Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
In tema di esecuzione delle pene brevi, dovendo trovare applicazione il principio della scindibilità del cumulo ogniqualvolta da essa possano derivare conseguenze favorevoli per il condannato, deve ritenersi che il divieto di sospensione dell'esecuzione sancito dall'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. nel caso di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., non operi, in presenza di una condanna per delitti uniti per continuazione, allorché la pena residua da espiare sia riferibile soltanto a reato non compreso fra quelli di cui al citato art. 4 bis ord. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 22479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22479 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/04/2002
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1588/2002
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 029904/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS SE N. IL 12/04/1961;
avverso ORDINANZA del 26/04/2001 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fari o IANELLI, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 26 aprile 2001 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da AS IU diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 656 co. 5^ c.p.p., la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione costituente il residuo di quella di anni cinque di reclusione e lire quattro milioni di multa inflitta con sentenza della succitata corte del 7 ottobre 1999 per i reati, unificati per continuazione di detenzione e porto illegale di pistola, ricettazione di due autovetture, violazione di domicilio e rapina pluriaggravata.
La corte affermava che, ai sensi del nono comma dell'art. 656 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione a norma del quinto coma del citato articolo non può essere disposta, tra le altre ipotesi, nei confronti dei condannati per i reati di cui all'art.
4 - bis della legge 26.7.1975 n. 354, tra i quali è compreso quello di cui all'art. 628 co. 3^ c.p. per il quale il AS era stato condannato con la sentenza posta in esecuzione.
Rilevava, inoltre, che la pena non era stata interamente espiata in regime di presofferta custodia cautelare.
2. Ricorre per cassazione il AS, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 656 co. 5^ 9^ e 10^ stesso codice, 4 - bis legge 26.7.1975 n.354 e 96 d.p.r. 230/1990), asserendo:
a) che ove si fosse proceduto alla scissione del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato e alla successiva imputazione di presofferto e del condono ex d.p.r. 394/1990 alla pena - base relativa al delitto di rapina aggravata, tale operazione avrebbe prodotto l'effetto di neutralizzare l'operatività del divieto di cui all'art. 656 co. 9^ lett. a) c.p.p., avendo l'odierno ricorrente, per il reato ostativo, interamente scontato la condanna, sicché sarebbe stato possibile concedere la sospensione dell'esecuzione della porzione di pena applicata in aumento ex art.81 cpv. c.p. in quanto inferiore ai tre anni di reclusione;
b) che l'unica interpretazione possibile del nono comma dell'art. 656 co. 9^ c.p.p. è quella ricavabile dal combinato disposto con gli artt. 47 co. 4^ dell'ordinamento penitenziario e 96 del relativo regolamento, che porta al risultato di affermare che anche nei casi di esecuzione di condanna per reati ostativi ex art.
4 - bis legge 354/1975 la stessa va sospesa allorquando il condannato si trovi,
come nella specie, in stato di libertà; altrimenti opinandosi, infatti, si verrebbe a creare una disparità di trattamento con i soggetti che, in stato di custodia cautelare mediante arresti domiciliari al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna, possono fruire a norma dell'art. 656 co. 10^ c.p.p. della sua sospensione.
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Nella requisitoria, che viene qui letteralmente trascritta, formulata dal procuratore generale della Repubblica preso questa Corte sono state fatte le seguenti osservazioni: "Occorre preliminarmente prendere posizione sulla questione se sia possibile in linea teorica la scomposizione del cumulo giuridico in funzione della imputazione della presofferta detenzione cautelare alla sola condanna relativa al reato ex art. 628 co. 1^ e 3^ cod. pen., che è compreso nel novero di quelli cui si riferisce il divieto di sospensione sancito dall'art. 656 co. 9^ lett. a) cod. proc. pen., in modo da considerare espiata per prima la pena che per esso è stata comminata. In generale va osservato che il cumulo materiale o giuridico si risolve sostanzialmente nella determinazione di una pena unica per ogni effetto giuridico, la quale in ogni momento della sua espiazione deve intendersi riferita a tutte le condanne e non ad una o alcuna di esse.
