Sentenza 14 marzo 2013
Massime • 2
Nel caso in cui, a fronte di sentenza di proscioglimento per morte del reo, sia stata disposta la confisca di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, deve essere riconosciuto all'erede dell'imputato, estraneo al giudizio e dunque impossibilitato ad esperire i mezzi di impugnazione avverso la decisione, il diritto di agire in giudizio avverso il provvedimento ablatorio mediante incidente di esecuzione, rimanendogli peraltro precluse le valutazioni di merito in ordine alla ritenuta configurazione della lottizzazione abusiva.
Nel caso di confisca di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, il terzo acquirente che sostenga la buona fede nell'acquisto può rivendicare la legittima proprietà del bene e chiederne la restituzione mediante incidente di esecuzione, a condizione che non abbia partecipato al procedimento nel quale è stato disposto il provvedimento ablatorio.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il 19 luglio 2013 il Tribunale di Livorno, per quanto ora di interesse, ebbe a dichiarare la penale responsabilità di A. Stefano, B. Maria Letizia, F. Claudio, Be. Simone, Br. Rita, M. Vittorio, C. Maurizio, V. Donatella e Cu. Carmelino in relazione alle opere edilizie loro contestate sub a) della imputazione, ad eccezione di quelle per le quali vi era un'attestazione di conformità in sanatoria emessa dal Comune di Rosignano Marittimo, ed a quelle di cui al capo b) (si tratta di una lottizzazione materiale). Con la sentenza in questione gli imputati sopra indicati vennero condannati alla pena ritenuta dal Tribunale di giustizia, e venne altresì disposta la confisca …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025
RITENUTO IN FATTO 1. Il 19 luglio 2013 il Tribunale di Livorno, per quanto ora di interesse, ebbe a dichiarare la penale responsabilità di A. Stefano, B. Maria Letizia, F. Claudio, Be. Simone, Br. Rita, M. Vittorio, C. Maurizio, V. Donatella e Cu. Carmelino in relazione alle opere edilizie loro contestate sub a) della imputazione, ad eccezione di quelle per le quali vi era un'attestazione di conformità in sanatoria emessa dal Comune di Rosignano Marittimo, ed a quelle di cui al capo b) (si tratta di una lottizzazione materiale). Con la sentenza in questione gli imputati sopra indicati vennero condannati alla pena ritenuta dal Tribunale di giustizia, e venne altresì disposta la confisca …
Leggi di più… - 3. Dalla Corte Edu, chiarimenti sull'istituto della confiscaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2018
La Corte europea dei diritti dell'uomo (da ora in poi: CEDU o Corte EDU), Grande Camera, interviene con il provvedimento G.i.e.m. s.r.l. e altri v. Italia sul tema della confisca affrontando detta tematica sotto molteplici aspetti. Vediamo, in estrema sintesi, quali. Prima di tutto, la CEDU evidenzia che la confisca disposta con condanna non rappresenta l'unica misura ablatoria possibile atteso che detto criterio, come rilevato in questa stessa pronuncia, è solo uno tra quelli “da prendere in considerazione (vedere Saliba c. Malta (dec.), 4251 / 02, 23 novembre 2004, Sud Fondi Srl e a. (…), M. v. Germany (…) e Berland c. Francia, 42875/10, § 42, 3 settembre 2015), senza che sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2013, n. 25883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25883 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 14/03/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 784
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 24096/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI OL N. IL 06/05/1966;
LL OL N. IL 29/02/1964;
PA NA N. IL 18/10/1971;
ND DI N. IL 15/12/1956;
ND DA N. IL 16/03/1962;
FI AN N. IL 07/10/1970;
TO RO N. IL 07/05/1949;
ZZ N. IL 13/10/1984;
avverso la sentenza n. 4486/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 28/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2.11.2009 il tribunale di Tivoli ha condannato TI IZ - deceduto nelle more della decisione di secondo grado - ER NN, ND DI e DA, PA IA e TT AO ed altri, nella qualità di proprietari committenti, e PA AO, nella qualità di progettista e direttore dei lavori, per la lottizzazione abusiva di aree ubicate in Mentana interamente a destinazione agricola e per la realizzazione degli immobili ivi realizzati disponendo la demolizione delle costruzioni abusive e la confisca dei terreni in sequestro.
Agli imputati era stato in particolare contestato quanto segue:
1.1 ND DI, ND DA e PA AO di avere proceduto alla lottizzazione dell'area ubicata a f. 15 mapp. (399 - 380396) per mq. 14.997 e attiguo f. 15 mapp.(131-132-133-400) per mq. 3.841, acquistati il 28.11.1990, interamente a destinazione agricola di P.R.G. (la particella 133 era un fabbricato rurale di mq. 180 preesistente al 1.9.1967).
