Sentenza 27 settembre 2012
Massime • 1
Non rientrano nella nozione di atto pubblico i ricorsi amministrativi presentati dal pubblico ufficiale a fini privati, in quanto mancanti dei requisiti della inerenza all'esercizio della pubblica funzione e del contributo alla formazione di un procedimento della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto non integrare il reato di falso ideologico la condotta di un Carabiniere che aveva presentato ricorsi amministrativi avverso verbali di contravvenzione al Codice della strada, affermando falsamente di aver utilizzato l'autovettura oggetto di contestazione per ragioni di servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2012, n. 43737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43737 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 27/09/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2235
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 545/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA TA RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 22/09/2011 della Corte d'Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SALZANO Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia del 04/10/2010, emessa a seguito di giudizio abbreviato, RO DA TA veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato continuato di cui agli artt.367, 495, 476, 642, 424, 314, 697, 612 e 479 cod. pen. e L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 12, essendo in particolare le condotte di cui all'art.479 cod. pen. contestate come commesse dall'imputato nella qualità di
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Caorle dichiarando falsamente, in nove ricorsi presentati dal 04/05/2007 al 12/03/2009 alla Prefettura di Venezia avverso verbali di contravvenzione per eccesso di velocità, di aver utilizzato l'autovettura indicata nei verbali, nelle occasioni in cui l'infrazione veniva constatata, per servizi di osservazione, controllo e pedinamento.
L'imputato ricorrente deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 479 cod. pen., ed in particolare alla qualificazione dei ricorsi contestati come atti pubblici, in quanto redatti su carta intestata alla Stazione dei Carabinieri di Caorle e sottoscritti dall'imputato nella sua qualità di Comandante di detta Stazione, e pertanto costituenti attestazioni facenti fede di quanto negli stessi esposto da un pubblico ufficiale, censurando tali argomentazioni con l'osservare che un ricorso in sede amministrativa, in quanto atto di impugnazione da chiunque esperibile, rimane una scrittura privata indipendentemente dal soggetto che lo emette, e che nella specie i ricorsi non erano formati dall'imputato nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, non recavano l'allegazione di relazioni di servizio e non avevano contenuto vincolante nei confronti degli uffici destinatari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La nozione di atto pubblico comprende indubbiamente un'ampia estensione tipologica di scritti, includendovi anche gli atti di corrispondenza e quelli comunque non previsti tassativamente dalla legge. Essenziali rimangono però i presupposti della provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale, della formazione dell'atto per uno scopo inerente alle funzioni svolte dal predetto e del contributo fornito dall'atto ad un procedimento della pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico, Rv. 213363; Sez. 5, n. 9702 del 05/12/2008 (03/03/2009), Paolino, Rv. 242770). Orbene, raffrontando con tale nozione gli atti rispetto ai quali viene nella specie contestato il reato di falso ideologico, è agevole rilevare negli stessi l'assoluta carenza dei requisiti dell'inerenza all'esercizio di una pubblica funzione e del contributo alla formazione di un procedimento della pubblica amministrazione. Per il primo aspetto, in quanto ricorsi amministrativi, gli atti afferivano invero ad una finalità assolutamente privata del pubblico ufficiale imputato, quale deve essere senz'altro ritenuta la legittima esposizione delle proprie ragioni in opposizione a verbali di contestazione di infrazioni alla circolazione stradale realizzate con la propria personale autovettura. Nè può ritenersi che gli atti acquisiscano natura pubblicistica individuandosi all'interno di ciascuno di essi una sorta di relazione o di certificazione in ordine all'addotto svolgimento di attività di servizio nelle occasioni in cui le contravvenzioni venivano elevate. Questa sottile distinzione funzionale nell'ambito degli atti non fa venir meno la circostanza dell'essere gli stessi comunque finalizzati alla realizzazione di una pretesa personale dell'imputato, dovendosi pertanto escludere la ravvisabilità di una qualsiasi finalità pubblica nella formazione dei documenti.
Tanto essendo già sufficiente per escludere che gli atti di cui alle imputazioni possano essere ritenuti pubblici, deve peraltro aggiungersi come, sotto tutti i profili esaminati, vada altresì esclusa la sussistenza dell'ulteriore presupposto del contributo degli atti alla formazione di un procedimento amministrativo;
tale non può infatti essere ritenuto l'atto introduttivo di un contenzioso avente ad oggetto la validità di un procedimento amministrativo sanzionatolo, già formato nei suoi elementi costitutivi e compiuto nella sua efficacia.
La sentenza impugnata deve pertanto annullata senza rinvio dichiarandosi l'insussistenza dei fatti di falsità ideologica contestati all'imputato ai capi dalla U. Non è tuttavia possibile procedere in questa sede all'eliminazione della porzione di pena inflitta in corrispondenza di detti reati, in quanto l'esclusione degli stessi può incidere sul regime sanzionatorio con riguardo sia alla valutazione degli effetti delle circostanze che alla determinazione della pena;
aspetti, questi, non estranei alle doglianze esposte nel ricorso, con il quale l'insussistenza dei reati in esame viene espressamente dedotta per ogni conseguenza di legge, e quindi rivalutabili in sede di merito. La sentenza va dunque annullata altresì con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame sul punto relativo al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di falso rubricati dal capo H al capo U perché il fatto non sussiste. Annulla con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2012