Questa "regula juris" è stata mitigata nella sua rigorosa applicazione dal nuovo orientamento venutosi a delineare nella giurisprudenza di legittimità (cfr., SS.UU., 30.6.1999, Ronga), che è favorevole ad ammettere la scindibilità del cumulo ogni qual volta da tale operazione e dal separato esame delle singole componenti che concorrono a formare la pena unica possa derivare per il condannato qualche vantaggio ed egli abbia interesse ad ottenerlo, non essendo concepibile che l'unificazione dei reati e delle pene possa tradursi in situazione di pregiudizio nei suoi confronti. Tale principio, che è stata enunciata nella richiamata sentenza per dirimere un contrasto sulla insorta questione concernente la legittimità o meno dello scioglimento in sede esecutiva del cumulo giuridico conseguente al riconoscimento della continuazione criminosa ai fini della imputazione della parte di pena già scontata alla condanna per delitto ostativo alla concessione di misure alternative alla detenzione e di altri benefici penitenziari, deve considerarsi valido sotto la diversa angolatura che qui interessa, posto che non si vede per quale motivo esso non potrebbe trovare applicazione pure nel caso in cui dall'accertamento dell'avvenuta espiazione di una pena, ricompresa nel cumulo sin dall'origine, e dalla possibilità di riferirla a quella inflitta per uno dei reati indicati nell'art. 656 co. 9^ lett. a) cod. proc. pen., dipenda la rimozione del limite preclusivo stabilito da tale norma all'ammissione del condannato, nei cui confronti non sussista altra condizione impeditiva al regime di sospensione dell'esecuzione della pena residua.
Nell'alveo di quel principio, affermato sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1994, il proposto quesito deve trovare la sua logica e coerente soluzione, non sussistendo alcun ostacolo di natura tecnica o di carattere giuridico alla scomposizione della pena unica qualora da tale operazione consegua la possibilità di ritenere eseguite per prime le condanne ostative, così da rendere inefficace il divieto di cui sopra al solo scopo di consentire che per quella parte della pena cumulata che rimane da scontare, purché non eccedente i tre anni di reclusione, il condannato, il quale si trovi in stato di libertà, possa fruire della sospensione ex art. 656 co. 5^ cod. proc. pen., altrimenti preclusa.
Lo stesso criterio di scelta dell'imputazione più favorevole vale anche quando si tratta di applicare benefici indulgenziali. Nella fattispecie, però, la scissione del cumulo giuridico, quale operazione propedeutica e strumentale al processo di integrale imputazione del presofferto e del condono alla sola pena inflitta per il reato di rapina, non poteva fare conseguire il risultato voluto. Ed invero, l'assunto del ricorrente di avere scontato in custodia cautelare (che ha avuto durata pari a mesi sette e giorni 15) l'intera pena relativa al reato ostativo, decurtata di un terzo per effetto del condono ex d.p.r. 394/90, è palesemente erroneo, essendo evidente che nel residuo da espiare (calcolato in anni due mesi quattro e giorni 15) è compresa una parte di detta pena oltre l'intero aumento per la continuazione (mesi sei di reclusione). Consegue che nel momento in cui venne emesso l'ordine di esecuzione la sospensione non poteva essere concessa per la preclusione sancita dall'art. 656 co. 9^ lett. a) cod. proc. pen., la quale è correlata alla tipologia di alcune fattispecie criminose - quelle indicate nell'art.
4 - bis ord. pen. - che normalmente presuppongono, salvo che non risulti diversamente, l'inserimento o la contiguità con strutture delinquenziali organizzate.
Tale preclusione, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, opera anche nei riguardi dei condannati agli arresti domiciliari al sopraggiungere della condanna per uno dei reati suddetti, i quali debbono essere tradotti in carcere, non potendo rimanere nello stato in cui si trovano, sicché non sussiste la segnalata diseguaglianza di trattamento rispetto ai condannati in libertà (come il Capasso), essendo gli uni e gli altri assoggettati allo stesso regime giuridico per quanto attiene ai divieri di sospensione.
Dai suesposti rilievi restano superate le censure di violazione di legge formulate nei successivi motivi di ricorso, il cui contenuto, peraltro, è di difficile comprensione, difettando di chiarezza espositiva.
P.T.M chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenti statuizioni accessorie ".
La Corte, ritenuto che quanto esposto dal requirente procuratore generale sia esente da errori di diritto o da vizi logico - giuridici, ne fa proprio il contenuto, decidendo in conformità. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di sanzione pecuniaria, meglio indicata in dispositivo, in considerazione della evidente pretestuosità giuridica del gravame proposto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002