In particolare, dapprima i germani ND ottenevano la concessione DIlizia n. 3389/91 per il lotto di mq. 3,841 (par. 131- 132-133-400) per la demolizione e ricostruzione del fabbricato rurale esistente e la realizzazione di sei alloggi a schiera, realizzando invece n. 17 appartamenti per i quali presentavano nel 1995 due distinte domande di concessione in sanatoria e dichiarando nella domanda di averli realizzati il 15.3.85 e, quindi, ad una data ben anteriore all'acquisto.
Il lotto oggetto di rilascio della concessione DIlizia n. 3389/91 (comprensivo delle part. 131-132-133-400), con accesso da via Antonio Moscatelli 440, veniva successivamente unificato nella particella 131 che prendeva l'identificativo catastale di particella 734, poi suddivisa nei sub 501- 502-503-504.
Successivamente quest'ultima veniva venduta l'8.5.01 dai germani ND alla CA ES, nella persona dell'amministratore Geometra AO PA, dichiarando nell'atto che il fabbricato ivi costruito era ultimato nella sola struttura in e.a. e mezza copertura e pertanto privo di tamponature, ed il PA, ad integrazione delle domande di condono del fabbricato al f 15 part. 734, dichiarava che gli abusi riguardavano un totale di 32 appartamenti su tre piani e che il volume totale della costruzione era di m. 4.050.
Sulla rimanente parte di terreno (particelle catastali 380-396-399 per mq. 14.99 7), considerato come scorporato dall'intera proprietà iniziale, i germani ND richiedevano ed ottenevano il 25.1.2002 dal Comune di Mentana la concessione per la realizzazione di due fabbricati, uno residenziale per mc. 449,31 e l'altro agricolo per m. 599,08.
Rispetto alla concessione del 2002 il fabbricato ad uso agricolo veniva spostato ubicativamente, ruotato di 90, ampliato in pianta e volume. Per esso venivano presentate due domande in data 29.3.04 per cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale. Il fabbricato ad uso residenziale è stato anch'esso spostato ubicativamente, ampliato in pianta e frazionato in due distinte unità abitative. Per esso venivano presentate sette domande di condono.
1.2 TT AO, PA IA, IZ TI, ER NN e PA AO di avere proceduto alla lottizzazione dell'area ubicata in Mentana fl. 15 part. 192-193-195-237 per un'estensione di mq. 12.980 in zona agricola di PRG.
In particolare, il 10.12.2001 AR NN, AR RE, AR PP, NA RI e NA PI, erDI e proprietari dell'area, ottenevano dal Comune di Mentana il rilascio della concessione DIlizia n. 256 per la realizzazione di due fabbricati: uno residenziale e l'altro agricolo. Il progetti sta e direttore dei lavori era il geom. AO PA.
Il 15.11.2001 i proprietari stipulavano l'atto di vincolo dell'intero lotto a servizio dei due fabbricati.
Il 20.12.2001 veniva comunicato dal direttore dei lavori l'inizio di essi per i due fabbricati.
Il 14.2.2002 gli stessi vendevano a PA AO parte dell'intero lotto per una superficie totale di mq. 5.250 (riportato al N.C.T. al f. 15 part. 192-193-195-553) dove in progetto insistono i due fabbricati oggetto di rilasciata licenza n. 256.
Vendevano alla stessa data la residua parte (per una superficie di mq. 7.730) a TT AO, PA IA e IZ TI (riportato al N.C.T. al fl. 15 part. 237).
Il 29.3.02 e successivamente il 29.5.03, TT, PA e IZ chiedevano al Comune di Mentana il rilascio della variante in corso d'opera per la diversa ubicazione del fabbricato agricolo, conservando inalterati in progetto i volumi e le superfici, cosicché il fabbricato, in corso d'opera, non si trovava più nella proprietà PA, ma in quella TT, PA, IZ.
Richiedevano nella stessa variante anche la realizzazione di un portico nel fabbricato residenziale senza averne titolo ricadendo nel lotto di terreno di proprietà PA. Il 2.7.2003 veniva comunicata dal D.L. al Comune la fine lavori del solo fabbricato agricolo. Rispetto alla concessione DIlizia n. 256 del 10.12.2001, il fabbricato ad uso residenziale, allo stato grezzo, è stato ampliato per superficie e cubatura, aggiunto un piano interrato e trasformato un piano sotto tetto ad abitazione e frazionato in cinque appartamenti, per i quali ER NN, cui la proprietà del lotto veniva trasferita dal PA, presentava il 24.6.2004 al Comune di Mentana cinque domande di condono DIlizio.
Rispetto alla concessione DIlizia n. 256 del 10.12.2001 il fabbricato ad uso agricolo, ultimato e rifinito nonostante l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 9 del 2.2.05, è stato spostato ubicativamente, trasformato da agricolo in residenziale e frazionato in più unità abitative. Inoltre sulla particella 237 al f. 15 esiste un autonomo manufatto DIficato in assenza di regolare licenza DIlizia per il quale è stata inoltrata da IZ TI al Comune di Mentana richiesta di condono.
