Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di concessione della liberazione anticipata speciale, lo scioglimento virtuale del cumulo adottato in presenza di pene concorrenti, finalizzato a verificare se il condannato abbia già espiato la pena inflitta per i reati ostativi alla concessione del beneficio, previsti dall'art. 4 bis ord. pen., non può realizzarsi imputando alla parte di pena ancora da espiare la frazione sanzionatoria riferibile a detti reati ostativi, bensì imputando per prima al periodo già sofferto la frazione riferibile a tali reati.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 6 dicembre 2019 (reg. ord. n. 59 del 2021), pervenuta a questa Corte il 12 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possano essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter del codice penale (violenza sessuale e violenza sessuale aggravata) solo sulla base dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2015, n. 6817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6817 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
6 8 1 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE Presidente SENTENZA N. 2866/2015 Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - N. 55621/2014- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI LO N. IL 27/05/1976 avverso l'ordinanza n. 7619/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 18/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCESCO SALZANO, che ha cent l'annullamento con wuuso dell' ordonanta difiguraties Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 18.11.2014, ha rigettato il reclamo proposto da CO DA avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza in sede aveva negato il beneficio della liberazione anticipata speciale per il periodo 11.02.2011-11.08.2014, in considerazione del fatto che la pena detentiva espiata nei semestri indicati in forza del provvedimento di cumulo (di complessivi anni 8 mesi 3 di reclusione, al netto del presofferto) emesso il 3.07.2014 dal pubblico ministero di Velletri comprendeva anche condanne per il delitto di rapina aggravata, ostative del beneficio ai sensi del combinato disposto degli artt.
4-bis ord.pen. e 4 D.L. n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014; il Tribunale escludeva che lo scioglimento virtuale del cumulo delle pene relative alle condanne già scontate potesse valere a imputare esclusivamente alla parte di pena ancora da espiare la preclusione alla fruizione della liberazione anticipata speciale derivante dai reati ostativi.
2. Ricorre per cassazione CO DA, personalmente, lamentando violazione di legge, in relazione all'art. 4 D.L. n. 146 del 2013, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce che i provvedimenti di cumulo delle pene in forza dei quali era ininterrottamente detenuto dall'11.02.2011 comprendevano anche condanne per reati non ostativi, nella misura complessiva di 13 mesi di reclusione, che dovevano ritenersi già interamente espiate alla data - 3.07.2014 - in cui era stato emesso l'ordine di esecuzione in corso da parte del pubblico ministero di Velletri, che aggiungeva ai cumuli precedenti la pena ulteriore di anni 7 mesi 6 di reclusione oggetto della condanna di cui alla sentenza in data 21.09.2012 del GIP del Tribunale di Velletri pronunciata per tre rapine - ostative ex art.
4-bis ord.pen. - unificate in continuazione;
deduce di non aver chiesto lo scioglimento virtuale del cumulo delle pene a suo carico, ma di essersi limitato a sollecitare la presa d'atto che, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione per tale ultima condanna, le pene per i reati - ostativi e non ostativi - oggetto del cumulo precedente erano state completamente espiate, e dunque non sussistevano ostacoli al riconoscimento della liberazione anticipata speciale per i semestri nei quali era stata espiata la parte di pena riferibile ai reati non inclusi nella previsione dell'art.
4-bis ord.pen.. 3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
2. Secondo la stessa prospettazione del ricorrente, il CO è detenuto senza soluzione di continuità dall'11.02.2011 in forza di più sentenze di condanna سا 1 emesse nei suoi confronti per una serie di reati, anche di natura ostativa ex art.
4-bis ord.pen. del beneficio della liberazione anticipata speciale, che sono stati commessi prima dell'inizio della detenzione costituente espiazione delle pene inflitte con le sentenze stesse. Di conseguenza, il CO risulta (attualmente) detenuto in forza di un unico rapporto esecutivo, nell'ambito del quale il provvedimento di cumulo delle pene da ultimo emesso il 3.07.2014 dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, che comprende la condanna alla pena detentiva di anni 7 mesi 6 di reclusione inflitta con l'ultima sentenza passata in giudicato (quella pronunciata il 21.09.2012 dal GIP del Tribunale di Velletri per tre rapine aggravate), costituisce un aggiornamento del cumulo precedente del 19.12.2013 emesso dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, e non un nuovo ed autonomo titolo esecutivo, proprio perché la carcerazione alla quale il condannato soggiace dall'11.02.2011 non è stata interrotta dalla commissione di nuovi reati con conseguente necessità di procedere alla formazione di distinti provvedimenti di cumulo (Sez. 1 n. 7762 del 24/01/2012, Rv. 252078; Sez. 1 n. 45775 del 2/12/2008, Rv. 242574), ma si riferisce interamente a reati antecedenti, ancorchè giudicati con sentenze pronunciate e divenute irrevocabili in tempi diversi e successivi. La posizione del condannato non è infatti influenzabile da eventi casuali come le diverse date di emissione, di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze pronunciate nei suoi confronti, di tal che la nuova pena da espiare sopravvenuta in forza di una condanna successiva emessa per reati comunque precedenti - l'inizio dell'esecuzione penale deve essere cumulata a quella in corso di espiazione (e in parte già scontata) per gli altri reati già giudicati, dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati e alla loro anteriorità rispetto ai periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite prima delle altre (Sez. 1 n. 2932 del 20/05/1998, Rv. 210774).
