Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
In osservanza del principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione di benefici penitenziari, deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., qualora - pur comprendendo il medesimo anche una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - detta pena possa considerarsi già espiata in virtù dell'imputazione della custodia cautelare sofferta per altro reato commesso successivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2013, n. 23902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23902 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1442
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 23802/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AT SA N. IL 12/12/1989;
avverso l'ordinanza n. 126/2012 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 16/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI Monica;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 16 aprile 2012 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse del condannato SA El TI di annullamento dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti per espiazione di pena detentiva, emesso il 15 marzo 2012 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, al fine di ottenere la sospensione della esecuzione della pena e la sua immediata scarcerazione, ritenendo ostativo il rilievo per cui la custodia cautelare presofferta dal 24/2/2010 al 28/2/2011 nell'ambito del procedimento per reato concernente stupefacenti, poi conclusosi con la condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 6.000,00, di multa, sentenza di cui al punto n. 3 dell'ordine di esecuzione, doveva essere imputata a detto titolo esecutivo e, soltanto se eccedente l'entità della pena per esso inflitta, imputata a titolo diverso, ossia alla sentenza di condanna per il delitto di rapina commesso l'1 ottobre 2008 in Brescia, per la quale non risultava alcun "presofferto" cautelare ed era stata comminata la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 140 di multa con sentenza di cui al punto n. 2 dell'ordine di esecuzione.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta l'illegittimità e la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 657 c.p.p., comma 1: il condannato ha diritto di ottenere l'imputazione della custodia cautelare presofferta alla pena in esecuzione per altro reato, quello di rapina, che osta alla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione con la conseguente eseguibilità di pene per reati non ostativi e concedibilità della sospensione e della scarcerazione.
3.Con requisitoria scritta del 23 novembre 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. SPINACI Sante, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
l.In punto di fatto risulta documentato che con il provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 15 marzo 2012, sono state poste in esecuzione nei confronti del ricorrente le seguenti pene:
1) mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa, inflitti con sentenza del Tribunale di Brescia del 9/9/2008, irrevocabile il 22/11/2008, per il delitto di furto tentato, commesso in data 8/9/2008;
2) mesi dieci di reclusione ed Euro 140,00, di multa, inflitti con sentenza della Corte di Appello di Brescia del 23/11/2010, irrevocabile il 16/10/2011, per il delitto di rapina commesso l'1/10/2008;
3) anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 6.000,00, di multa, inflitti con la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/2/2011, irrevocabile il 6/12/2011, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso il 24/2/2010.
1.1 Dette sanzioni, detratto il presofferto per giorni due in relazione alla condanna di cui al punto 1) e per anni uno e giorni quattro in relazione a quella sub 3), sono state cumulate, esitando la pena da espiare di anni uno, mesi undici e giorni ventisei di reclusione.
1.2 L'ordinanza impugnata ha accolto la tesi propugnata dal Procuratore della Repubblica, ritenendo di non poter imputare a beneficio del condannato il periodo di custodia cautelare patito dal 24/2/2010 al 28/2/2011, prima della formazione del cumulo materiale, per il delitto giudicato con la sentenza sub 3) alla pena da eseguire per diversa sentenza di condanna, quella sub 2), riguardante il reato di rapina aggravata, ostativo alla concessione della sospensione dell'esecuzione, in quanto, a carico del P.M. procedente sussisterebbe l'obbligo giuridico di imputare il presofferto cautelare al titolo esecutivo riguardante il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare e, soltanto in caso di eccedenza, ad altri titoli.
2. Osserva in primo luogo questa Corte che in linea di principio il cumulo delle pene, materiale o giuridico che sia, da luogo alla determinazione di una pena unica ad ogni effetto giuridico, con la costituzione all'atto dell'espiazione di un rapporto esecutivo unitario perché riferito a tutte le condanne riportate e non singolarmente a ciascuna o ad alcune di esse. A mitigare gli effetti pregiudizievoli di tale considerazione è intervenuta la giurisprudenza di questa Corte, che sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 14 del 30/6/1999, Ronga, rv. 214355, successivamente confermata da sentenze più recenti, ha risolto la questione in punto di diritto, che aveva dato luogo ad un contrasto fra orientamenti interpretativi differenti, relativa alla possibilità di intervenire in sede esecutiva sul cumulo delle pene, che, sia in caso di cumulo materiale, derivante da provvedimento di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 c.p.p., che di cumulo giuridico, effetto dell'applicazione della continuazione o del riconoscimento del concorso formale di reati, pur dando luogo ad un rapporto esecutivo unitario, avente ad oggetto l'espiazione di sanzione divenuta unica, può essere sciolto quando tale operazione sia propedeutica all'applicazione di benefici penitenziari o comunque di istituti che producano effetti a vantaggio del condannato.
2.1 Tale pronuncia ha recepito quanto affermato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 361 del 27/7/1994, con la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, primo periodo, come sostituito dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, comma 1, lett. a), convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., si è precisato che la stessa norma, per essere aderente al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., va interpretata nel senso della concedibilità delle misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla disposizione stessa, se essi abbiano già espiato per intero la pena per detti reati e stiano eseguendo pene per reati meno gravi, il cui titolo non impedisce l'accesso agli istituti penitenziari alternativi alla carcerazione.
