Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11899 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SF ION LATORO1189 9/03 Lavoro Composta dagli Ill.mi Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 13832/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 25781 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 08/10/02 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IPPOLITO PALMA;
- intimata avversO la sentenza n. 769/99 del Tribunale di -CATANZARO, depositata il 22/06/99 R.G.N. 355/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 8920 ¡ udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio -1- CELENTANO;
udito il P.M Generale Dott. il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per primo motivo ed assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Cosenza, depositato il 10 marzo 1994, la signora Palma OL, premesso che il Ministero dell'Interno le aveva tardivamente pagato i ratei della prestazione a lei spettanti quale invalida civile, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento della somma corrispondente alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali a far data dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa. L'opposizione al decreto ingiuntivo, tempestivamente proposta dal Ministero, veniva accolta dal Pretore con sentenza del 14 febbraio 1996. Il Pretore riteneva fondata la eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'opponente. L'appello della signora OL, cui resisteva il Ministero dell'Interno, veniva accolto dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 12 aprile/22 giugno 1999. I giudici di secondo grado ritenevano, diversamente dal primo giudice, che il credito per interessi e svalutazione monetaria su somme spettanti per prestazioni previdenziali o assistenziali è soggetto a prescrizione decennale;
che tale termine decorre soltanto dalla data in cui la prestazione è stata liquidata in favore del beneficiario;
che, nel caso in esame, la prestazione era stata erogata il 1° marzo 1989, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato il 13 luglio 1994; che, avendo il Ministero dell'Interno eccepito, nel primo grado del giudizio, solo la prescrizione quinquennale, per il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., l'accoglimento dell'opposizione non avrebbe potuto, in ogni caso, essere pronunciata per l'intervenuta prescrizione decennale;
che, anche a 3 voler ritenere che la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'insorgenza del diritto alla liquidazione del beneficio, il Ministero dell'Interno, cui incombeva il relativo onere, non aveva dato prova del momento di tale insorgenza e, quindi, del decorso di dieci anni da essa. Il Tribunale, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannava il Ministero al rimborso, in favore della appellante, della metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensando la residua metà. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, il Ministero dell'Interno. La signora OL non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la difesa del Ministero ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale e non quella quinquennale, non tenendo presente che i ratei arretrati erano stati liquidati in data 1.3.1989; doveva operare, pertanto, la prescrizione quinquennale, essendo quella decennale operativa solo per i ratei illiquidi. A nulla rileverebbe che gli accessori non erano stati liquidati, essendo gli stessi comunque liquidabili in base a parametri oggettivi. Con il secondo ed il terzo motivo la difesa del Ministero denuncia, in subordine, violazione degli artt. 2946 e 2935 c.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). 4 Assume che, anche volendo aderire all'orientamento che ritiene applicabile la prescrizione decennale, i crediti azionati sarebbero in buona parte caduti in prescrizione. Rileva che erroneamente il Tribunale ha fatto decorrere la prescrizione dalla data di liquidazione dei crediti per importo capitale, atteso che tale liquidazione non ha valore di atto di riconoscimento di debito se non nei limiti di quanto corrisposto, e che il mancato intervento del provvedimento in sede amministrativa nei termini di legge ben avrebbe potuto rendere immediatamente azionabile il diritto in sede giurisdizionale. Di conseguenza, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il 13.7.1994, sarebbero esclusi dalla prescrizione decennale solo gli accessori relativi ai ratei maturati successivamente al 13.7.1984. Il primo motivo di ricorso non è fondato. È sufficiente richiamare, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "nella disciplina dei crediti previdenziali ed assistenziali determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 (ed anteriore a quella derivante dall'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, 1. n. 412 del 1991), gli interessi e la rivalutazione costituiscono componente essenziale dell'obbligazione, con la una conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito base, e quindi, in particolare - per i crediti di tipo pensionistico, compresi quelli correlati all'invalidità civile - della prescrizione decennale, ogni qual volta manchi la liquidità del credito (intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento anche relativamente alla - del procedimento amministrativo di sola parte residua del credito - 5 liquidazione della spesa: cfr. l'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 e Corte Cost. n. 283 del 1989). La prescrizione relativa agli accessori, peraltro, comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale, e quindi, quanto alla pensione di invalidità civile, dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, in riferimento al primo rateo, e, in relazione agli altri, dalla scadenza di ciascuno di essi" (Cass., 26 luglio 2000 n. 9825; Il secondo ed il terzo motivo, con i quali si censura la decorrenza della prescrizione, come determinata dal Tribunale, non sono però ammissibili. I giudici di appello, infatti, hanno riformato la decisione di primo grado sulla scorta di varie argomentazioni, ciascuna idonea a sorreggere la decisione. Dopo aver ritenuto applicabile la prescrizione decennale e non la quinquennale, hanno, infatti, osservato: a) che il termine prescrizionale decennale decorre soltanto dalla data in cui la prestazione è stata liquidata (senza gli accessori), non potendo il beneficiario, prima di tale data, lamentare un inadempimento dell'amministrazione in ordine agli interessi e alla rivalutazione;
b) che, avendo il Ministero dell'Interno eccepito nel primo grado del giudizio esclusivamente la prescrizione quinquennale del credito azionato, per il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., l'accoglimento dell'opposizione non avrebbe, in ogni caso, potuto essere pronunciata per l'intervenuta prescrizione decennale del credito medesimo;
c) che, anche a voler ritenere che la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'insorgenza del diritto alla liquidazione del beneficio, il Ministero dell'Interno, cui incombeva l'onere, non aveva dato prova del momento di tale insorgenza e, quindi, del decorso del termine di 6 dieci anni da essa. Il Ministero dell'Interno ha, in via subordinata, censurato, con il secondo e terzo motivo, la prima e la terza argomentazione, deducendo che l'intervenuta liquidazione del credito per importo capitale in sede amministrativa non ha l'effetto di atto di riconoscimento di debito, con conseguente effetto interruttivo del termine prescrizionale, poiché il riconoscimento, ricollegabile alla liquidazione del credito, non può esplicare tale effetto se non nei limiti di quanto corrisposto;
e che l'azione giudiziaria per l'intero credito (comprensivo degli accessori) poteva essere proposta fin dal momento del mancato intervento del provvedimento amministrativo nei termini legislativamente previsti. Non è stata, però, censurata la argomentazione di cui alla lettera b), sulla non accoglibilità, in ogni caso, della eccezione di prescrizione decennale, per essere stata, in primo grado, tempestivamente proposta solo l'eccezione di prescrizione quinquennale. La mancata censura di tale argomentazione comporta l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo, atteso che, quando una decisione è sorretta da una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sostenerla, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione relativo all'altra o alle altre, atteso che l'eventuale fondatezza delle censure proposte non potrebbe, comunque, portare all'annullamento della sentenza impugnata (Cass., 22 giugno 2000 n. 8517; 12 maggio 1999 n. 4687; 17 aprile 1996 n. 3640). In conclusione il primo motivo va rigettato, mentre il secondo ed il terzo vanno dichiarati inammissibili.
7 - Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio, attesa la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo;
nulla per le spese. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2002. Icons. estensore Il Presidente"/b /77 fith Wellenmay IL CANCELLIERE welle Depositato in Cancelleria loggi, 6 AGO. 2003, FLCANCELLIER A T S O P M I A D E T N E S E 0 8 0