Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma quinto cod.proc.pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere, in espiazione di altro titolo.
Commentario • 1
- 1. Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024
Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2015, n. 29940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29940 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
299 40 / 1 6 E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA N,2909/2015 Dott. MASSIMO VECCHIO - rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere REG. GENERALE Dott. ENRICO PP SANDRINI - Consigliere N. 3972/2015 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RZ PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza n. 232/2014 del TRIBUNALE di NOLA del 12/12/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2014 Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di EP Di ZO, volta alla declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento emesso in data 8 maggio 2014 dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, che, fissando la scadenza della pena complessivamente inflitta al 4 febbraio 2016, aveva emesso contestuale ordine di carcerazione, senza disporre la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, nonostante la sussistenza dei presupposti di legge. Il Tribunale rilevava in fatto, a ragione della decisione, richiamati i relativi condivisi principi di diritto, che l'istante, come indicato nel provvedimento di determinazione della pena emesso dal Pubblico ministero, esente da profili d'illegittimità, si trovava già al momento della emissione dell'ordine di carcerazione- in stato di detenzione per espiazione di altra pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, irrogata, unitamente alla pena pecuniaria di euro ventimila, con sentenza del 15 marzo 2011 del Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile il 16 maggio 2012. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Nicola Monda, l'interessato Di ZO, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione ли dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 n. 3 e 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen.
2.1. Secondo il ricorrente, il Pubblico ministero, che ha emesso in data 8 maggio 2014 il provvedimento di cumulo n. 34/2014 nei confronti di esso ricorrente, già detenuto in espiazione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torre Annunziata per una condanna ad anni quattro e mesi otto di reclusione, inserendo nel cumulo, oltre a detta condanna quasi interamente espiata, due condanne definitive a pena detentiva complessiva di mesi sei, avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della pena non essendo il limite di pena ostativo all'emissione del relativo provvedimento, secondo il principio generale fissato dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e in assenza di ragioni di deroga alla sua applicazione. Né sul diritto di natura sostanziale del condannato alla sospensione della pena può influire l'adempimento meramente amministrativo posto a carico del pubblico ministero dall'art. 656, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce che, se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro 2 della giustizia e notificato all'interessato, e implicitamente utilizzato dall'ordinanza impugnata, che ha rigettato la richiesta difensiva azionata con l'incidente di esecuzione riportando in motivazione due massime di legittimità senza indicare il ragionamento sotteso alla decisione.
2.2. Non è neppure corretta e conferente l'argomentazione offerta in alcune sentenze della Corte di cassazione, secondo le quali l'istituto della sospensione della pena di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 165 del 1998, è ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere dei condannati in grado di ottenere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione e non può, pertanto, essere invocato se sopravvenga altro titolo esecutivo nei confronti di soggetto che stia espiando la pena per altra causa, dovendo solo provvedersi all'adempimento di cui al predetto secondo comma dello stesso art. 656 cod. proc. pen., avuto riguardo alla pronuncia di segno opposto (Sez. 5, n. 295 del 20/01/200), testualmente riportata. Né il legislatore, introducendo una deroga alla sospensione dell'ordine di carcerazione riguardo ai recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen. con la legge n. 251 del 2005, poi soppressa con d.l. n. 78 del 2013, ha ritenuto di chiarire e prevedere espressamente la deroga alla sospensione dell'ordine di carcerazione per i soggetti in regime di espiazione pena per altro titolo, mentre il sussistente contrasto giurisprudenziale impone la valutazione in via gradata della rimessione della questione alle Sezioni unite.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO сли 1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte ha già reiteratamente chiarito che la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di pena irrogata per altro titolo, essendo tale istituto volto, in sostanza, a impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare a uno dei regimi alternativi alla detenzione ed essendo detta esigenza all'evidenza insussistente nei riguardi di condannato che già si trovi ristretto in carcere, ancorché per titolo diverso da quello da eseguire (tra le altre, Sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, Romano, Rv. 3 261458; Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di ZO, Rv. 244652; Sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007, Guarnieri Rv. 236413; Sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, Casula, Rv. 234547; Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore, Rv. 232938; : Sez. 1, n. 4845 del 27/01/2005, Errico, Rv. 230963; Sez. 1, n. 8720 del ' 03/12/2003, dep. 2004, Raffio, Rv. 228157; Sez. 4, n. 1524 del 03/03/2000, Costanza S, Rv. 216477).
2.1. Tale orientamento ermeneutico, che qui si condivide e riafferma, è da ritenere ormai consolidato rispetto al diverso minoritario indirizzo di legittimità in passato espresso (Sez. 3, n. 22500 del 12/03/2003, Buonomo, Rv. 224976; Sez. 6, n. 8498 del 09/01/2001, Natchev, Rv. 219096; Sez. 3, n. 8880 del 08/02/2001, Aspromonte, Rv. 218625; Sez. 5, n. 295 del 20/01/2000, Salvatore M., Rv. 216220), e che -correlato alla interpretazione restrittiva delle eccezioni all'automatica sospensione dell'ordine di carcerazione per le condanne a pene detentive brevi, contenuta nell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la legge 27 maggio 1998, n.165 e alla prevalenza di detta disposizione, quale norma più favorevole, sul principio di esecuzione unitaria delle pene concorrenti fissato dall'art. 663 cod. proc. pen. con provvedimento di natura amministrativa, è insuscettibile di acquisire il carattere della definitività è stato superato dalle contrarie argomentazioni di dissenso, motivatamente rimarcate da questa Corte (Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, in parte motiva) e reiterate nelle suddette decisioni, precisandosi i confini di operatività del meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione anche sulla ли base dei richiamati lavori preparatori della indicata novella legislativa e delle ragioni che l'hanno ispirata, oltre che su considerazioni logico-sistematiche, fondate sulla lettura del secondo comma dell'art. 656 cod. proc. pen. e sul principio della unitarietà dell'esecuzione.
2.2. Nell'indicato contesto, che non registra alcun contrasto in atto, limitandosi lo stesso ricorrente a valorizzare, in contrapposizione argomentativa, i rilievi già ritenuti non pertinenti o sub valenti da questa Corte e a riprodurre in modo acritico i passi di una decisione del minoritario e superato indirizzo (Sez. 5, n. 295 del 20/01/2000, citata), ed emergendo al contrario (come rilevato anche nella relazione n. 45/15 del 1 giugno 2015 dell'Ufficio del Massimario penale sull'orientamento di giurisprudenza pertinente ai limiti della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi) conformità nell'affermazione dei suindicati principi di diritto, esattamente interpretati e correttamente applicati nell'ordinanza impugnata, sono prive di giuridico pregio le doglianze e le deduzioni del ricorrente e non vi è spazio per la sollecitata rimessione della questione dedotta alle Sezioni unite. 4 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 29 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angela Tardio dott. Massimo Vecchio Angela Cardio Scania Viculis Янде DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 5