo MO, Gallo LE, e s.n.c. Gallo Costruzioni di Gallo MO e LE, con tre motivi.
L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
Si devono preliminarmente riunire tutti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2067, 2069, 2070 cod. civ. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata per non avere considerato che il D'IA nel proprio ricorso introduttivo del giudizio aveva invocato anche la parte normativa del contratto collettivo di lavoro degli edili, posto a base del calcolo delle differenze retributive relative ai singoli istituti reclamati, così dimostrando di volervi fare adesione implicita. Essi convenuti, a loro volta, nel costituirsi, non hanno contestato la applicabilità al rapporto della contrattazione collettiva invocata, così realizzando la bilateralità dell'adesione per facta concludentia. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata rilevando che il D'IA, dopo avere invocato, nel ricorso introduttivo del giudizio, l'applicazione del contratto collettivo di lavoro in via diretta e non come parametro, ha omesso, in seguito all'eccezione di decadenza dei convenuti proposta in primo grado, di provare la iscrizione o adesione delle parti al contratto collettivo, sicché è decaduto dalla possibilità di farlo in appello.
Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli del codice civile già invocati con il primo motivo, nonché degli artt. 40, 36 di vari contratti collettivi degli edili, e dell'art. 420 comma 5 c.p.c., (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Rilevano di avere tempestivamente richiesto, con la memoria di costituzione, le prove in ordine al rispetto del C.C.N.L., nella parte in cui alla lettera D), ed hanno sostenuto che il D'IA è stato regolarmente retribuito con una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato ed in ossequio alle paghe contrattuali che emergono dal Contratto Collettivo invocato;
e che l'Impresa Gallo ha sempre rispettato le tariffe contenute nel C.C.N.L., come emerge dai prospetti paga, sottoscritti dal ricorrente, che si riservava di produrre in futuro.
Si deve preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce violazione e falsa applicazione di norme contrattuali. Infatti la interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. Cod. civ. o del vizio di motivazione (Cass. 24 gennaio 1997 n. 714; Cass. 21 aprile 1997 n. 3430; Cass. 16 giugno
1998 n. 5996). Per il resto i motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione.
Gli artt. 2067, 2069 e 2070 cod. civ. invocati dai ricorrenti, sono inconferenti alla problematica specifica della presente causa, e pertanto la censura di violazione di legge basata su di essi, contenuta nel primo motivo, non ha fondamento (sulla inapplicabilità, in particolare, dell'art. 2070 1^ comma cod. civ. alla contrattazione collettiva di diritto comune vedi Cass. sez. Un. 26 marzo 1997 n. 2665). Quanto alle censure del secondo motivo relative al riparto degli oneri probatori, si deve ricordare che la parte che eccepisce una decadenza contrattuale (art. 2965 cod. civ), fatto estintivo del diritto preteso, deve provare (art. 2697 2^ comma cod. civ.) l'applicabilità del contratto che la prevede.
I ricorrenti, pur senza citare l'art. 416 c.p.c., ritengono in sostanza che l'oggetto della prova, a carico del datore di lavoro in quanto intende avvalersi della clausola di decadenza contrattuale, e cioè i facta concludentia costituiti dalla costante e prolungata applicazione del contratto collettivo in azienda ai singoli rapporti (Cass. 16 gennaio 1996 n. 319; Cass. 3 agosto 2000 n. 10213), sia già acquisito al processo, in forza del principio di non contestazione, in quanto il lavoratore ricorrente, nella prima difesa utile dopo la proposizione dell'eccezione di decadenza, non avrebbe contestato il presupposto di quella eccezione, e cioè l'applicabilità al rapporto del contratto collettivo contenente la clausola di decadenza convenzionale. Riportano brani della memoria di replica del lavoratore all'eccezione, dal quale risulterebbe che egli ha dedotto l'inadempimento del contratto collettivo, non la sua inapplicabilità.
Essi cioè fanno derivare il fatto sostanziale della adesione implicita di entrambe le parti del rapporto individuale di lavoro al contratto collettivo dal fatto processuale della non contestazione. Il motivo non è fondato, per le seguenti gradate ragioni. I ricorrenti intendono avvalersi del costante insegnamento di questa Corte secondo cui i contratti collettivi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (cfr. ex plurimis: Cass. 319/1996 cit.; Cass. 30 gennaio 1992 n. 976; Cass. 5 marzo 1992 n. 2665; Cass. 6 novembre 1990 n. 10654; Cass. 7 giugno 1984 n. 3440; Cass. 5 aprile 1983 n. 986). Ma la parte che intende avvalersi del contratto collettivo, non assolve gli oneri allegatori e probatori dei quali è onerata (vedi supra), mediante l'invocazione di una clausola contrattuale (quella sulla decadenza), bensì ha l'onere di allegare e provare la recezione implicita, e cioè i fatti materiali, anteriori al processo, dai quali essa desume l'applicabilità altresì della decadenza contrattuale.
A tale riguardo, i ricorrenti dimenticano che questa Corte ha altresì precisato che non è sufficiente a concretizzare una adesione implicita idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso (Cass. 319/1996 cit.; Cass. 27 giugno 1986 n. 4303), o la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione soltanto di alcune clausole di tale contratto. Sicché risulta infondata anche la seconda parte del primo motivo, con la quale i ricorrenti pretendono che il semplice riferimento alle tariffe contrattuali implichi l'affermazione da parte del lavoratore ricorrente della recezione implicita del contratto collettivo di lavoro.
Infine il principio di non contestazione invocato non è pertinente al caso di specie, avendo il lavoratore contestato l'assunto di controparte, come risulta da quanto riferito dagli stessi ricorrenti. Infatti, mentre in generale l'eccezione di inadempimento implica il riconoscimento dell'obbligazione che si lamenta appunto inadempiuta, quando si controverte invece sulla stessa esistenza della fonte obbligatoria (nella specie la recezione implicita di un contratto collettivo), il fatto materiale dal quale si vuole desumere la volontà negoziale, avente lo stesso effetto della iscrizione alle associazioni stipulanti, è costituito proprio dalla sua costante applicazione, e cioè dal suo adempimento, sicché la doglianza di inadempimento del contratto collettivo, effettuata dal resistente in primo grado, si risolve, all'esito di una corretta interpretazione, nella contestazione della sua applicazione e quindi nella negazione che sussista il presupposto per l'applicabilità della clausola di decadenza.
A fronte di tale replica del lavoratore, il datore di lavoro avrebbe potuto provare il fatto storico della recezione del contratto collettivo di lavoro solo con la prova positiva, testimoniale o anche documentale, dei facta concludentia, che difatti egli ha richiesto in via subordinata, riservandosi di produrre le buste paga;
ed in questa sede si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori (terzo motivo).
Si deve osservare al riguardo, e salvo quanto cennato supra sulla sufficienza della prova, che, nel rito del lavoro ed in sede di merito, la prova documentale non può consistere nella promessa del futuro deposito di documenti (art. 416 3^ comma c.p.c.), mentre in sede di legittimità il ricorrente che denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di Cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Sez. un. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 30 ottobre 1998 n. 10897; Cass. 2 novembre 1998 n. 10913). La doglianza è pertanto inammissibile. Il ricorso va nel suo complesso respinto.
Sussistono giusti motivi, in relazione al carattere non definitivo della sentenza impugnata, per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 4 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2001