Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
È ravvisabile il delitto di abuso d'ufficio nel comportamento di un ispettore di polizia che impartisca ai cittadini, con i quali intrattiene rapporti per ragioni del suo ufficio, consigli sulla nomina del difensore di fiducia, avviandoli presso uno studio di un avvocato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che il profitto procurato al professionista doveva ritenersi ingiusto, in quanto conseguito in violazione dell'art. 19 del Codice deontologico forense, approvato il 17 aprile 1997, che fa divieto del cosiddetto accaparramento di cliente).
Commentario • 1
- 1. Abuso d’ufficio: per un approccio “eclettico”Raffaele Greco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. – 2. I limiti del sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. – 3. Una possibile ipotesi de jure condendo. – 4. Conclusioni. * * * 1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. Con l'auspicato superamento dell'emergenza determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, nell'ambito del più vasto e articolato dibattito teso all'individuazione delle misure necessarie ad agevolare la ripresa dell'economia dopo il blocco di pressoché tutte le attività produttive imposto dalle misure di contenimento della pandemia , è tornato ancora una volta ad affacciarsi il tema della possibile riforma del delitto di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2005, n. 36592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36592 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/07/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ NT S. - Consigliere - N. 1055
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 17840/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino;
nei confronti della sentenza in data 19 marzo 2004 della Corte d'appello di Torino;
nel procedimento penale
contro
:
RA NT;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. FOTI NT.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha totalmente riformato quella del Tribunale della città in data 25 maggio 2001, appellata da NT AL, assolvendo il medesimo, già condannato dal primo giudice alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di abuso di ufficio (accertato in Torino nel giugno del 2000).
Il AL, Ispettore di polizia, addetto al servizio ispettivo della Polizia di Stato presso il Commissariato "Centro" di Torino, prossimo alla pensione e abilitato all'esercizio della professione di avvocato, aveva avviato numerosi cittadini, con i quali aveva rapporti per ragioni del suo ufficio, presso lo studio dell'avvocato Cristini (talvolta prendendo direttamente appuntamenti per telefono con il professionista;
una volta facendo revocare il mandato affidato ad altro professionista dall'interessato) per essere da questi difesi di fiducia, studio presso il quale lo stesso imputato prestava collaborazione, aveva una scrivania a sua disposizione e la scritta del suo nominativo sulla porta di ingresso. In tal modo procurando al predetto professionista un ingiusto vantaggio patrimoniale. La Corte d'appello assolveva il AL perché, pur riconoscendo che il suo comportamento era posto in essere in violazione dell'art. 25 delle disposizioni di attuazione del codice processuale, dell'art. 50 d.p.r. n. 335/1982 e 24 d.p.r. n. 782/1985, che vietano agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia, il profitto che procurava all'avv. Cristini non aveva il carattere della ingiustizia, non essendo emerso che i consigli dati sulla nomina a difensore di fiducia dell'avv. Cristini fossero in qualche modo da quest'ultimo economicamente ricompensati. Ricordava la Corte del distretto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, che riconosce la necessità della c.d. "doppia ingiustizia" tipica del reato di cui all'art. 323 c.p., nel senso che per la sua configurazione è necessario non solo che il comportamento sia ingiusto perché posto in essere in violazione di norme di legge o di regolamento, ma che sia ingiusto in sè anche il profitto, ciò che non si era verificato nella specie, perché l'avvocato Cristini aveva normalmente eseguito le sue prestazioni professionali e il suo accrescimento patrimoniale non poteva essere considerato "contra iu".
