Sentenza 31 maggio 2005
Massime • 1
In osservanza del principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione di benefici penitenziari, deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., qualora, pur comprendendo il medesimo anche una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, detta pena possa considerarsi già espiata in custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2005, n. 24981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24981 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 31/05/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2211
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 040775/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CA TT N. IL 30/11/1974;
avverso ORDINANZA del 06/10/2004 GIP TRIBUNALE di FORLÌ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello: annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 6-10-2004 il G.I.P. del Tribunale di Forlì rigettava l'istanza proposta da De AR OT per ottenere la revoca o la sospensione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì, o in via gradata la sospensione dello stesso ai sensi dell'art. 666 comma 7 c.p.p. Il predetto G.I.P. sosteneva che non poteva essere sospeso l'ordine di carcerazione perché relativo anche ad un reato rientrante tra quelli di cui all'art. 4 bis O.P., e quindi ostativo ai sensi dell'art. 656 comma 9 c.p., e che non poteva essere sciolto il cumulo imputando al predetto reato ostativo la custodia cautelare sofferta. Sosteneva, inoltre, l'inapplicabilità della sospensione di cui all'art. 666 comma 7 c.p.p., ritenendo che tale norma non attribuisce al giudice dell'esecuzione un generale potere di sospensione relativamente alle questioni attinenti non alle condizioni costitutive del titolo esecutivo, ma agli effetti sostanziali di esso.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il De AR, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che, dovendosi considerare espiata la pena per il reato ostativo, doveva sciogliersi il cumulo e sospendere l'ordine di esecuzione della pena;
sostiene, inoltre, che l'art. 666 comma 7 c.p.p. è una norma di chiusura, che consente la sospensione dell'esecuzione in tutti i casi - non determinati espressamente - in cui l'esecuzione sia sostanzialmente ingiusta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura è fondata e assorbe la seconda.
Invero, premesso che la pena in espiazione deriva da un'unica sentenza di condanna per reato continuato e che le Sezioni Unite hanno affermato la scindibilità del cumulo delle pene irrogate per il reato continuato, ai fini della fruizione dei benefici penitenziali, (Sez. Un. n. 14 del 30-6-1999, Ronga, rv. 214355), deve ritenersi che il principio di scindibilità del cumulo debba trovare applicazione anche relativamente alla sospensione dell'esecuzione delle pene brevi prevista dall'art. 656 c.p.p. - il cui scopo è quello di evitare l'ingresso in carcere in attesa della eventuale richiesta di applicazione di misura alternativa e della relativa decisione del tribunale di sorveglianza - come peraltro è già stato insegnato da questa Corte (Cass., 1^, n. 22479 del 16-4-2002, Capasso, rv. 222524).
Del tutto inconferente è il richiamo, operato nel provvedimento impugnato, ad un arresto (Cass., 1, n. 440 del 21-1-2000, De Pasquale, rv. 215947), che affermando la non scindibilità del cumulo, ai fini della sussistenza delle condizioni legittimanti la sospensione, qualora la pena in esecuzione sia derivante da più titoli contemporaneamente esecutivi nei confronti del medesimo soggetto, ha voluto semplicemente sostenere che i vari titoli esecutivi debbono essere considerati cumulativamente e non separatamente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2005