2. La corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IZ TI in ordine alle imputazioni ascrittegli perché estinte per morte dell'imputato e nei confronti di tutti gli altri appellanti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione, revocando l'ordine di demolizione delle costruzioni abusive e confermando nel resto la sentenza impugnata ed, in particolare, la confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro.
2.1 In motivazione i giudici di appello ritenevano infondata la questione di nullità avanzata dalla difesa del PA, circa la omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia dello stesso rilevando che per l'udienza del 26.1.2009, il PA e il suo difensore avv. Francesco Baffa, il quale aveva firmato e timbrato "anche" per l'autentica di firma del suo assistito, avevano chiesto l'autorizzazione al Tribunale di Tivoli per la citazione di due consulenti di parte e che, quindi, il legale aveva ricevuto rituale notifica.
Escludevano inoltre l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado sulla lottizzazione e sulla non condonabilità degli abusi e, per quanto concerne la confisca, rilevavano che tutte le questioni principali sollevate in appello in relazione alla sussistenza dei reati contestati erano già state trattate nell'impugnata sentenza e risolte con adeguate motivazioni, richiamate in quanto pienamente condivise, pur essendo superate dalla maturata prescrizione.
Sempre in relazione alla confisca ritenevano i giudici di appello di non poter ravvisare allo stato sulla base della documentazione amministrativa in atti "una mutata politica del territorio" da parte del comune di Mentana finalizzata al recupero dell'area e degli insDIamenti in questione, ritenendo che la documentazione in atti fosse al più indicativa di "un'intenzione o una speranza di recupero e modifica della zona interessata".
Escludevano, infine, la buona fede dei terzi appellanti nella vicenda.
3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione ER NN, ND DI e DA, PA IA e
TT AO, nonché CA IZ e OT UR, il primo nella qualità di figlio ed erede di TI IZ ed il secondo quale terzo interessato.
Deducono in questa sede i ricorrenti:
4. ER NN:
4.1 Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla confisca. La ricorrente premette di avere acquistato in buona fede un terreno con concessione DIlizia valida e perciò avere maturato un affidamento sulla successiva legittimità della attività DIficatoria. Assume che il fatto che non avesse la qualificazione per farla ritenere dDIta all'agricoltura ed il prezzo superiore al valore agricolo del terreno, non possono essere ritenuti indici di malafede trattandosi di terreno DIficabile. Ritiene contraddittoria la motivazione nella parte in cui conferma la decisione di condanna nei suoi confronti ma al contempo assume anche la malafede del PA posto che proprio quest'ultima sarebbe stata determinante nel trarre in inganno essa acquirente. Ed anche la parentela di quest'ultimo con il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Mentana sarebbe stata illogicamente valorizzata per la conferma dell'assunto accusatorio posto che la stessa, lungi dal poter fornire motivo di sospetto, come affermato dai giudici di merito, era stata l'elemento rassicurante sulla legittimità delle operazioni DIficatorie.
4.2 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 36, e della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2. Si evidenzia al riguardo che doveva essere disposta la sospensione del giudizio e, successivamente, decorso il termine di 36 mesi, la pronuncia di estinzione del reato stante la tempestività della presentazione dell'istanza di condono ed il pagamento integrale dell'oblazione. Si sostiene inoltre che i giudici di merito non avrebbero erroneamente considerato che la confisca non poteva essere in alcun caso disposta stante la avvenuta perimetrazione degli DIfici, prodromica al piano di recupero dell'area non certamente relegabile, secondo la ricorrente, a mera aspettativa come sostenuto dai giudici di merito.
5. PA AO:
5.1 Violazione di legge per nullità della sentenza derivante dalla omessa citazione del difensore avvocato Francesco Baffa nel giudizio di primo grado. Si rappresenta che l'eccezione è stata erroneamente respinta in considerazione del fatto che per l'udienza del 26-1-2009, il PA e il suo difensore avv. Francesco Baffa - il quale aveva firmato e timbrato anche per autentica la firma del suo assistito - avevano chiesto per quell'udienza l'autorizzazione al Tribunale di Tivoli per la citazione di due consulenti di parte, in quanto tale sottoscrizione non vale a dimostrare l'avvenuta notifica del decreto di citazione al difensore.