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, il quale deduce l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p., perché la decisione non aveva affrontato affatto (non fornendo alcuna motivazione) il problema che l'art. 19 del "Codice deontologico" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997 considera "contra ius" l'accaparramento di clientela, ipotesi che ricorreva nella specie:
non poteva, pertanto, evitarsi di ritenere che gli accrescimenti patrimoniali conseguiti dall'avv. Cristini avessero esattamente il requisito della ingiustizia del profitto, ancorché conseguito a seguito di normali prestazioni correttamente eseguite e fatturate. L'imputato deposita memoria, per mezzo del difensore, con la quale deduce l'infondatezza del ricorso sia per l'assorbente considerazione che la violazione da parte sua dell'art. 25 disp. att. c.p.p. non si porrebbe in diretto rapporto di causalità con l'attività professionale svolta dall'avv. Cristini, sia perché l'art. 19 del Codice deontologico non prevedrebbe tra le ipotesi di accaparramento della clientela quella di cui al presente giudizio - norma che nella parte che rileva vieta l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi -, sia perché mancherebbe la prova di accordi tra il AL e l'avv. Cristini, tanto meno di natura economica, in relazione all'invio di clientela al professionista. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica è fondato. L'art. 19 del Codice deontologico forense stabilisce al primo comma che: "È vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta alla acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzia o procacciatori o altri mezzi illeciti". Solo al terzo comma prevede (riferendosi evidentemente a tutt'altra fattispecie) che: "Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi". Ora, se è vero che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è orientata, in via prevalente, a ritenere che per la consumazione del reato debba sussistere il requisito della c.d. "doppia ingiustizia" nel senso che deve essere contra ius non solo l'azione tipica (che deve posta in essere in violazione di leggi o regolamenti), ma anche il profitto (o il danno), e se è anche vero che non sarebbe concepibile - per definizione normativa - un'azione tipica che non sia posta in essere in violazione di una legge o di un regolamento, è pur certo che l'ingiustizia del profitto (o del danno) possono benissimo derivare non da una violazione di legge o di regolamento ma da qualsiasi violazione di doveri giuridici quale ne sia la fonte, come nel caso di specie, in cui la genesi del dovere è contenuta in una norma di deontologia imposta a una categoria professionale.
Anche perché sulla natura delle norme del Codice deontologico forense si sono pronunciate le sezioni unite civili di questa Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8225), che non hanno esitato a definirle vere e proprie norme giuridiche, le quali trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale forense di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e, in particolare dell'art. 12, comma primo, che impone agli avvocati di "adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene alla altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia, e nell'art. 38 comma primo, ai sensi del quale sono sottoposti a procedimento disciplinare gli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale". E la dottrina è concorde nel ritenere che proprio l'accaparramento di clientela si pone tra le violazioni di quei doveri che impongono dignità e decoro nell'esercizio della professione, avendo l'accaparramento il fine di acquisizione della clientela in modo non consentito id est attraverso mezzi (comunque) illeciti, come recita la disposizione onnicomprensiva di chiusura contenuta nel primo comma dell'art. 19, e comunque idonei a escluderemo quanto meno compromettere, la libera scelta nella nomina del difensore di fiducia.
Le deduzioni svolte dal AL nella memoria di cui si è detto sono infondate. E invero, mentre non si vede come il comportamento dell'imputato - consistente nell'indirizzare clienti all'avv. Cristini - non possa essere considerato in rapporto di stretta causalità con il vantaggio - consistente nella acquisizione di clientela - conseguito dal professionista, v'è da osservare che la norma violata del Codice deontologico forense non è quella del comma terzo dell'art. 19, bensì quella del comma primo. Infine, nessun accordo (o collusione) tra il AL e l'avv. Cristini doveva essere provata: non si tratta, invero di dover decidere sulla responsabilità per concorso del privato (nel caso il Cristini) con il pubblico ufficiale titolare della qualità per la consumazione del reato proprio (nei confronti del predetto patrono è stato emesso decreto di archiviazione) ma della responsabilità del pubblico ufficiale, per la quale, come è noto "In tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, non è richiesta la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell'abuso, essendo sufficiente la verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso dell'atto di ufficio" SEZ. 6^, SENT. 00 910 DEL 27/01/2000 (UD. 18/11/1999), Giansante, RV. 215430; più recentemente, v. SEZ. 6^, SENT. 21085 DEL 05/05/2004 (UD. 28/01/2004), Sodano, RV. 229806. Per tutte le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che dovrà uniformarsi ai principi di diritto esposti nella presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2005