Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656 comma quinto cod. proc. pen. è applicabile solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà; al contrario, i presupposti di cui all'art. 656 comma quinto cod. proc. pen. non possono ritenersi sussistenti nei confronti del latitante o dell'evaso, situazioni equiparabili a quella del detenuto e, come tali, preclusive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2008, n. 9213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9213 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/01/2008
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 270
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 027785/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM ED N. IL 19/07/1973;
avverso ORDINANZA del 08/06/2007 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O. che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell'8 giugno 2007 il g.i.p. del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda proposta nell'interesse di IM AM, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di anni due e mesi quattro di reclusione, costituente il residuo, all'esito dell'applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006 nella misura di anni tre di reclusione, della maggiore pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro ventimila di multa, inflitta, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del g.u.p. del Tribunale di Bergamo in data 9 marzo 2005 in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso il giorno 1 giugno 2004.
Il giudice osservava che il disposto di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, non poteva operare per difetto del presupposto dello stato di libertà dell'istante, latitante all'ordine di custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti a seguito della revoca, con ordinanza dell'11 aprile 2005, della misura degli arresti domiciliari;
la condizione del latitante o dell'evaso, nella prospettiva di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, è equiparabile a quella del detenuto, con conseguente inapplicabilità del provvedimento sospensivo.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IM AM, il quale denuncia violazione dell'art. 656 c.p.p., commi 5 e 9, non potendo il latitante essere equiparato all'evaso.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
La sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5 trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trova in libertà, condizione che deriva sia dal non essere mai stato raggiunto da misura cautelare personale sia dalla avvenuta revoca di questa;
al contrario i presupposti di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, non possono ritenersi sussistenti, quando il soggetto risulti destinatario di un provvedimento di custodia cautelare relativo al fatto per cui è intervenuta condanna, sebbene si trovi di fatto in libertà per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione dello stesso o per essere evaso. La condizione del latitante o dell'evaso, ai fini dell'applicabilità dell'art. 656 c.p.p., comma 5, deve essere, infatti, equiparata a quella del detenuto, e preclude l'adozione del provvedimento sospensivo (Cass., Sez. 2^, 10 ottobre 2003 n. 43579, rv. 227470); Cass., Sez. 1, 03 dicembre 2003, n. 8720, rv. 228157; Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2005, n. 6779, rv. 232938;
Cass,, Sez. 5^, 02 marzo 2006, n. 12620, rv. 234547; Cass., Sez. 4^, 22 marzo 2007 n. 18362, rv. 236413). Dai lavori preparatori della L. n. 151 del 1998 e dalla relazione di accompagnamento alla stessa si ricava che una delle principali ragioni ispiratrici della novella dell'art. 656 c.p.p. è da ricercare nell'esigenza di evitare a quei condannati, nei cui confronti esistono i presupposti per l'ammissione al regime alternativo alla detenzione, l'introduzione in istituto penitenziario e di garantire, in questa prospettiva, un meccanismo di attivazione della concessione dei benefici penitenziari, idoneo ad eliminare inammissibili discriminazioni per coloro che non sono assistiti da adeguata informazione e difesa tecnica. È evidente la volontà del legislatore di assicurare il mantenimento dello status libertatis nei confronti di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi senza prima transitare per il carcere.
Tale esigenza non sussiste, invece, nei riguardi dei condannati che sono latitanti a un provvedimento limitativo della libertà personale, nei cui riguardi sussiste una presunzione di pericolosità. La scelta legislativa è del tutto razionale ed in linea con il principio consacrato dall'art. 27 Cost., comma 3, in quanto, mentre può fondatamente presumersi una ridotta pericolosità, con conseguente prognosi di applicabilità dei benefici penitenziari, riguardo al condannato a pena detentiva breve, che si trovi in stato di libertà al momento in cui la sentenza diviene definitiva, vige la presunzione inversa nei confronti del soggetto destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere relativo al fatto per cui è intervenuta condanna irrevocabile, sebbene lo stesso si trovi di fatto in libertà per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione della stessa. Invero, trattandosi di una condizione di diritto e non di fatto, lo status del latitante (come del resto quello dell'evaso) rimane quello di detenuto in custodia cautelare in carcere.
Conclusivamente, quindi, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, è ritenere che la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p., comma 5, sia applicabile soltanto nei confronti dei condannati in stato di libertà - trattandosi di istituto volto ad impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi - e non anche nei riguardi di coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino latitanti a un provvedimento restrittivo della libertà personale, e versino, pertanto, in uno stato equiparabile alla custodia in carcere. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008