5.2 Violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che non risulta valutata la produzione documentale della difesa finalizzata ad evidenziare l'intento dell'amministrazione comunale di procedere al recupero dell'area attraverso la perimetrazione dei nuclei abusivi e l'adozione preliminare del piano di recupero con deliberazione del Consiglio Comunale, evidenziandosi che tale attività è già rilevante sulla modifica dell'asseto territoriale tant'è che i terreni interessati al piano di recupero sono compresi nelle aree DIficabili ai fini del pagamento dell'imposta I.C.I.. Si rappresenta infine che, in ogni caso, il procDImento penale andava sospeso per la presentazione delle domande di condono degli immobili contestati. 6 DI e DA ND:
6.1 Erroneità della motivazione nella parte in cui conferma la confisca dei terreni in cui sorgono gli DIfici oggetto del giudizio senza tenere conto della deliberazione assunta dal comune di Mentana per il recupero dell'area. Inoltre rappresentano che per i fabbricati DIficati sul terreno contraddistinto al Foglio 15 particelle 380, 396-399 avevano ottenuto una regolare licenza DIlizia e che rispetto alle prescrizioni in essa contenuti erano state eseguite delle modifiche per le quali vi era stata tempestiva presentazione di domanda di sanatoria.
6.2 Manifesta mancanza della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui si limita a richiamare la sentenza di primo grado senza tenere conto che agli odierni ricorrenti erano contestati fatti ed attività diverse e relative a periodi diversi ed a fatti differenti. Si rappresenta al riguardo che in data 8.5.2001 essi avevano venduto alla CA ES (di cui legale rappresentante era il coimputato AO PA) i terreni su cui insisteva un fabbricato nella sola struttura in c.a. e privo di tamponature e che gli accadimenti successivi a quella data (realizzazione di 35 appartamenti) non possono quindi essere addebitati ai ricorrenti. In precedenza essi si sarebbero limitati a richiedere ed ottenere nel 1991 la concessione per la demolizione e ricostruzione del fabbricato rurale esistente e la realizzazione si sei alloggi a fronte dei quali erano stati realizzati 17 appartamenti oggetto di due distinte domande di concessione in sanatoria nel 1995. Nelle istanze di sanatoria sarebbe stato peraltro precisato che i lavori risalivano al 1985 e, dunque, ad una data antecedente a quella di acquisto. Per quanto concerne invece il terreno adiacente a quello ceduto nel 2001 i ricorrenti fanno rilevare di avere realizzato sulla base di concessione DIlizia del 25.01.2002 due fabbricati (uno agricolo ed uno a destinazione residenziale) di cui non sono state indicate le ragioni dell'illegittimità e per i quali anzi il Comune di Mentana ha recentemente chiesto integrazione della documentazione da essi presentata per la domanda di condono. I fabbricati erano stati spostati e per quello ad uso agricolo era stato richiesto il cambio di destinazione in residenziale. Tali domande devono peraltro ritenersi accolte in assenza di provvDImenti di rigetto.
6.3 nullità del capo d'imputazione sub a) per estrema genericità ed incertezza.
6.4 violazione del principio del ne bis in idem essendo stati già giudicati per le opere realizzate sul terreno sito in Mentana Fonte Lettiga ed in cui nella sentenza si sostiene che siano stati realizzati diciassette appartamenti dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 50366/99, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
7. PA IA e TT AO:
7.1 e 2) Esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri di e violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E non essendosi tenuto conto dell'esistenza di un piano di recupero DIlizio delle aree interessate dagli abusi da parte del Comune, ostativa al provvDImento di confisca.
7.3 mancata assunzione di prova decisiva posto che nel caso di specie era stata richiesta la sospensione del processo per la nomina di un CTU onde accertare la conclusione dell'iter del piano di recupero ma la corte di appello non ha provveduto.
7.4 violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 per mancata identificazione delle aree oggetto di confisca che ha colpito, secondo i ricorrenti, anche parti non interessate dall'abuso. 8 OT UR e CA IZ:
8.1 Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello dichiarato l'estinzione del reato per morte dell'imputato IZ TI anziché assolverlo perché il fatto non assiste.
8.2 violazione di legge vizio di motivazione per non essere stato sospeso il giudizio in pendenza dell'istanza di condono.
8.3 violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 essendo i ricorrenti terzi di buona fede.
8.4 violazione di legge vizio di motivazione per avere il giudice di appello disposto la confisca senza tenere conto dell'adozione da parte del comune di Mentana del piano di recupero della zona. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va anzitutto rilevata l'inammissibilità dei ricorsi di OT UR e CA IZ con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Il primo ha proposto impugnazione quale erede del defunto TI ed il secondo quale terzo interessato.
L'elemento che qui rileva è quello dell'estraneità di entrambi al procDImento penale in questione.
Al riguardo l'art. 591 c.p.p., comma 1, n. 1) stabilisce infatti che l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato.
Non fa evidentemente eccezione il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto dal prossimo congiunto dell'imputato deceduto durante il giudizio.
