Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e non la diversa fattispecie di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen., la presentazione di documentazione tecnica rappresentante in modo non veritiero lo stato edilizio di una struttura turistico-ricettiva al fine di ottenere l'attribuzione di una determinata classificazione secondo gli artt. 11 e seguenti della legge regione Abruzzo n. 11 del 1993, in quanto il provvedimento di cosiddetta "categorizzazione" non costituisce solo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ma svolge altresì la preliminare funzione di attestazione dei parametri necessari per l'acquisizione della categoria richiesta.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2014, n. 13984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13984 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 05/03/2014
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 661
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 21163/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EV VI N. IL 18/12/1938;
AL PI N. IL 27/04/1972;
HI AN N. IL 21/07/1972;
avverso la sentenza n. 861/2006 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 15/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per derubricato il capo c nel reato previsto dall'art. 480 c.p., annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. OLIVA Maurizio di Roma (sost. proc.). RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 luglio 2011 la Corte d'appello dell'Aquila, a seguito dell'appello proposto da AL VI, VA ER e CC DA avverso sentenza del 7 luglio 2005 del Tribunale di Teramo, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere per maturata prescrizione per alcuni dei capi d'imputazione (capi A, B e D), rideterminando la pena per ciascuno degli imputati in un anno di reclusione per il residuo reato di cui agli artt. 110, 48 e 479 c.p., loro contestato quale capo C per avere, presentando all'A.P.T.R. di Teramo istanza di attribuzione della categoria 1 stella al campeggio "Del Sole" di Martinsicuro, ingannato il responsabile del servizio allegando una documentazione tecnica rappresentante in modo non veritiero lo stato edilizio, e così ottenendo il rilascio del provvedimento che attribuiva la suddetta categoria.
2. Ha presentato ricorso AL VI, proponendo due motivi. Il primo motivo denuncia vizio motivazionale e violazione dell'art. 479 c.p., perché quello che era stato dichiarato doveva ritenersi veritiero. Il secondo motivo, posto in subordine, denuncia violazione degli artt. 479 e 480 c.p. nonché della L.R. Abruzzo 11/1993: il reato deve essere derubricato nella fattispecie di cui all'art. 480 c.p., il che comporta la dichiarazione di estinzione per maturata prescrizione.
Ha presentato ricorso il difensore dell'imputato VA, sulla base di due motivi.
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 48 e 479 c.p. nonché L.R. Abruzzo n. 11 del 1993, artt. 11, 20 e 21 e manifesta illogicità della motivazione, non avendo la corte territoriale attribuito rilevanza non tanto alla planimetria allegata alla istanza di classificazione, quanto piuttosto alla successione di atti tendenti a realizzare una illegittima trasformazione dell'area: in tal modo, individuando l'origine del falso negli atti amministrativi anziché nel contenuto della planimetria, era incorsa nella suddetta violazione di legge e manifesta illogicità motivazionale. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 479 e 480 c.p., nonché della citata legge regionale, adducendo che il reato dovrebbe essere derubricato nella fattispecie di cui all'art. 480 c.p., con conseguente dichiarazione di estinzione per maturata prescrizione. Ha presentato ricorso il difensore dell'imputato CC, proponendo due motivi analoghi a quelli del ricorso presentato nell'interesse del VA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati.
3.1 Il ricorso dell'AL, nel suo primo motivo, lamenta il fatto che "nella sentenza impugnata non si è tenuto conto di quanto emergeva dal provvedimento nr. 572 registro settore del 4.7. 2001/nr. 1639 del 5.7. 2011 - che attribuiva la categoria 1 stella al campeggio - emesso dal Responsabile del Servizio 1 Settore-Servizio Strutture Ricettive della Provincia di Teramo", il quale sarebbe un atto decisivo. La decisività deriverebbe dal fatto che il suddetto provvedimento indica che la classificazione del campeggio non si è fondata solo "sulla base della documentazione prodotta", bensì anche del sopralluogo effettuato il 15 giugno 2001 dall'Ufficio IAT di Teramo.
