Sentenza 11 luglio 2013
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 cod. pen.), la condotta di colui che presenti all'Agenzia del territorio dichiarazioni e planimetrie dalle quali risulti, contrariamente al vero, che un immobile, già destinato a residenza turistico-alberghiera, sia ripartito, a seguito di interventi di ristrutturazione, in svariate distinte unità a destinazione residenziale, pur in assenza del mancato completamento delle strutture indispensabili per la fruibilità residenziale dell'immobile, inducendo così i funzionari della predetta Agenzia a formare una falsa scheda catastale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2013, n. 40785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40785 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 11/07/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2174
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 20002/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IA SI, nato a [...] il [...];
2. TA SI, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/10/2012 della Corte d'Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati l'avv. Scella Andrea in sostituzione dell'avv. Fausto Mazzitelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Savona dell'11/10/2011, con la quale SI IA e SI TA venivano ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., commesso dal IA quale amministratore unico delle CIDIA s.r.l., proprietaria di un immobile in Alassio, e dal TA quale tecnico dalla stessa incaricato, presentando il 27/10/2005 all'Agenzia del Territorio di Savona dichiarazioni e planimetrie dalle quali risultava, contrariamente al vero, che l'immobile, già destinato unitariamente a residenza turistico-alberghiera, a seguito di interventi di ristrutturazione risultava ripartito in 49 distinte unità a destinazione residenziale, e inducendo i funzionari dell'Agenzia a formare il 12/12/2005 una falsa scheda catastale.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità, i ricorrenti deducono violazione di legge ed illogicità della motivazione nella ritenuta configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen. con riguardo per un verso alla presentazione di una richiesta di accatastamento che, conforme al vero nell'esistenza all'interno dell'immobile delle 49 distinte unità abitative e nelle dichiarate metrature, aveva quanto alla destinazione d'uso un contenuto meramente valutativo, sul quale l'Agenzia del Territorio dispone di ampi ed autonomi poteri di controllo e non è tenuta a recepire acriticamente le indicazioni di cui alla richiesta;
e per altro verso all'inesistenza del necessario presupposto di un falso oggetti va mente realizzato dal pubblico ufficiale, nella specie insussistente in quanto la scheda catastale attribuiva correttamente all'immobile, all'esito di un'autonoma verifica, la classe impositiva A/2, propria delle abitazione residenziali, in luogo di quella inferiore A/3, propria della abitazioni economiche, proposta nella richiesta. Lamentano altresì violazione di legge ed illogicità della motivazione in quanto fondata sulla ritenuta finalità degli imputati di ottenere una scheda catastale non veritiera da allegare all'istanza di sanatoria dell'immobile, laddove l'iscrizione catastale non costituisce un passaggio necessario della relativa pratica.
3. Sul diniego delle attenuanti generiche, i ricorrenti deducono illogicità del richiamo alle generiche argomentazioni della sentenza di primo grado sulle modalità del fatto, l'intensità della condotta e la rilevanza anche economica del vantaggio perseguito, e mancanza di motivazione in ordine alla scarsa gravità ed all'inoffensività del fatto ed all'incensuratezza degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità degli imputati sono infondati.
L'aspetto per il quale i ricorrenti lamentano l'insussistenza della falsità dell'atto formato dal pubblico ufficiale quale presupposto della contestata fattispecie concorsuale di cui all'art. 48 cod. pen., ossia la corrispondenza al vero della categoria impositiva attribuita all'immobile nella scheda catastale all'esito del controllo dell'Agenzia del Territorio, era in effetti tenuto in debita considerazione nella sentenza impugnata;
e non è peraltro in discussione che la scheda catastale abbia precipuamente la funzione di individuare la natura e la consistenza dell'immobile a fini tributari (Cass. civ. Sez. 2, n. 10611 del 28/11/1996, Rv. 500872). Va tuttavia rammentato che, ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico, al quale nella specie è riferita la condotta induttiva dell'attività del pubblico ufficiale costituente oggetto dell'imputazione, l'ambito attestativo del documento, del quale si assume la falsità, non si esaurisce in quanto è denotato dalla formulazione espressa dell'atto; ma si estende altresì all'affermazione di esistenza dei presupposti necessari dell'atto, che in quanto tali non possono che essere implicitamente attestati come in concreto ricorrenti nel momento in cui l'atto viene emesso (Sez. 5, n. 34333 del 12/04/2005, Aurea, Rv. 232316; Sez. 5, n. 7718 del 13/01/2009, Fondazione Centro S. Raffaele, Rv. 242569). Con riguardo all'atto oggetto dell'imputazione, non vi è dubbio che l'attestazione dell'avvenuto accatastamento di un immobile presupponga la compiuta realizzazione dello stesso nei caratteri essenziali che ne connotano la natura, nella specie residenziale, per la quale l'accatastamento è dichiarato. Orbene, i giudici di merito motivavano in termini esaurienti, alla luce di quanto riferito dal tecnico comunale Berriolo, i loro rilievi sullo stadio meramente embrionale al quale la modificazione della struttura dell'edificio da alberghiera a residenziale si trovava al momento dell'accatastamento. Si osservava infatti nella sentenza che, sebbene le parti comuni dell'edificio fossero state suddivise in quattro alloggi in modo da ridurre le superfici comuni a misura inferiore a quella necessaria per la destinazione alberghiera, i lavori per l'effettiva realizzazione delle singole unità abitative erano ancora in corso, non essendo stata attivata alcuna utenza al di fuori dell'unica funzionale alle attività del cantiere, mancando gli impianti idrici e di riscaldamento, trovandosi gli infissi in fase di sostituzione, dovendosi ancora costruire le corti esclusive per gli appartamenti al primo piano ed essendo l'area ancora impiegata quale deposito di materiali. Priva di illogicità è dunque la conclusione per la quale la scheda catastale forniva una falsa rappresentazione della realtà in ordine ad una attuale ed effettiva destinazione residenziale dell'immobile.
