Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, in concorso con quello di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che induca il personale dell'ufficio delle dogane al rilascio di bollette doganali di esportazione relative a prodotti alimentari, falsamente attestanti la loro origine italiana, mediante la presentazione di falsi certificati di origine ottenuti attraverso la presentazione alla Camera di Commercio di altrettanto false autocertificazioni sul luogo di produzione dei generi alimentari menzionati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2012, n. 40402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40402 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/04/2012
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI AO - Consigliere - N. 452
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO AO A. - Consigliere - N. 4775/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO LO N. IL 28/07/1961;
2) IO LE N. IL 18/07/1958;
avverso l'ordinanza n. 572/2011 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO, del 05/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, di a.c.r.;
udito il difensore avv. Malcongi Mario.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 5.12.2011, il tribunale di Taranto ha confermato l'ordinanza 21.11.2011 del Gip del medesimo tribunale con la quale era stata applicata a UG AO e UG EO la misura degli arresti domiciliari, in ordine ai reati sub a) ex artt. 48, 81 cpv, 110, 483 e 479 c.p. e sub b) ex art. 640 c.p., commi 1 e 3, in relazione all'art. 61 c.p., n.
7. Gli indagati sono accusati, quali legali rappresentanti di ME srl e ME srl, società esercenti il commercio di oli e grassi alimentari, di aver indotto in errore il personale dell'ufficio delle dogane di Taranto, che aveva formato 32 bollette doganali di esportazione relative a olio extravergine di oliva, indicato come avente origine "Italia", sebbene fosse di origine e produzione tunisina presentando falsi certificati di origine del prodotto, rilasciati dalla camera di commercio di Bari, sulla base della falsa attestazione da parte dei predetti che l'olio oggetto dell'esportazione a impresa del Giappone fosse "totalmente di origine italiana, essendo stato fabbricato/prodotto dalla ME srl e ME srl, ingannando così l'acquirente giapponese, al quale i predetti certificati di origine venivano contestualmente inviati. Sono inoltre accusati di truffa, per avere, con la fraudolenta predisposizione di questa documentazione, indotto in errore la clientela straniera a cui procurava un danno di rilevante gravità. Il difensore degli indagati ha presentato ricorso per violazione degli artt. 479 e 480 c.p., artt. 16 e 27 c.p.p.: il tribunale, ai fini della individuazione del reato più grave e quindi della competenza territoriale, ha affermato che il fatto commesso a Bari, relativo alla formazione del falso certificato di origine dell'olio, il delitto ex artt. 48 e 480 c.p.; lo stesso tribunale ha affermato che il fatto commesso a Taranto, relativo alla formazione delle 32 bollette doganali, integra il reato più grave ex artt. 48 e 479 c.p.. Di qui, la valutazione di infondatezza della doglianza concernente la competenza territoriale ex art. 16 c.p.p., del tribunale di Taranto, essendo ritenuto il giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave.
Secondo i ricorrenti il certificato di origine dell'olio è invece un atto pubblico, in base alla giurisprudenza della S.C. (v. sentenza n. 35488 del 28.6.29 97), in quanto costituisce un atto che, in relazione al concreto esercizio della funzione pubblica del suo sottoscrittore (nel caso di specie il vice segretario generale vicario della camera di commercio) ha indubbia potenzialità di produrre effetti giuridici.
Preso atto dell'errore di diritto e del connesso vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza, riconoscendo la sussistenza dell'ipotesi ex art. 479 c.p., anziché di quella ex art. 480 c.p., con riferimento al rilascio dei "certificati di origine" rilasciati dalla camera di commercio di Bari, deve riconoscersi - ritenuti i reati di falso di pari gravità - la competenza territoriale del tribunale di Bari, quale giudice del luogo, in cui è stato commesso il primo reato. Il ricorso non merita accoglimento. Correttamente il tribunale del riesame, ai fini dell'esatta attribuzione della competenza territoriale, ha esaminato la scansione procedimentale seguita per il rilascio del certificato di origine del prodotto, da parte della camera di commercio di Bari. Ha quindi rilevato che alla richiesta di rilascio del certificato è stato allegato dai ricorrenti la dichiarazione sostitutiva attestante che la merce fosse stata fabbricata dalle loro imprese: questa dichiarazione sostitutiva falsa è stata trasfusa nel certificato di origine, costituendo lo strumento attraverso il quale gli indagati hanno tratto in inganno l'addetto alla camera di commercio, che ha rilasciato il falso certificato di origine. È stato quindi commesso il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art.483 c.p. in concorso con il reato ex artt. 48 e 479 c.p.: integra il primo reato la falsa indicazione in una dichiarativa sostitutiva di certificazione, il cui contenuto, costituisce a sua volta lo strumento attraverso il quale gli indagati hanno tratto in errore il personale dell'ufficio doganale di Taranto e hanno ottenuto le bollette doganali di esportazioni contenenti il giudizio finale dell'origine "Italia" della merce. La formazione di queste bollette doganali integra questa più grave fattispecie ex artt. 48 e 479 c.p., in quanto i UG, mediante la presentazione del falso certificato rilasciato dalla camera di commercio di Bari, hanno indotto in errore i dipendenti dell'agenzia delle dogane di Taranto, che hanno formato le bollette doganali ideologicamente false, in quanto attestanti l'origine italiana del prodotto venduto a un'impresa commerciale del Giappone. Va anche rilevato che la bolletta doganale è atto pubblico di fede privilegiata, perché caratterizzata da attestazione di verità circa i fatti percepiti dal pubblico ufficiale.
Va inoltre precisato che a Bari è stato commesso il reato - intermedio in questa scansione - ex artt. 48 e 480 c.p. in quanto la falsità del certificato di origine è derivata dall'induzione in errore compiuta dai fratelli UG, mediante le false attestazioni che essi hanno riportato nella dichiarazione sostitutiva, inglobata all'interno della richiesta di rilascio del certificato d'origine. È da ritenere corretta la modifica della qualificazione del fatto non solo sul piano della normativa processuale (sez. 2, n. 24492 del 26.4.06), ma anche sul piano sostanziale, in quanto l'atto emesso dal funzionario della camera di commercio di Bari rientra nella nozione di certificato amministrativo, comprensiva di attività originali di verità o di scienza, riproducesti attestazioni già documentate e non un diretto accertamento effettuato dal detto funzionario (Sez. 5, n. 25028 del 21.6.23 5188 rv. 235188 e Sez. 5, n. 1491 del 15.11.05, rv 133044).
È stata correttamente respinta l'eccezione di incompetenza, in quanto la competenza territoriale è da riconoscere al tribunale di Taranto, ex art. 16 c.p.p., in quanto giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave.
I ricorsi vanno quindi rigettati, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012