Si è rilevato, infatti, che se è vero, infatti, che il decesso dell'imputato nel corso del procDImento non impDIsce - a norma dell'art. 129 c.p.p. - la pronuncia nel merito se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte sia stata già dichiarata, nessun rimDIo può essere processualmente proposto da terzi sulla scorta della previsione dell'art. 568, comma 3, secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. (Cass. pen., sez. 6, 23 dicembre 1999, n, 14631 Possamai O. e altro, RV216322). In altre decisioni si è invece ritenuta la improponibilità del gravame per insussistenza del rapporto d'impugnazione (Sez. 6, n. 22392 del 15/01/2008 Rv. 240318) ma ciò, evidentemente, non muta la sostanza della conclusione. L'art. 591 c.p.p., al comma 2, stabilisce inoltre che il giudice dell'impugnazione anche di ufficio dichiara l'inammissibilità ed è pacifico nella giurisprudenza della Corte che ciò debba avvenire senza le forme indicate dall'art. 127 c.p.p. e, quindi, anche con procedura de plano.
2. Poiché tuttavia è pacifico che la confisca possa operare anche in danno di terzi, si rende necessario, per rispondere ai rilievi della difesa di IZ ed OT, verificare se ed in quale sede sia possibile la tutela degli interessi di coloro i quali non abbiano partecipato al processo penale.
2.1 Per quanto concerne il terzo acquirente degli immobili oggetto della lottizzazione abusiva, si è anzitutto da tempo affermato, anche alla luce degli interventi della Corte EDU, che nel caso in cui lo stesso faccia valere la buona fede nell'acquisto, non può operare nei suoi confronti la confisca (sentenza n. 42741/2008, ric. Silvioli ed altri).
Si è inoltre puntualizzato che "il soggetto che rivendichi la illegittimità, nei suoi confronti, della disposta confisca, qualora non abbia partecipato al procDImento nel quale è stata applicata la misura e sia quindi rimasto estraneo al giudizio di merito, pur non avendo ovviamente diritto di impugnare la sentenza nella quale la sanzione ablatoria è stata applicata, può chiedere la restituzione del bene confiscato esperendo incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le proprie deduzioni e fare istanze per l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione" (cfr. Cass. pen. Sez. 1 n. 14928 del 9.4.2008; e n. 42107 del 12.11.2008). E si è anche precisato che in sede di incidente di esecuzione restano precluse le valutazioni di merito riferite alla configurazione della lottizzazione abusiva, qualora sia stata oggettivamente riscontrata in sede di merito;
ma il giudice potrà sicuramente valutare, sia pure ai soli fini riguardanti la confisca, la implicazione (che deve essere caratterizzata quanto meno da profili di colpa) nella lottizzazione medesima del soggetto che dichiarandosi "terzo estraneo", chiede la restituzione della parte di sua pertinenza del compendio immobiliare confiscato". I principi enunciati sono stati da ultimo tutti ribaditi da ultimo nelle sentenze di questa Sezione n. 38738 del 27.4.2012 e n. 45833 del 18/10/2012 le cui motivazioni devono intendersi integralmente richiamate in questa sede.
2.2 Per quanto concerne la posizione dell'erede rispetto alla confisca si impongono invece alcune considerazioni.
2.2.1 La morte del reo non fa venire di per sè meno la possibilità di disporre la confisca per il reato di lottizzazione all'atto del proscioglimento secondo quanto più volte affermato da questa Sezione. In questo senso si richiama Sez. 3, n. 5857 del 06/10/2010 Rv, 249516 che ribadisce il principio secondo cui la confisca dei terreni o delle aree oggetto di lottizzazione abusiva può essere disposta anche con la sentenza di non luogo a procedere ed, in particolare, anche per morte del reo ove la fattispecie della lottizzazione abusiva, come reato, sia accertata in tutti i suoi elementi e segnatamente anche nell'elemento soggettivo del reato. Non è censurabile, quindi, la decisione dei giudici di appello i quali hanno ritenuto di non dover revocare la statuizione della confisca nei confronti dell'imputato deceduto avendo ritenuto comunque accertata la lottizzazione.
2.2.2 Si pone, tuttavia, anche per l'erede, il quale è ovviamente rimasto estraneo al giudizio penale, il problema di verificare se ed in quale sede possa far valere le proprie ragioni sul bene di cui è stata disposta la confisca che, si ribadisce, può operare anche in pregiudizio di terzi, secondo i principi consolidati di questa Corte. È di tutta evidenza che le posizioni del terzo acquirente in buona fede dell'immobile successivamente confiscato e dell'erede dell'imputato prosciolto per morte, presentino tratti difformi e non siano, quindi, del tutto sovrapponigli.
L'acquirente in buona fede è di norma, infatti, colui che ha ricevuto l'immobile dall'imputato in epoca antecedente alla pronuncia di confisca. L'erede, per effetto della confisca, si trova invece nella posizione di non poter far valere alcuna pretesa sul bene per il semplice fatto che la confisca incide ab origine sulla nascita del suo diritto sul bene, rendendolo inesistente.
Accomuna invece le due posizioni la mancata partecipazione al giudizio principale ma, soprattutto, l'incidenza patrimoniale di decisioni adottate in un contesto estraneo sulla propria sfera giuridica.
