Sentenza 9 aprile 2015
Massime • 1
Quando la revoca di un beneficio, è prevista "ex lege" come obbligatoria ed automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a revoca dell'indulto in conseguenza della commissione da parte del beneficiario di reati nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2015, n. 23419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23419 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/04/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 1021
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 39454/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA GE N. IL 01/11/1979;
avverso l'ordinanza n. 147/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette le conclusioni del PG Dott. Fimiani Pasquale che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 16 aprile 2014, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta formulata dal Procuratore generale in sede ed ha revocato l'indulto applicato a TA GE nella misura di anni due mesi sette giorni ventitre di reclusione in relazione alla sentenza della stessa Corte 2 ottobre 2012, esecutiva il 15 febbraio 2013. 2. Detta revoca conseguiva alla commissione da parte di TA del reato in materia di stupefacenti, commesso in Caserta e paesi limitrofi dal febbraio 2008 al marzo 2008, in relazione ai quali la Corte di appello di Napoli aveva emesso il 29 ottobre 2012 condanna alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000 di multa, divenuta esecutiva il 19 dicembre 2013. Nel disattendere le note difensive fatte pervenire dal detenuto, il giudice procedente rilevava che ricorreva un'ipotesi di revoca di diritto, avendo TA commesso il secondo reato nel termine quinquennale previsto dalla legge concessiva del beneficio. Era infondato inoltre l'argomento difensivo che aveva sostenuto la tardività della richiesta di revoca avanzata dalla Procura generale della Corte di appello richiamandosi al disposto dell'art. 667, comma 4, codice di rito, dal momento che detta norma si riferiva al termine entro cui proporre opposizione nel caso di illegittima - erronea applicazione dell'indulto da parte del giudice dell'esecuzione. Legittimamente infine il pubblico ministero aveva emesso l'ordine di esecuzione anticipando gli effetti della revoca dell'indulto, per avere il provvedimento di revoca funzione meramente ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, i cui effetti retroagivano al momento in cui la condizione si era verificata (ex tunc).
2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente TA GE, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. Sotto un primo profilo, rileva la nullità della ordinanza per violazione dell'art. 674 codice di rito e vizio motivazionale. Richiamati i poteri del pubblico ministero e la disciplina normativa, ritiene che la revoca avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione ed era illegittima l'anticipazione degli effetti da parte dell'organo requirente.
Sotto un secondo profilo, la nullità per gli stessi vizi viene dedotta in relazione all'art. 667 c.p.p., comma 4. Richiamando i concetti della preclusione derivante dal ne bis in idem, il condannato ritiene che essendo stato l'indulto concesso in data 6 maggio 2013 e la condanna legittimante la revoca emessa il 19 dicembre 2013, da tale data sarebbe dovuto decorrere il termine di 15 giorni per proporre opposizione. In ogni caso entro lo stesso termine il pubblico ministero avrebbe dovuto emettere il provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Afferma che secondo l'interpretazione sostenuta dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di indulto non acquisterebbe mai il crisma del giudicato. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. L'indulto concesso con la L. n. 241 del 2006 è revocabile - ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa Legge e della generale previsione dell'art. 174 c.p., comma 3, in relazione all'art. 151 c.p., comma 4, - a condizione che sia commesso, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge, e quindi tra il primo agosto 2006 e il primo agosto 2011, un delitto non colposo per il quale chi ne ha usufruito riporti condanna in concreto a pena detentiva non inferiore a due anni. Di questa norma, in base alle scansioni temporali sopra riportate, si è fatta nella specie esatta interpretazione e corretta applicazione.
2. Quanto al primo profilo dedotto, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che il Collegio condivide e fa propria:
"In tema di revoca di benefici, quando la stessa sia prevista come obbligatoria ed automatica, in conseguenza dell'intervenuta condanna per reati commessi entro un certo termine, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 c.p.p., dal giudice dell'esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex lege". In detta ipotesi, quindi, il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674" (Sez. 1, sent. 3.12.2001, n. 7338, Rv. 221106; Sez. 1, sent. 17.2.2006, n. 8670, Rv. 233584; Cass. Sez. 1, Sent. 17.11.1995, n. 5897, Rv. 203039). Ne consegue che nel caso di specie, nel quale la condanna che costituisce motivo di revoca dell'indulto è intervenuta per reati commessi entro i termini normativamente previsti, la pronuncia del giudice dell'esecuzione - richiesto dal PM di pronunciarsi ex art. 674 cod. proc. pen. all'atto dell'emissione del nuovo provvedimento di cumulo con contestuale ordine di esecuzione, come correttamente argomentato dalla Corte di appello di Napoli, ha solo effetto ricognitivo e dichiarativo, così che era legittimo ed esecutivo l'ordine di carcerazione emesso dal PM nei confronti del ricorrente il 8.1.2014.
3. Inconferente infine è il richiamo all'art. 667, comma 4, codice di rito che disciplina la diversa situazione dell'opposizione da parte dell'interessato - pubblico ministero o condannato - al provvedimento del giudice dell'esecuzione applicativo della misura.
4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2015