2.2 Si deve ritenere poi che il principio di scindibilità del cumulo debba trovare applicazione, in assenza di precisi argomenti giuridici contrari, anche con riferimento all'istituto della sospensione dell'esecuzione delle pene brevi prevista dall'art. 656 c.p.p., finalizzato ad evitare l'ingresso in carcere del condannato in attesa dell'eventuale richiesta di applicazione di misura alternativa e della relativa decisione del Tribunale di Sorveglianza, come già affermato da questa Corte, (Cass., sez. 1^, n. 22479 del 16/4/2002, Capasso, rv. 222524; sez. 1^, n. 24981 del 31/5/2005, De Carlo, rv. 231667), quando dal riscontro sulla già avvenuta espiazione di una pena, ricompresa nel cumulo materiale, e dalla possibilità di riferirla a quella comminata per uno dei reati indicati nell'art. 656 c.p.p., comma 9, discenda l'esclusione dell'impedimento, stabilito dalla stessa disposizione di legge, all'ammissione del condannato della sospensione e la sua immediata liberazione.
2.3 In senso ostativo non ha pregio l'argomentazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, ma sfornita di riferimenti normativi o interpretativi, secondo la quale sussisterebbe un obbligo di imputazione della carcerazione cautelare alla pena inflitta con la sentenza di condanna per quello stesso reato e, soltanto per l'eccedenza, alla sanzione comminata con altro titolo giudiziale.
2.3.1 Invero, l'esame delle disposizioni contenute nell'art. 657 c.p.p., induce a valorizzare la formulazione letterale del comma 1,
secondo il quale "il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso"; la norma impone dunque di prendere in considerazione la custodia cautelare, a prescindere che sia stata sofferta per lo stesso o per diverso reato, quindi anche in separato procedimento, per quantificare la pena da espiare in concreto, e ciò indipendentemente dalla sua giustizia ed alla sola condizione, imposta dal successivo dell'art. 657 c.p.p., comma 4, che si tratti di carcerazione subita dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la sanzione detentiva da espiare. La finalità di tale previsione e dell'esclusione dai suoi presupposti del requisito dell'ingiustizia della privazione della libertà personale, che quindi non deve essere stata subita "sine titulo", risiede nell'esigenza di ridurre al minimo, in omaggio del principio del "favor libertatis", l'eventualità di una restrizione che potrebbe rivelarsi ingiusta o inutile in un secondo momento, inconveniente evitabile con l'immediata imputazione ad una pena da eseguire della detenzione subita per altro reato, anche se per lo stesso non sia ancora intervenuta pronuncia di condanna irrevocabile, fatto salvo sempre il divieto che lo stesso periodo di custodia non sia stato già calcolato in altra pena detentiva da espiare (Cass. sez. 1^, n. 13583 del 19/02/2009, P.M. in proc. Palmitessa, rv. 3 243143; sez. 1^, n. 2351 del 30/03/2000, Sapere, rv. 216087; sez. 1^, n. 627 del 29/01/2000, PG in proc. Capone, rv. 215387; sez. 1^, n. 707 del 27/01/1999, Accorinti, rv. 212594).
2.3.2 L'interpretazione qui sostenuta trova giustificazione nel noto principio, secondo il quale ciascun periodo di carcerazione, espiato anticipatamente rispetto alla condanna definitiva, non va specificamente imputato a questo o quell'altro titolo, se non quando ciò si traduca in un concreto vantaggio per il condannato.
2.3.3 Coerente con detta soluzione risulta anche la relazione al progetto preliminare all'attuale codice di rito, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.1988, nella quale, in riferimento all'art. 648, divenuto in seguito nel testo definitivo art. 657, è affermato: "nel comma 1 si è peraltro precisato che anche la custodia subita per altro reato deve essere immediatamente (anche se è ancora in corso) detratta dalla pena da scontare. Si afferma così il principio che la detenzione non convalidata da un titolo definitivo (la cui giustificazione è pertanto ancora sub judice) va comunque imputata alla pena definitiva".
2.4 Infine, concludendo la rassegna dei principi generali riferibili al caso in esame, va ricordato che in sede esecutiva il cumulo delle pene è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari in ordine ai reati che non sono ostativi alla loro concessione, dovendosi ritenere, in base al principio del "favor rei", che la pena inflitta con la sentenza di condanna relativa ai delitti ostativi sia stata espiata per prima (Sez. 1^, n. 14563 del 12/04/2006, Hamdy, rv. 233946; sez. 1^, n. 47660 del 14/11/2003, Geria, rv. 226470; sez. 1^, n. 45735 del 14/11/2001, Caroppo, rv. 230374).
3. Ebbene, nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti pretesi dall'art. 657 c.p.p., comma 1, in quanto la custodia cautelare sofferta dal ricorrente non è stata già computata nella pena da espiare per altro reato, è stata eseguita dal 24/2/2010 al 28/2/2011 successivamente alla commissione del reato di rapina, avvenuta l'l/10/2008, alla cui pena si vuole sia attribuita e tale imputazione determina in astratto un sensibile vantaggio per il condannato, ossia l'esclusione della condizione ostativa alla fruizione della sospensione dell'esecuzione, di cui, nell'assenza di altra condizione impeditiva, avrebbe già potuto beneficiare se solo l'ordine di esecuzione riguardante la condanna per la rapina fosse stato emesso tempestivamente e non a distanza di un anno e mezzo dalla formazione del giudicato.
Per le considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Brescia che procederà a nuovo esame dell'istanza nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2013