Per l'erede il problema è evidentemente più complesso in quanto il pregiudizio può derivare più propriamente dalla impossibilità per il dante causa deceduto di far valere nel giudizio appieno le proprie difese per opporsi alla confisca.
Ora va anzitutto ricordato che, come evidenziato nella sentenza di questa Sezione n. 39078 del 13/07/2009 (Rv. 245347), la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2) consegue non soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche quando, pur essendo accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all'irrogazione della pena per causa diversa.
Tale soluzione, evidentemente conforme alla giurisprudenza CEDU che non ritiene necessaria la condanna del proprietario della "res" per disporne la confisca, postula tuttavia che un accertamento anche di natura soggettiva in relazione al reato di lottizzazione. Ed è intuitivo che poiché l'accertamento è demandato alla sede penale ciò debba avvenire nel rispetto del principio del contraddicono.
Nel caso in cui, come nella specie, la morte si è verificata prima della celebrazione del giudizio di appello, il proscioglimento del reo oggettivamente può impDIre la necessaria interlocuzione della persona deceduta sulla sussistenza del fatto reato e, di conseguenza, anche sulla confisca.
Inoltre il proscioglimento per morte del reo impDIsce di impugnare la statuizione sulla confisca nel giudizio in cui è pronunciata. Negando aprioristicamente all'erede anche la possibilità di interloquire sulla confisca in sede di esecuzione, si prospetta una situazione che, a prescindere dai profili di ingiustizia sostanziale, può presentare aspetti di incompatibilità con i principi più volte affermati dalla Corte Edu, anche in tema di confisca, in quanto lesiva delle principali garanzie di rispetto dell'effettività di esercizio di difesa e della tutela del diritto di proprietà atteso che, come detto in precedenza, il de cuius, per effetto del decesso, si viene a trovare nella situazione di dover subire il provvDImento di confisca senza avere avuto incolpevolmente la possibilità di esercitare compiutamente la propria difesa, nella effettività del contraddittorio e senza potere esperire i mezzi di impugnazione, e l'erede, dal suo canto, viene invece ad essere pregiudicato da una decisione sulla quale non è stato posto in alcun modo nella possibilità di far valere le ragioni di contrasto in relazione al provvDImento adottato.
Esclusa, quindi, per le ragioni espresse in precedenza, la possibilità di impugnazione della sentenza da parte dell'erede - in quanto estraneo al giudizio in cui è stata disposta la confisca - non può che ritenersi ammessa per quest'ultimo la possibilità di agire in sede di esecuzione nel caso in cui la confisca sia stata disposta a seguito di proscioglimento per morte del reo.
2.2.3 L'ordinamento interno non è peraltro insensibile in via di principio alle ragioni dell'erede.
Si richiama in proposito la disposizione dell'art. 632 c.p.p. con cui si consente a quest'ultimo di proporre istanza di revisione nel caso di morte del condannato.
Siffatta previsione, presente anche nella precedente stesura del codice, si giustifica unicamente con la necessità di assicurare all'erede la possibilità di far valere le ragioni del condannato anche dopo la sua morte. E ciò non risponde all'interesse del solo deceduto ma anche direttamente a quello dell'erede. Ed, infatti, tale disposizione, secondo autorevole dottrina, non può essere ricondotta nello schema della sostituzione processuale proprio perché nel caso in esame l'erede agisce non solo nel proprio nome ma anche nel proprio interesse.
Orbene se si riconosce il diritto dell'erede a rimuovere il pregiudizio derivante da una sentenza di condanna della persona poi deceduta, a fortiori dovrà essere riconosciuto il diritto ad agire nel caso in cui il dante causa non abbia potuto compiutamente esercitare il proprio diritto difesa nel giudizio siccome deceduto.
2.2.4 Conclusivamente, allora, anche per l'erede deve essere consentito, a fronte di una decisione di proscioglimento per morte del reo nel caso in ci sia stata disposta la confisca per la lottizzazione abusiva, la possibilità di agire in sede di esecuzione, sia pure con i limiti già individuati dalla giurisprudenza per la posizione di colui il quale è rimasto estraneo al giudizio di responsabilità.
3. Per quanto concerne la posizione di PA AO deve ritenersi fondato invece il primo motivo.
Dall'esame degli atti non risulta mai notificato al difensore di fiducia, avvocato Baffa, il decreto di citazione in primo grado. Quest'ultimo non risulta inoltre aver mai presenziato alle udienze dinanzi al tribunale.
È fondata, quindi, l'obiezione del difensore mossa alla corte di appello con il primo motivo di ricorso secondo cui nessuna decisiva valenza poteva riconnettersi alla circostanza che vi è in atti di una richiesta di autorizzazione alla citazione di due consulenti di parte non presupponendo ciò l'esistenza di una rituale notifica del decreto di citazione, come sostenuto dalla corte di appello, ed essendo anzi la conclusione in contrasto con il dato obiettivo della mancanza di prova sulla notifica e della permanente assenza del difensore nel giudizio di primo grado. Di qui l'evidente nullità del giudizio di primo grado.
