Sentenza 18 dicembre 2012
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La persona offesa è legittimata a ricorrere per cassazione per violazione di legge contro il decreto penale emesso nonostante la sua rituale opposizione manifestata nell'atto di querela a tale forma di definizione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/12/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2351
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 35877/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO IA;
avverso il decreto n. 1631/2011 Trib. Sez. Dist. Di Cesena del 21/04/2011, pronunciato nei confronti di:
DE UC ON;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI Giuliano;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto penale in data 21 aprile 2011, il Giudice del Tribunale di Forlì condannava De LU TA, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati di falso in titoli di credito e truffa in danno di CA MO, alla pena di tre mesi di reclusione (sostituita con la multa di Euro 3.420) ed Euro 150 di multa.
Contro tale provvedimento ha proposto ricorso la persona offesa, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. b) e c) e art. 459 c.p.p. in quanto, pur essendosi nella querela esplicitamente opposto a che il procedimento venisse definito con decreto penale, il PM ugualmente formulava la relativa richiesta e il Giudice l'accoglieva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che a norma dell'art. 101 c.p.p., il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della persona offesa deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità dal difensore iscritto nell'apposito albo senza necessità di procura speciale ex art. 122 c.p.p., (Cass. SU 27.9.2007 n. 47473), deve rilevarsi che l'art. 459 c.p.p., consente la definizione con decreto penale anche per i reati perseguibili a querela a condizione che questa sia stata validamente presentata e che il querelante non abbia manifestato espressamente opposizione a tale tipo di definizione. Al pubblico ministero è quindi inibito di esercitare l'azione penale mediante richiesta di emissione di decreto penale allorché, come nel caso in esame, si tratti di reati perseguibili a querela e il querelante, che l'ha validamente proposta, ha manifestato espressa volontà che il procedimento non venga definito con decreto penale di condanna. Si versa in un' ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza di disposizione concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. La persona offesa, alla quale il legislatore attribuisce espressamente la potestà di inibire la definizione del procedimento penale con decreto penale di condanna nel caso in cui il reato sia perseguibile a querela, è legittimata ad impugnare con ricorso per cassazione il provvedimento emesso contra legem per denunciare la violazione di legge, in analogia di quanto previsto dall'art. 428 c.p.p., comma 2 per le nullità ex art. 419 c.p.p., comma 2 e come desumibile dalla disposizione per la quale deve in ogni caso essergli data comunicazione del decreto penale (art. 459 c.p.p., comma 4). In conformità a quanto già stabilito da questa Corte (Cass. Sez. 2, 10.5.2011 n. 32539), il decreto deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì per l'esercizio dell'azione penale nelle forme consentite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013