3. Questa Corte ha da tempo affermato il principio per cui, qualora il condannato stia espiando la pena in esecuzione di un cumulo materiale di pene concorrenti irrogate con sentenze diverse, alcune (soltanto) delle quali siano state inflitte per delitti che, ai sensi dell'art.
4-bis ord.pen., comportano l'esclusione o la limitazione dell'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari, il cumulo è suscettibile - in via di principio - di essere sciolto, al fine di determinare il momento in cui deve ritenersi avvenuta l'espiazione delle pene relative ai delitti ostativi, con conseguente cessazione del divieto (o della limitazione) alla fruizione dei benefici per quanto riguarda la pena residua ancora سلامت da scontare (Sez. 1 n. 15954 del 18/03/2009, Rv. 243316; Sez. 1 n. 2529 del 2 26/03/1999, Rv. 213354). -Il principio che costituisce coerente esplicazione dell'esigenza di evitare che la tempestiva formazione del provvedimento di cumulo delle pene da espiare si traduca in un'irragionevole disparità di trattamento per il condannato, rispetto all'eventualità che fattori meramente casuali (come quelli, sopra indicati, dovuti alle diverse date di passaggio in giudicato e di messa in esecuzione delle sentenze di condanna) comportino invece l'espiazione in tempi diversi delle pene scaturenti dalle singole condanne, in virtù di distinte esecuzioni anziché di un rapporto esecutivo unico come previsto dall'art. 663 del codice di rito - è stato ribadito da questa Corte anche con specifico riferimento alla verifica dell'operatività della condizione ostativa alla concessione della liberazione anticipata speciale introdotta dall'art. 4 della legge n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, affermando la conseguente necessità di procedere alla scissione del cumulo delle pene concorrenti in corso di esecuzione, agli effetti di accertare se il condannato, nei semestri ai quali si riferisce l'istanza di ammissione al beneficio, fosse o meno in espiazione di pena per taluno dei reati di cui all'art.
4-bis ord.pen. (Sez. 1 n. 53781 del 22/12/2014, Rv. 261582; Sez. 1 n. 1655 del 22/12/2014, Rv. 261986; Sez. 1 n. 3130 del 19/12/2014, Rv. 262062).
4. La verifica che il Magistrato di sorveglianza (e il Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo ex art. 69-bis ord.pen.) è chiamato a compiere, allorchè - come nel caso in esame la parte più rilevante della pena complessiva da espiare - risultante dal provvedimento di cumulo derivi da reati ostativi ex art.
4-bis ord.pen., deve necessariamente seguire il criterio per cui deve intendersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo, e dunque, nella fattispecie, quella irrogata per i reati che non consentono la fruizione della liberazione anticipata speciale (Sez. 5 n. 40846 del 20/09/2004, Rv. 230122; Sez. 1 n. 613 del 25/01/1999, Rv. 212738), costituiti dalle rapine aggravate ex art. 628 terzo comma cod. pen. oggetto delle condanne, incluse nel cumulo, inflitte al ricorrente con le sentenze 26.06.2013 della Corte d'appello di Roma e 21.09.2012 del GIP del Tribunale di Velletri. Si tratta di un'interpretazione che questa Corte Suprema (Sez. 1 n. 613 del 1999, citata) ha ritenuto coerente al principio sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 361 del 1994, laddove, escludendo che la disciplina dell'art.
4- bis ord.pen. abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l'intero rapporto esecutivo a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione, impone di verificare se il condannato abbia già espiato la pena inflitta per il reato ostativo, al fine di stabilire se sia venuta meno la condizione impeditiva dell'accesso al beneficio penitenziario per la residua سنا 3 frazione di pena ancora da scontare.
5. Alla stregua dei principi che precedono, la sussistenza della condizione ostativa ex art.
4-bis ord.pen. alla fruizione del beneficio della liberazione anticipata speciale per i periodi di pena già espiata dal CO dall'11.02.2011 all'11.08.2014 è stata dunque correttamente affermata dall'ordinanza gravata, in quanto l'operazione di scioglimento virtuale del cumulo delle pene attualmente in esecuzione di complessivi anni 8 mesi 3 di reclusione (al netto del presofferto) rende evidente che la pena espiata nei predetti semestri non esaurisce quella imputabile alle condanne per i reati ostativi di rapina aggravata. Lo stesso ricorrente, del resto, non invoca la scissione del cumulo risultante dal provvedimento emesso il 3.07.2014 dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (che è destinata inevitabilmente a dare esito negativo in ordine alla spettanza del beneficio richiesto), ma pretende di imputare ai semestri pregressi - per prima - la frazione di pena riferibile ai reati non ostativi, in particolare quelli compresi nel cumulo inizialmente formato il 19.12.2013 dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, sulla base di un'operazione, che postula una sorta di "scivolamento", del tutto arbitrario, ai semestri successivi della pena riguardante le rapine aggravate, che si pone in aperto contrasto coi principi che regolano la materia elaborati da questa Corte Suprema, e si rivela perciò priva di fondamento.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Presidente Mturo Enrico Giuseppe Sandrini Свидя DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 FEB 2016 IL ER EF PE