È peraltro prova decisiva, come insegna la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la prova i cui risultati - pienamente univoci (Cass. sez. 6^, 1 marzo 2011 n. 14732) - si pongono in assoluto rapporto di incompatibilità con la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, e sono pertanto idonei a mutare con certezza l'esito dell'accertamento fattuale, in quanto, non assunta o non valutata, tale prova scardina la struttura portante della sentenza (Cass. sez. 3^, 15 giugno 2010 n. 27581; Cass. sez. 6^, 25 marzo 2010 n. 14916; Cass. sez. 2^, 28 aprile 2006 n. 16354), non essendo sufficiente, invece, l'idoneità a prospettare, in valutazione unitaria con gli altri elementi di prova, conclusioni alternative (Cass. sez. 6^, 11 giugno 2008 n. 37173; Cass. sez. 2^, 22 novembre 2005-24 gennaio 2006 n. 2827): essa dunque deve godere di una sostanza tale da non necessitare una contestualizzazione nel quadro probatorio, essendo sufficiente di per sè sola, e univocamente (cfr. ancora Cass. sez. 6^, 1 marzo 2011 n. 14732), a scardinarlo. Nel caso di specie, al contrario, per determinare l'incidenza del documento de quo è necessario verificare sia gli esiti del sopralluogo in esso citato sia il contenuto effettivo della documentazione prodotta da chi ha chiesto la categorizzazione di 1 stella per sostenere l'istanza. Non ricorre, dunque, l'autosufficienza appena illustrata e, conseguentemente, il documento non può qualificarsi decisivo. Nè tantomeno è configurabile ulteriore vizio motivazionale, non essendo stata specificata alcuna altra incongruenza di motivazione rispetto alla non considerazione come atto decisivo del documento suddetto.
3.2 Il secondo motivo corrisponde al secondo motivo degli ulteriori ricorsi, di cui è opportuna pertanto una valutazione congiunta. Il ricorso AL afferma che sempre il provvedimento 572 del 4 luglio 2001 non può essere considerato atto pubblico agli effetti dell'articolo 479 c.p., bensì autorizzazione, "in quanto costituisce presupposto necessario per l'esercizio dell'attività turistica". Ciò si desume dal L.R. n. 11 del 1993, art. 10 che, all'epoca dei fatti, prevedeva: "La classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio". Anche dopo la modifica introdotta dalla L.R. n. 44 del 2011, rimane l'obbligatorietà della classificazione e la sua funzione di requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva. Pertanto il reato deve essere derubricato a quello di cui all'art. 480 c.p., con conseguente prescrizione già maturata. Il corrispondente motivo secondo del ricorso presentato dal difensore del VA argomenta parimenti che il provvedimento provinciale n. 572 del 4 luglio 2001 è non atto pubblico, bensì licenza, cioè atto abilitativo necessario per l'esercizio dell'attività turistico- ricettiva richiamando anche questo ricorso la L.R. n. 11 del 1993, art. 10, sia nel testo vigente all'epoca dei fatti sia nel testo attualmente vigente, e desumendo che il provvedimento va considerato quale autorizzazione, in tal modo pervenendo anch'esso a prospettare la derubricazione del reato di cui all'art. 479 c.p., in quello di cui all'art. 480 c.p., con conseguente maturata prescrizione. A sua volta, il ricorso presentato dal difensore del CC presenta le stesse argomentazioni.