3.1 Si pone a questo punto il problema della rilevabilità della nullità stante l'avvenuta prescrizione del reato, dopo il rinvio a giudizio.
Questa Corte ha, com'è noto, in ripetute decisioni affermato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, qualora già risulti la causa estintiva della prescrizione del reato, non sono rilevabili le nullità, anche di ordine generale, poiché il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immDIata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza abbia deciso anche in ordine al risarcimento dei danni da reato o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili (ex multis Sez. 5, n. 39217 del 11/07/2008 Rv. 242326; Sez. 5, n. 39395 del 17/09/2008 Rv. 241733; ecc.). Ora non vi può essere dubbio che poiché, come in precedenza indicato, la prescrizione del reato non è ostativa alla confisca e quest'ultima nel caso di passaggio in giudicato della sentenza non è revocabile in fase esecutiva su istanza dell'imputato nei cui confronti sia stata applicata la causa estintiva della prescrizione, vi è l'evidente interesse di quest'ultimo alla rinnovazione del giudizio in quanto solo in tale sede si rende per lui possibile confutare le ragioni della confisca per ragioni specificamente riguardanti la sua posizione.
Di conseguenza la sentenza va annullata sul punto con rinvio al tribunale di Tivoli e rimangono assorbite le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente in questa sede.
4. Venendo ora ai motivi dedotti dagli altri ricorrenti si deve rilevare come gli stessi comunemente si focalizzino su due questioni (ostatività della pratiche di condono e delle determinazioni comunali sul piano di recupero alla configurabilità del reato di lottizzazione ed al provvDImento di confisca) che vale la pena di affrontare dunque sul piano generale per evitare inutili ripetizioni.
4.1 In relazione alle tematiche relative al rapporto che intercorre tra la domanda di condono ed il reato di lottizzazione, oggetto del ricorso di ER NN e cui si fa cenno anche nei ricorsi di ND DI e DA nonché di PA IA e TT AO i quali ultimi, in particolare, sottolineano anche che il comune ha già incassato gli oneri connessi alle domande di condono, la corte di appello ha già correttamente risposto citando la giurisprudenza di questa Sezione. Al riguardo si è già puntualizzato, infatti, che in tema di lottizzazione abusiva, la sanatoria per condono DIlizio delle costruzioni abusive eseguite non è incompatibile con il provvDImento di confisca delle aree lottizzate, mentre esplica influenza a tali effetti l'eventuale autorizzazione a lottizzare concessa in sanatoria, atteso che questa pur non estinguendo il reato di lottizzazione abusiva dimostra "ex post" la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà dell'amministrazione di rinunciare alla acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale (Sez. 3, n. 39916 del 01/07/2004 Rv. 230085).
4.2 In relazione alla seconda questione, citando giurisprudenza di questa Sezione, sostengono tutti i ricorrenti che la confisca dei terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvDImento già adottato dall'autorità amministrativa competente (per esempio, quando l'autorità urbanistica abbia autorizzato ex post una lottizzazione abusiva), ovvero nei casi in cui la mutata politica del territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con l'ordine giudiziale" (cfr. Cass. 34881/2010; 6080/2008; 21125/2007) e che nella specie l'amministrazione comunale avrebbe già inequivocabilmente manifestato la volontà di procedere al recupero dei nuclei abusivamente realizzati.
Al riguardo si è evidenziato nei ricorsi che risulta essere stata depositata la Delib. assunta dal Consiglio Comunale di Mentana 9 giugno 2010 e che il provvDImento adottato dal Comune sembra essere chiaro nei suoi intenti, nelle sue determinazioni e nella sua efficacia, richiamando, una serie di atti di inequivocabile significato (l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mentana pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 24 del 30.8.1996; le Delib. Giunta Municipale n. 218 del 2003 e Delib. n. 55
del 2004 di incarico all'Arch. Battisti della progettazione della Variante Generale al PRG;
la Delib. Giunta Regionale n. 8 del 2010 di ratifica dell'Accordo di Pianificazione relativo al Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma;
la L.R. n. 38 del 1999, art. 32 in materia di formazione e approvazione dei Piani Urbanistici Generali Comunali che impone - prima di avviare la formazione di un nuovo PUGC - di adottare un documento preliminare di Indirizzo;
il Documento preliminare di Indirizzo del PUGC del 28.4.2010 n. prot. 12133; il parere favorevole della Commissione Urbanistica del Comune di Mentana del 12.5.2010 e delibera di adottare il documento preliminare di Indirizzo del PUGC così come elaborato e di dare mandato al Sindaco di convocare - ai sensi della L.R. n. 38 del 1999, art. 32, comma 2 una Conferenza di
Pianificazione con la Regione Lazio e la Provincia di Roma al fine di acquisire il parere della Regione e della Provincia sulla compatibilità degli indirizzi al PUGC rispetto agli strumenti o agli indirizzi della Pianificazione Territoriale e Paesistica Regionali). Ciò posto va anzitutto premesso che l'autorizzazione a lottizzare emessa successivamente, così come l'approvazione di un piano di recupero urbanistico, non configurano ipotesi di sanatoria della lottizzazione con estinzione del reato di lottizzazione abusiva, ma impDIscono l'adozione del provvDImento di confisca stante l'avvenuto riconoscimento di conformità postuma della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio(Sez. 3, n. 23154 del 18/05/2006 Rv. 234476). Nella specie sembra peraltro pacifico che il piano di recupero non sia stato ancora adottato. I ricorrenti, richiamando i principi affermati nella decisione di questa Sezione n. 34881 del 27.9.2010, chiedono in questa sede di valutare se l'attività sin qui posta in essere dall'amministrazione comunale, ed in special modo quella di perimetrazione dei nuclei abusivi, possa consentire di ritenere provata una mutata politica del territorio da parte del comune con l'effetto di impDIre la confisca. Ora va al riguardo premesso che nella citata sentenza si è effettivamente puntualizzato che anteriormente alla formazione del giudicato, gli interventi del giudice penale devono essere coordinati con l'esercizio dei poteri spettanti in materia DIlizia all'autorità amministrativa, al fine di non sottrarre a questa l'esercizio di poteri propri.
Per conseguenza, la confisca dei terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvDImento già adottato dall'autorità amministrativa competente (per esempio, quando l'autorità urbanistica abbia autorizzato ex post una lottizzazione abusiva), ovvero nei casi in cui la mutata politica del territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con l'ordine giudiziale. Senonché, avuto riguardo al caso di specie, a prescindere dal rilievo che in questa sede non si specifica nemmeno se la iniziativa per il recupero sia privata o pubblica, certamente non risulta esservi stato ancora alcun pronunciamento in sede di conferenza dei servizi indetta ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14 e segg. come successivamente modificata, ed appare ancora lontana, quindi, la chiusura della fase istruttoria.
Occorre ricordare che solo all'esito di quest'ultima potrà essere eventualmente prDIsposto lo schema di convenzione urbanistica, che rimane comunque condizionata ai successivi adempimenti ed all'acquisizione dei prescritti pareri.
Non sembra in alcun modo censurabile in questa sede, quindi, la valutazione dei giudici di appello secondo cui la situazione documentata è ben lontana dalla conclusione dell'iter amministrativo e, soprattutto, in una fase ancora suscettibile di mutamenti che non consentono di ravvisare allo stato l'attualità di alcuna incompatibilità della azione amministrativa con la confisca.
5. Venendo ora ai rimanenti rilievi dei ricorrenti se ne deve rilevare l'infondatezza.
5.1 In relazione alla posizione dei ricorrenti PA e TT, alle considerazioni in precedenza espresse, si deve aggiungere che avuto riguardo alla richiesta di CTU formulata con il terzo motivo, deve ritenersi pacifico che la perizia non rientra comunque nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvDImento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (ex multis Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 Rv. 253707). Assolutamente generico è, invece, il rilievo formulato nell'ultimo motivo di ricorso sulla eccessiva estensione della confisca.
5.2. In relazione alla posizione di DI e DA ND, richiamate ancora una volta le argomentazioni sin qui sviluppate, appartengono al merito della valutazione le doglianze relative al materiale coinvolgimento nell'attività di lottizzazione e le censure sul punto si appalesano, quindi, sostanzialmente inammissibili, tenuto peraltro conto della conforme valutazione operata al riguardo da entrambi i giudici di merito e della adeguatezza della motivazione sul punto. Assolutamente aspecifico e, dunque, anche esso inammissibile, è l'ulteriore rilievo circa la genericità dell'imputazione ed irrilevante rispetto al reato di lottizzazione si appalesa l'asserito pregresso procDImento penale per singole violazioni DIlizie connesse alle opere abusive poi cedute alla CA ES. Irrilevante è dunque anche la mancata risposta sul punto della corte di appello.
5.3 Infine, per quanto concerne la posizione di ER NN rimane da rilevare unicamente come le considerazioni oggetto del primo motivo dedotto circa la buona fede nell'acquisto appartengano al merito della valutazione e, pertanto, non sono sindacabili in questa sede in quanto la sentenza è supportata adeguatamente sul punto sul piano motivazionale.
6. Conclusivamente vanno pertanto rigettati i ricorsi di TT AO, PA IA, FI DI, FI DA ed ER NN i quali devono tutti essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso di OT UR e IZ
CA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di NN ER, DI FI, DA ND, PA IA e TA AO che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla nei confronti di PA AO la sentenza di primo e secondo grado con rinvio al tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013