Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2013, n. 23902
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Sentenza 16 aprile 2013

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In osservanza del principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione di benefici penitenziari, deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., qualora - pur comprendendo il medesimo anche una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - detta pena possa considerarsi già espiata in virtù dell'imputazione della custodia cautelare sofferta per altro reato commesso successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2013, n. 23902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23902
    Data del deposito : 16 aprile 2013

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