Le impostazioni di tutti e tre i ricorsi si fondano sull'asserto che il provvedimento n. 572 del 4 luglio 2001 non abbia natura di atto pubblico perché costituirebbe esclusivamente un atto abilitativo per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva, ovvero una necessaria autorizzazione per l'esercizio della stessa. Tale impostazione, peraltro, non tiene conto del fatto che il conferimento della categoria richiesta ha come presupposto l'accertamento di determinati requisiti, la cui sussistenza, secondo la ricostruzione fattuale scelta dei giudici di merito, è stata falsamente addotta nell'istanza mediante l'allegata produzione di documentazione non veritiera, tale da ingannare, ovvero indurre in errore l'autorità amministrativa competente alla emissione del provvedimento. L'atto pubblico, in effetti, ha anche natura di attestazione (cfr. tra gli arresti precedenti, per un'ipotesi di produzione di documentazione non veritiera da parte di privato Cass. sez. 5^, 11 luglio 2013 n. 40785, per cui "integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 c.p.), la condotta di colui che presenti all'Agenzia del territorio dichiarazioni e planimetrie dalle quali risulti, contrariamente al vero, che un immobile, già destinato a residenza turistico - alberghiera, sia ripartito, a seguito di interventi di ristrutturazione, in svariate distinte unità a destinazione residenziale, pur in assenza del mancato completamento delle strutture indispensabili per la fruibilità residenziale dell'immobile, inducendo così i funzionari della predetta Agenzia a formare una falsa scheda catastale"; sul reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale nella sua attività attestatoria cfr. Cass. sez. 5^, 17 aprile 2012 n. 40402; v. altresì, per un'ipotesi di falso ideologico in atto pubblico perché l'atto da compiere consiste in un esercizio di discrezionalità tecnica che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, nel caso in cui la situazione fattuale non corrisponda a tali parametri Cass. sez. 2^, 11 ottobre 2012-11 gennaio 2013 n. 1417; e sulla natura attestatoria dell'atto pubblico cfr. pure Cass. sez. V, 4 giugno 2009 n. 38332), che non viene elisa da una eventuale congiunta funzione autorizzativa o deliberativa (cfr. quale esempio di un'ipotesi in cui la falsità di attestazione costituisce il presupposto necessario dell'atto deliberativo, venendo così in essere il reato di cui all'art. 479 c.p., Cass. sez. 5^, 21 settembre 2004 n. 49017): e se l'attestazione si nutre di precedenti atti procedimentali, questi vengono attratti a condividere la qualifica di atto pubblico del provvedimento in cui la sequenza procedimentale si compie, anche se provenienti da privati (cfr. ancora da ultimo Cass. sez. 5^, 6 novembre 2012-29 gennaio 2013 n. 4322, per cui "ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto pubblico non solo l'atto destinato ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti cosiddetti interni cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che ...si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi"; sulla inerenza all'esercizio della pubblica amministrazione e sul contributo alla formazione di un procedimento della pubblica amministrazione come elementi che attraggono nella categoria di atto pubblico cfr. Cass. sez. 5^, 27 settembre 2012 n. 43737; sulla assimilazione della documentazione tecnica allegata all'istanza amministrativa all'atto pubblico cfr. pure Cass. sez. 5^, 24 settembre 2007 n. 42009, per una ipotesi in cui il pubblico ufficiale ha posto in essere il reato di falso ideologico in atto pubblico attestando la presenza di presupposti la cui inesistenza emerga proprio dai grafici progettuali presentati con la domanda). Non è quindi configurabile la fattispecie di cui all'art. 480 c.p., essendo stato il provvedimento di categorizzazione non solo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività turistico - ricettiva ma altresì, e in presupposizione rispetto a tale funzione, avendo espletato l'attestazione fattuale dei parametri necessari per acquisire la categoria 1 stella. In conclusione, non vi è luogo ad alcuna derubricazione, risultando infondati i motivi in esame.
3.3 Rimane da considerare il primo motivo sia del ricorso VA sia del ricorso CC. In entrambi viene censurata la corte territoriale per aver "assegnato rilevanza penale non tanto al contenuto rappresentativo della planimetria allegata alla istanza di classificazione", bensì e maggiormente alla successione di atti tendenti a realizzare una illegittima trasformazione dell'area originariamente destinata ad arenile in area destinata a sosta turistica prima e poi a campeggio, disattendendo inoltre le risultanze del sopralluogo dell'A.T.P. del 15 giugno 2001, da cui non ha tratto argomento decisivo. Sulla decisività si rimanda a quanto osservato a proposito del primo motivo del ricorso AL: il fatto che, secondo i ricorrenti, oltre alle risultanze del sopralluogo doveva essere maggiormente valutato il contenuto rappresentativo della planimetria allegata alla istanza di classificazione dimostra l'assenza del requisito di decisività negli esiti del sopralluogo. Quanto poi alla pretesa non valorizzazione del contenuto di tale planimetria, ciò non corrisponde all'effettiva motivazione della sentenza impugnata, che, per il reato in questione, osserva che "non può non condividersi l'assunto del primo Giudice secondo il quale l'incontestabile difformità tra la planimetria redatta dal geom. CC per il rilascio della concessione edilizia e quella presentata al fine di ottenere la classificazione (per l'ottenimento della categoria una stella) rende manifesta la colpevolezza"; quanto alla seguente valorizzazione della sequenza amministrativa, è finalizzata semplicemente a dimostrare l'esistenza della suddetta difformità, vale a dire "della non corrispondenza al vero della seconda planimetria" (motivazione, pagine 5-6).
In conclusione, tutti i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014