Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2013, n. 25883
CASS
Sentenza 14 marzo 2013

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Nel caso in cui, a fronte di sentenza di proscioglimento per morte del reo, sia stata disposta la confisca di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, deve essere riconosciuto all'erede dell'imputato, estraneo al giudizio e dunque impossibilitato ad esperire i mezzi di impugnazione avverso la decisione, il diritto di agire in giudizio avverso il provvedimento ablatorio mediante incidente di esecuzione, rimanendogli peraltro precluse le valutazioni di merito in ordine alla ritenuta configurazione della lottizzazione abusiva.

Nel caso di confisca di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, il terzo acquirente che sostenga la buona fede nell'acquisto può rivendicare la legittima proprietà del bene e chiederne la restituzione mediante incidente di esecuzione, a condizione che non abbia partecipato al procedimento nel quale è stato disposto il provvedimento ablatorio.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il 19 luglio 2013 il Tribunale di Livorno, per quanto ora di interesse, ebbe a dichiarare la penale responsabilità di A. Stefano, B. Maria Letizia, F. Claudio, Be. Simone, Br. Rita, M. Vittorio, C. Maurizio, V. Donatella e Cu. Carmelino in relazione alle opere edilizie loro contestate sub a) della imputazione, ad eccezione di quelle per le quali vi era un'attestazione di conformità in sanatoria emessa dal Comune di Rosignano Marittimo, ed a quelle di cui al capo b) (si tratta di una lottizzazione materiale). Con la sentenza in questione gli imputati sopra indicati vennero condannati alla pena ritenuta dal Tribunale di giustizia, e venne altresì disposta la confisca …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025

    RITENUTO IN FATTO 1. Il 19 luglio 2013 il Tribunale di Livorno, per quanto ora di interesse, ebbe a dichiarare la penale responsabilità di A. Stefano, B. Maria Letizia, F. Claudio, Be. Simone, Br. Rita, M. Vittorio, C. Maurizio, V. Donatella e Cu. Carmelino in relazione alle opere edilizie loro contestate sub a) della imputazione, ad eccezione di quelle per le quali vi era un'attestazione di conformità in sanatoria emessa dal Comune di Rosignano Marittimo, ed a quelle di cui al capo b) (si tratta di una lottizzazione materiale). Con la sentenza in questione gli imputati sopra indicati vennero condannati alla pena ritenuta dal Tribunale di giustizia, e venne altresì disposta la confisca …

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  • 3Dalla Corte Edu, chiarimenti sull'istituto della confisca
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2018

    La Corte europea dei diritti dell'uomo (da ora in poi: CEDU o Corte EDU), Grande Camera, interviene con il provvedimento G.i.e.m. s.r.l. e altri v. Italia sul tema della confisca affrontando detta tematica sotto molteplici aspetti. Vediamo, in estrema sintesi, quali. Prima di tutto, la CEDU evidenzia che la confisca disposta con condanna non rappresenta l'unica misura ablatoria possibile atteso che detto criterio, come rilevato in questa stessa pronuncia, è solo uno tra quelli “da prendere in considerazione (vedere Saliba c. Malta (dec.), 4251 / 02, 23 novembre 2004, Sud Fondi Srl e a. (…), M. v. Germany (…) e Berland c. Francia, 42875/10, § 42, 3 settembre 2015), senza che sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2013, n. 25883
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25883
Data del deposito : 14 marzo 2013

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