Essendo pertanto ampiamente argomentata la sussistenza del presupposto oggettivo della condotta contestata, altrettanto lo era l'idoneità di quest'ultima a produrre tale risultato. Nella sentenza impugnata si dava atto di quanto rilevato dai ricorrenti in ordine alla corrispondenza delle planimetrie presentate dagli imputati al numero ed alle metrature delle unità abitative in corso di realizzazione. Ma si osservava come tale corrispondenza riguardasse per l'appunto i profili appena indicati, e non anche il dato presupposto del completamento dell'immobile nell'effettiva utilizzabilità abitativa delle unità come sopra enumerate;
ingenerando di conseguenza, la documentazione presentata, errore nel pubblico ufficio sulla sussistenza di tale presupposto. Ed infondato è l'argomento dei ricorrenti in ordine al carattere asseritamente valutativo della descritta difformità. Anche a non voler considerare le corrette osservazioni della Corte territoriale sulla possibilità che una prospettazione di contenuto valutativo integri una condotta idonea a realizzare il reato di falso mediante l'induzione in errore dell'autore immediato dello stesso, soprattutto quando, come nel caso in esame, detta prospettazione provenga da soggetti la cui posizione professionale sia tale da creare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 13249 del 13/01/2006, Melimi, Rv. 234104), la discrepanza individuata alla base della ritenuta falsità riguarda infatti un dato materiale ed oggettivo, quale il mancato completamento delle strutture indispensabili per la fruibilità residenziale dell'immobile.
Se poi è vero che non è ravvisabile il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod., ma al più quello di cui all'art. 483 cod. pen., laddove il falso concerna un contenuto della dichiarazione del privato in relazione al quale il pubblico ufficiale abbia poteri di controllo ed autonoma valutazione, e non debba limitarsi a recepire nel proprio atto quanto dichiarato (Sez. 5, n. 13779 del 15/11/2006 (04/04/2007), Patti, Rv. 236141; Sez. 5, n. 7664 del 31/01/2007, Ursi, Rv. 236542), è vero altresì che tali condizioni non ricorrono per quello che si è visto essere l'oggetto del falso ritenuto dai giudici di merito. La funzione propria della scheda catastale, così come in precedenza delineata, attribuisce infatti all'Agenzia del Territorio, pubblica amministrazione nella specie identificata quale autore immediato del reato, poteri di controllo strettamente attinenti posizione dell'immobile a fini tributari;
accertamento che in effetti, come osservato nella sentenza impugnata, veniva svolto dall'agenzia nel caso di specie, individuando quale unica irregolarità la qualificazione dell'immobile nella categoria A/3, corretta in base ad una mera verifica cartolare. Nessun potere di controllo compete invece all'agenzia in ordine all'implicita dichiarazione di completamento delle strutture funzionali alla natura residenziale dell'immobile del quale si chiede l'accatastamento con tali caratteristiche;
ed è del resto significativo a questo proposito che, come è ben illustrato nella sentenza di primo grado, l'accertamento delle effettive carenze di tali strutture, che ha dato origine al procedimento, sia stato effettuato da una diversa amministrazione, ossia il Comune di Alassio, ed ai differenti fini del controllo sulla regolarità dell'istanza di condono edilizio presentata a detto Comune con riguardo all'immobile oggetto dell'imputazione. Quanto infine alla rilevanza del falso contestato, il rilievo dei ricorrenti sul non costituire l'accatastamento una condizione essenziale nella pratica di condono è inconferente. I giudici di merito individuavano infatti coerentemente la finalità perseguita dagli imputati nel conseguimento di un dato documentale che attestasse implicitamente il completamento dell'immobile, circostanza sicuramente rilevante per il condono richiesto;
e tanto rende rilevante il falso che cadeva su tale circostanza. Il che conferma, per altro verso, quanto detto in precedenza sull'estensione della portata attestativa del documento in esame e, conseguentemente, dell'oggetto della falsità ideologica configurabile con riguardo allo stesso, al presupposto della compiuta realizzazione delle strutture residenziali dell'edificio.
2. Parimenti infondati solo i motivi di ricorso relativi al diniego della attenuanti generiche.
La sentenza impugnata richiamava la decisione di primo grado, come lamentato dai ricorrenti, su elementi tuttavia concreti e non illogicamente valutati come ostativi alle invocate attenuanti, quali devono essere considerati le modalità dei fatti e la rilevanza del vantaggio perseguito. Non limitandosi a ciò, la Corte territoriale evidenziava la genericità del riferimento dell'atto di appello alla scarsa gravità del fatto, a fronte di quanto argomentato sul punto nella sentenza appellata;
ed esaminava altresì la rilevanza dell'ulteriore accenno degli appellanti all'incensuratezza degli imputati, osservando come lo stesso ricorresse solo per la posizione del TA e non giustificasse di per sè il riconoscimento delle attenuanti. Generica è infine la censura di mancanza di motivazione sulla ritenuta inoffensività del fatto, fondata sull'irrilevanza ai fini della pratica di condono dell'accatastamento, del quale si è evidenziata l'estraneità alla ricostruzione della finalità del falso accolta dai giudici di merito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2013