Sentenza 22 dicembre 2023
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- 1. G. Alemanna | Scioglimento del cumulo delle pene e sospensione dell’ordine di esecuzionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. Sez. I, sent. 30 maggio 2025 (dep. 12 agosto 2025), n. 29469, Pres. Casa, Est. Magi Leggi la sentenza 1. Con la sentenza n. 29469/2025 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di scioglimento del cumulo delle pene, alcune delle quali riferite a cosiddetti reati ostativi (art. 4-bis ord. penit.), ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione. La sentenza merita alcune brevi riflessioni, essendo il tema più frequentemente vagliato da dottrina e giurisprudenza con riferimento all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, anziché all'istituto di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p. 1.1. Nel caso di specie, il pubblico ministero procedente in sede …
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Cass. Sez. I, sent. 30 maggio 2025 (dep. 12 agosto 2025), n. 29469, Pres. Casa, Est. Magi 1. Con la sentenza n. 29469/2025 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di scioglimento del cumulo delle pene, alcune delle quali riferite a cosiddetti reati ostativi (art. 4-bis ord. penit.), ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione. La sentenza merita alcune brevi riflessioni, essendo il tema più frequentemente vagliato da dottrina e giurisprudenza con riferimento all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, anziché all'istituto di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p. 1.1. Nel caso di specie, il pubblico ministero procedente in sede esecutiva aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2023, n. 51412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51412 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, su richiesta della locale Procura generale, la revoca dell'indulto concesso ai sensi dell'art. 1, legge n. 241 del 2006, in relazione alla pena di 2 anni di reclusione inflitta per il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., avendo OL riportato, il 16 dicembre 2019, una nuova condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., consumato dal 1997 al 2011; e ha, al contempo, rigettato le richieste difensive di sospensione del provvedimento di cumulo del Procuratore generale del 29 settembre 2022 e dell'ordine di esecuzione, avendo OL interamente espiato la pena inflitta per il delitto associativo ed essendo la pena di 2 anni di reclusione inflitta dal Tribunale ,39JJ Penale Sent. Sez. 1 Num. 51412 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 01/12/2023 di Roma, oggetto di revoca dell'indulto, di entità tale da consentire la sospensione dell'esecuzione, previo scioglimento del cumulo. Secondo la Corte territoriale, infatti, la decisione sullo scioglimento del cumulo o sulla sospensione dell'ordine di esecuzione doveva ritenersi di competenza del Tribunale di sorveglianza. 2. OL ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Stellato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 cod. pen., 656, 663 e 665 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello, investita dalla difesa dinnanzi all'inerzia del Procuratore generale rispetto alla istanza di revoca e/o scioglimento del cumulo e alla sospensione dell'esecuzione, abbia ritenuto competente a decidere il Tribunale di sorveglianza in violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto essere letto in conformità con un principio generale di favor libertatis. L'articolo richiamato, al comma 9, lett. b), prevede che, nel caso in cui il condannato si trovi in stato di custodia cautelare e in cui sopravvenga il titolo esecutivo in ordine al reato medesimo, l'espiazione della pena prosegua nelle medesime modalità, lasciando invece alla disciplina generale dettata dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. l'opposta ipotesi in cui il titolo riguardi reato diverso, non ostativo e in relazione al quale non vi sia misura alcuna. La Corte di appello non affronterebbe il tema in maniera concreta, non provvedendo allo scioglimento del cumulo, pur essendo possibile ricorrere al giudice dell'esecuzione ogni volta che la considerazione unitaria del titolo esecutivo possa pregiudicare la situazione giuridica del condannato a causa di preclusioni normative apparentemente non superabili (cfr. Corte cost. sentenza n. 361 del 1994). Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto farsi carico dei limiti del provvedimento del Procuratore generale, considerato che OL aveva espiato già la parte di pena relativa al delitto ostativo, sicché egli avrebbe potuto revocare e/o sospendere il titolo, ovvero provvedere alla scioglimento del cumulo, senza rimettere la decisione al Magistrato di sorveglianza, dal momento che le questioni dedotte non afferivano né ai benefici penitenziari né alle misure alternative alla detenzione, ma riguardavano il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti e la erronea mancata sospensione dell'esecuzione della condanna oggetto della revoca dell'indulto. Preso atto della fondatezza delle questioni poste dalla difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto sciogliere il cumulo, consentendo al condannato di accedere alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui alla sentenza interessata dalla revoca dell'indulto. 2 3. In data 15 novembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Va premesso che in base al principio dell'unitarietà dell'esecuzione, sancito dagli artt. 73, 76 e 80 cod. pen., tutte le pene della stessa specie debbono essere poste in esecuzione contemporaneamente (tra le molte, Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Bitri, Rv. 280650 - 01), né l'ordinamento giuridico non prevede in alcun modo la possibilità di emettere distinti ordini di espiazione delle sanzioni ricomprese nell'ambito dell'esecuzione congiunta o cumulata. Deve nondimeno osservarsi che in caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto inflitte per delitti che comportino, ai sensi dell'art.
4-bis Ord. pen., l'esclusione o la limitazione delle misure alternative alla detenzione, la giurisprudenza ritiene che debba ammettersi la possibilità dello .ise • scioglimento virtuale del cumulo, ma ciò ai sòildella determinazione del momento in cui, avvenuta l'espiazione delle pene relative a detti delitti, l'esclusione o la limitazione non debbano più operare (Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dep. 2016, Giacomi, Rv. 265987 - 01). E' indirizzo consolidato, infatti, quello secondo cui può farsi luogo alla sospensione del titolo, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., previa virtuale scissione delle pene in esso comprese, qualora le pene riferibili ai reati ostativi possano considerarsi già espiate in virtù dell'imputazione di periodi di custodia cautelare, o di presofferti senza titolo, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23902 del 16/04/2013, El Janati, Rv. 256139 - 01; Sez. 1, n. 24981 del 31/05/2005, De Carlo, Rv. 231667 - 01; Sez. 1, n. 22479 del 16/04/2002, Capasso, Rv. 222524 - 01). 3. Tuttavia, nel caso di specie correttamente il Pubblico ministero ha emesso il nuovo cumulo in accordo con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dal beneficio caducato, perché la pur necessaria pronuncia giudiziale ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo (Sez.
1. n. 23457 del 24/01/2011, Ianni, Rv. 250419 - 01; Sez. 1, n. 23419 del 9/04/2015, Attanasio, Rv. 263966 - 01). E altrettanto correttamente, lo stesso Pubblico ministero all'atto dell'espiazione della pena inflitta per il primo titolo, in data 5 ottobre 2022, non ha disposto lo scioglimento del cumulo e la sospensione della pena inflitta con il 3 titolo interessato dalla revoca dell'indulto. Va, infatti, evidenziato che, secondo quanto prospettato nello stesso ricorso e in ogni caso confermato dagli atti accessibili alla cognizione di questo Collegio, al momento della emissione del nuovo provvedimento di cumulo, OL si trovava detenuto in esecuzione della sentenza n. 9022/2019 emessa il 16 dicembre 2019 dalla Corte di appello di Napoli, divenuta definitiva in data 10 luglio 2022. Tale condizione, dunque, non gli avrebbe comunque consentito di beneficiare di quanto richiesto, tenuto conto del consolidato principio secondo cui la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo (tra le tante, Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Wahid, Rv. 283688 - 01; Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Di Marzo, Rv. 267325 - 01; Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di Marzo, Rv. 244652 - 01; Sez. 1, n. 9213 del 31/01/2008, Mrhinnrhi, Rv. 239218 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 1 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente