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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/09/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1867/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1867/2024 R.G., vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mariano d'Ayala n. 18, presso lo studio dell'avvocato Giuliano Buccino Grimaldi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in primo grado in Terzigno (NA) alla via Controparte_1
G. Leopardi n. 6, presso lo studio dell'avvocato Angelo Bianco.
APPELLATO - CONTUMACE
E
, domiciliato ex lege nel primo grado di giudizio presso l' con sede CP_2 CP_3 in Milano al Corso Sempione n. 39.
APPELLATO - CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege nel primo CP_4 grado di giudizio presso l' con sede in Milano al Corso Sempione n. 39. CP_3 pag. 1 APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 349/2024
(risarcimento danni)
CONCLUSIONI:
Appellante: si riporta a tutti gli scritti difensivi in atti ed in particolare a quelli conclusionali ed insiste nelle già rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5-2-2022, evocava in giudizio innanzi Controparte_1 al giudice di pace di Torre Annunziata, nonché e Controparte_5 CP_4 CP_2
, per sentirli condannare, in solido o ciascuno per il suo titolo, al risarcimento dei danni
[...] riportati dal veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro verificatosi in data 6-4-2021, in
Boscoreale (NA) alla via Vicinale Brancaccio, da quantificarsi in corso di causa e contenuti nei limiti di euro 5.200,00.
Deduceva l'attore che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il veicolo tipo Fiat
Doblò tg. FJ722NT di sua proprietà veniva tamponato dal veicolo tipo Alfa Romeo 147 tg.
KWI70828 di nazionalità polacca, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a con CP_2 la compagnia estera il cui conducente, nel sopraggiungere procedendo nello stesso CP_4 senso di marcia, urtava il veicolo Fiat Doblò causandogli sia danni diretti alla parte posteriore sia danni indiretti alla parte sinistra a causa della perdita di controllo da parte del conducente del veicolo attoreo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che preliminarmente Controparte_5 eccepiva: l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n.
209/2005 per essere la richiesta di risarcimento priva di elementi normativamente previsti;
l'improcedibilità della domanda per non avere l'attore provato la proprietà del veicolo estero in capo al convenuto;
il proprio difetto di legittimazione passiva per CP_2 insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 125 e 126 d.lgs. n. 209/2005, atteso che la targa del veicolo di parte convenuta alla data del sinistro non risultava assicurata nè registrata in Polonia, come emerso da certificazioni del Bureau polacco.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in merito all'an che al quantum anche alla luce degli accertamenti peritali effettuati dallo studio tecnico fiduciario dell CP_3
Con sentenza n. 349/24 del 23-5-2023/23-1-2024, il giudice di pace di Torre Annunziata, rigettava la domanda, condannando al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell' CP_3 pag. 2 Avverso la sentenza, l con atto di citazione in Parte_1 appello notificato in data 11-4-2023 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, alle altre parti, ha chiesto, in parziale riforma della decisione: 1) in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, per non essere stata provata la legittimazione passiva di , citato in giudizio quale presunto CP_2 responsabile civile;
2) in via pregiudiziale di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell per mancanza dei presupposti indicati negli artt. 125 e 126 d.lgs. CP_3
209/2005, e per l'effetto mandarlo assolto da ogni e qualsiasi domanda nei suoi confronti;
3) confermare la pronuncia di rigetto nel merito della domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto oltre che completamente sfornita di prova;
4) condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio nella Controparte_1 diversa misura di euro 1.265,00 oltre spese generali, Cap e Iva o in estremo subordine di euro 633,00, oltre sempre spese generali Cap e Iva;
5) condannare al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Gli appellati, sebbene ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti, restando contumaci.
2. Il giudice di pace, ha ritenuto la domanda era proponibile essendo stati osservati gli obblighi imposti dagli art.145 e 148 d.lgs. 209/2005, e che la legittimazione processuale attiva e passiva era provata dalla documentazione prodotta nonché, quella dell' dagli CP_3 artt.125 e 126 d.lgs. n. 209/2005.
Ha, poi, rigettato la domanda nel merito, “per la carenza assoluta di prova circa la narrativa dei fatti descritta nell'atto di citazione”, e ha condannato l'attore, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate “in complessivi euro 450,00, CP_3 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
L'appellante ha criticato la decisione sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato la violazione dell'art. 144 d. lgs. n. 209/2005 per erronea pronuncia e difetto di motivazione in merito all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall' avendo l'attore citato in giudizio, quale presunto responsabile CP_3
senza fornire prova della sua qualità di proprietario del veicolo estero CP_2 danneggiante e, quindi, di litisconsorte necessario;
ha osservato che dalla documentazione prodotta dall'istante, non risultava esserne il proprietario ma titolare della CP_2 polizza assicurativa , risultata poi falsa. CP_4
pag. 3 Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 125 e 126 d. lgs. n. 209/2005 per omessa pronuncia e difetto di motivazione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell sollevata per insussistenza dei presupposti per poter agire nei confronti CP_3 dello stesso;
a tal fine evidenziava che la legittimazione dell non è automatica ma è CP_3 subordinata alla sussistenza di determinati presupposti, indicati dagli artt. 125 e 126 d.lgs.
209/2005 (il veicolo deve essere immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico
Europeo, per i quali vige una presunzione di assolvimento dell'obbligo assicurativo, oppure il veicolo estero deve essere coperto da valido certificato internazionale di assicurazione, la cd. carta verde) ma che dalla documentazione da essa depositata - relativa agli accertamenti eseguiti - era emerso che la targa KWI70828 non risultava registrata in Polonia alla data del sinistro, in quanto ritirata dalla circolazione in data 20-8-2019, né esisteva una valida copertura assicurativa per il veicolo Alfa Romeo tg. KWI70828. Per tali ragioni, invece, sussistevano i presupposti di cui all'art. 283 lett. d-ter d.lgs. n. 209/2005, che prevede la legittimazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nella ipotesi di veicolo estero circolante in Italia con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del d.m. n. 55/2014, e successive modifiche e integrazioni, per errata e ingiusta pronuncia in merito alla liquidazione delle spese di lite, essendo stato liquidato il compenso di euro 450,00, inferiore ai parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento in base al valore della domanda, compreso in quello da euro
1.100,01 a euro 5.200,00.
3.1. I primi due motivi di impugnazione, con i quali l'appellante, nella sostanza, ha contestato la titolarità passiva delle parti convenute in primo grado, possono essere esaminati congiuntamente.
In proposito, va sottolineato che l'appellante ha sottolineato di aver impugnato la decisione relativamente al regime delle spese processuali ma che l'interesse a proporre tali ulteriori motivi deriva dalla circostanza che, sebbene la domanda sia stata respinta nel merito, in motivazione, il giudice di pace ha affermato che sussisteva la legittimazione passiva dell' facendola (erroneamente) derivare dagli artt. 125 e 126 d.lgs. 209/2005; CP_3 in difetto di impugnazione, quindi, tale statuizione sarebbe passata in giudicato, pregiudicando l'appellante perché costituirebbe un pericoloso precedente che potrebbe estendere i suoi effetti nei numerosi analoghi giudizi pendenti anche presso il Foro di Torre
Annunziata.
Le ragioni evidenziate, dimostrano l'interesse ad impugnare dell'appellante. pag. 4 Invero, si ritiene che: “… l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda e alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non possa consistere in un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Cass., Sez. 3, 23/8/2024, n. 23054;
Cass., Sez. 6-5, 18/02/2020, n. 3991; Cass., Sez. L., 23/5/2008, n. 13373; Cass., Sez. L.,
10/11/2008, n. 26921), se non quando la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato (Cass., Sez. 2,
11/12/2020, n. 28307), oltre a imporre la prospettazione di quali lesioni siano, in concreto, derivate ai diritti e alle facoltà della parte dagli errori motivazionali contenuti nel provvedimento impugnato” (Cass. civ., ordinanza n. 17799 del 1-7-2025).
3.1.1. In primo luogo, va ricordato che il risarcimento per i danni provocati in Italia dalla circolazione di veicoli immatricolati all'estero è regolato dal d.lgs. n. 209 del 7-9-2005. In particolare, gli artt. 125 e 126 del citato decreto (ma anche le norme del d.m. 86/2008, in applicazione del comma 7 dell'art. 125 d.lgs. testé citato) disciplinano le modalità per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in stati esteri, quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano, e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del risarcimento dei danni da essi provocati. La gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all ma tale gestione non è CP_3 automatica in quanto è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti per l'appunto indicati dagli artt. 125 e 126 del d.lgs. 209/2005, in mancanza dei quali il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' con l'azione diretta, caratterizzata anche dalla CP_3 domiciliazione ex lege del danneggiante responsabile civile presso lo stesso ente.
In particolare, occorre che il veicolo rechi una targa straniera (corrispondente al veicolo stesso) e che sia assicurato;
in mancanza di tali presupposti, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale non rientra nella gestione dell' ma del F.G.V.S.. CP_3
L'art. 283 d.lgs. n. 209/2005, così come modificato dal d.lgs. 6-11-2007 n. 198, al comma d-ter), invero, dispone che, qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, nel risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada;
conseguentemente, i danni alle persone e alle cose cagionati da un veicolo estero, pag. 5 ogniqualvolta il veicolo non sia assicurato o abbia una targa non corrispondente al veicolo stesso, non rientrano nella gestione ma sono risarciti dal F.G.V.S. CP_3
In secondo luogo, giova, poi, rammentare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire,
è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto pag. 6 obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
In altri termini, la legitimatio ad causam attiva o passiva va accertata in relazione alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, senza che sull'esistenza di tale condizione dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la quale viene a tradursi in una questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito alla possibilità di accogliere la domanda. La sussistenza di tale condizione dell'azione, pertanto, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, mentre attiene al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Di talché, quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione nel merito della causa, quale è la legittimatio ad causam, nel duplice aspetto della legittimazione ad agire e a contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
A riguardo, difatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “quando le parti controvertono – come nel caso di specie – sulla effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, la relativa questione non attiene alla legittimatio ad causam, ma al merito della controversia (Cass. civ., sez. III n. 28282 del 22-12-2011; Cass. civ. n.
14468 del 30-5-2008, n. 4796 del 6-3-2006; n. 2326 del 6-2-2004).
Nella specie, l'appellante ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, osservando che l'appellato/attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
La legittimazione passiva dell'appellante (come quella passiva degli altri appellati, convenuti in primo grado, e quella attiva dell'appellato ), per quanto Controparte_1 prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto di aver subito danni al Controparte_1 veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro provocato dal veicolo con targa estera polacca di proprietà di , assicurato per la r.c.a. con la compagnia polacca , ed CP_2 CP_4 avendo citato in giudizio i soggetti tenuti al risarcimento e, pertanto, legittimati secondo l'azione proposta ai sensi degli artt. 125 e 126 d.lgs. n. 209/2005, assumendo, quindi, che pag. 7 il sinistro era stato causato da un veicolo straniero con targa allo stesso corrispondente e regolarmente assicurato.
Pertanto, non può ritenersi illegittima la parte della sentenza impugnata in cui il giudice di pace ha ritenuto sussistente la legittimazione processuale attiva e passiva delle parti, passando a valutare il merito della controversia.
3.1.2. Errata, invece, è l'affermazione del giudice di pace secondo cui la legittimazione processuale dell' è prevista dagli artt. 125 e 126 d.lgs. 209/2005. CP_3
Come prima evidenziato, la disciplina in questione - e, conseguentemente, l'obbligo dell' di provvedere al pagamento del dovuto - richiede che il veicolo danneggiante CP_3 rechi una targa straniera (corrispondente al veicolo stesso) e che sia assicurato e l'appellante ha espressamente contestato tali circostanze.
L'onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, delle condizioni sopra elencate grava, secondo le regole generali, sulla parte che agisce in giudizio.
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dall'attore in primo grado.
Questi, difatti, ha allegato di aver subito danni al proprio veicolo tipo Fiat Doblò tg.
FJ722NT dal conducente del veicolo Alfa Romeo 147 tg. KWI70828, di nazionalità polacca, di proprietà di ed assicurato con la compagnia estera , ma non ha CP_2 CP_4 fornito prova del possesso di una targa estera da parte del suddetto veicolo né tanto meno che si trattasse di un veicolo regolarmente assicurato.
- secondo quanto si deduce dagli atti, ovvero dalla comparsa di Controparte_1
Cont costituzione e risposta dell' e verbali di causa -, si è limitato a produrre in primo grado quello che appare essere (trattandosi di documentazione in lingua polacca non tradotta) il libretto di circolazione e/o immatricolazione dell'autovettura Alfa Romeo tg. KWI70828 intestata a e non al convenuto , risalente al 2003, nonché copia Parte_2 CP_2 della polizza n. PL/02/36448369 della Alfa tg. KWI70828, intestata a , CP_6 CP_2 relativa al periodo dal 8-10-2020 al 7-10-2021 (allegati anche da tra i documenti CP_3 indicati nel foliario come “corrispondenza inter partes”).
Per contro dalla documentazione prodotta dall' in primo grado, si evince che tale CP_3 targa non era più validamente immatricolata in Polonia alla data del sinistro.
Infatti, con nota del 6-5-2021 (depositata con traduzione asseverata) la CP_4 comunicava che il nominativo di risulta nelle liste dell'Anti Frode e che il CP_2 presunto documento di immatricolazione appartiene ad un'Alfa Romeo che era stata pag. 8 assicurata nel 2014/2015 – prima del sinistro - mentre il numero di polizza 1053878590 copre diversi veicoli Volkswagen SA (ma non Alfa Romeo).
Dalla comunicazione del 12-5-2021 della (corrispondente in Italia della Parte_3 CP_4
, inoltre, emerge che la compagnia estera negava l'esistenza di una valida
[...] CP_4 copertura per il veicolo tg. KWI70828 alla data del sinistro.
L' svolgeva accertamenti in Polonia e l'Ufficio Nazionale polacco comunicava (con CP_3 nota del 21-6-2021, in atti con relativa traduzione asseverata) che la targa KWI70828 non risultava registrata in Polonia alla data del sinistro. Cont Inoltre, il Bureau polacco (ufficio omologo dell' con nota del 21-6-2021 certificava che la targa a KWI70828 non esisteva alla data del sinistro del 6-4-2021, risultando ritirata dalla circolazione e deregistrata in data 20-8-2019.
Alla stregua di quanto evidenziato deve, quindi, ritenersi che l'autovettura targata
KWI70828 il giorno del sinistro era priva di assicurazione e che la validità della targa di registrazione in questione era scaduta prima del giorno della verificazione del sinistro.
Pertanto, risulta del tutto errata la ritenuta sussistenza – affermata dal giudice di pace - dei presupposti dell'azione proposta ex artt. 125 e 126 d.lgs. 2019/2005 nei confronti dell'appellante.
3.1.3. Conseguentemente, la doglianza relativa alla mancata delibazione della eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stato citato in giudizio il responsabile civile, ovvero l'effettivo proprietario del veicolo danneggiante, è infondata.
Posto che la omessa citazione in giudizio del responsabile civile nel giudizio di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale non comporta la improcedibilità della domanda ma la necessità di integrare il contraddittorio, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario
(art. 144, comma 3, d.lgs. 149/2005), non avendo il danneggiato evocato in giudizio alcuno dei litisconsorti necessari, non sussistevano i presupposti dell'art. 102 c.p.c..
Invero, per come evidenziato, non era proprietario del veicolo CP_2 danneggiante e non aveva alcuna polizza di assicurazione attiva al momento del CP_4 sinistro per il veicolo in questione, per cui la domanda doveva essere respinta nel merito.
3.2. Fondato è il terzo motivo di appello.
Giova premettere, in proposito, che secondo quanto affermato in giurisprudenza, se è vero che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie pag. 9 numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale, tuttavia il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi ed il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. civ.,
30286/2017; Cass. civ., ord., 23511/2019); ancora, “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (Cass. civ., ordinanza n. 10343 del 1°-6-2020). Peraltro, va sottolineato, che la mancata giustificazione della liquidazione delle somme indicate nella nota specifica è illegittima, poiché il giudice ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe.
Ciò premesso, va rammentato che l'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014, stabilisce che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Inoltre, deve essere ricordato che, secondo la
S.C., deve, comunque, essere riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile (Cass. civ., ordinanza
21743/2019; Cass. civ., ordinanza 14483/2021); in particolare, è stato precisato che “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore pag. 10 per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto” (Cass. civ., ordinanza n. 20993 del 2-10-2020).
Nella specie, in cui il giudice di pace non ha motivato i criteri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, il giudizio di primo grado si è concluso con il rigetto dell'avversa domanda, la causa si è articolata in varie udienze, non è stata espletata attività istruttoria e la natura e complessità delle questioni giuridiche trattate è risultata nella media.
Per le ragioni descritte, il giudice di pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai parametri previsti dalla Tabella 2 allegata al d.m.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore dell'affare e del relativo scaglione di riferimento per le cause dinnanzi al giudice di pace (compreso tra euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00), dai quali è possibile discostarsene motivando le ragioni della decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il tribunale tenuto conto del valore della controversia, della durata del procedimento, del mancato espletamento di attività istruttoria, della natura delle questioni trattate e del pregio della difesa, ritiene che il compenso da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado, ammonti ad euro 1.089,00, determinato applicando il parametro minimo per la fase istruttoria/trattazione e i parametri medi per le restanti fasi (fase di studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 176,00; fase decisoria, euro 425,00).
Complessivamente, quindi, è dovuta all'appellante, per le spese processuali di primo grado, la somma di euro 1.089,00 per compenso, oltre ed accessori, dal cui importo complessivo deve essere decurtata la somma eventualmente già corrisposta a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.
4. Le spese di lite di secondo grado seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa fino ad euro 1.100,00: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase trattazione, euro 200,00, fase decisoria, euro 200,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. pag. 11 Nulla va disposto in ordine al regime delle spese processuali nei rapporti tra l'appellante e gli altri appellati contumaci.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_4
[...
, in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di , Controparte_1 CP_2
e , ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_4
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1 Parte_4 rappresentante p.t., delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.089,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovuti, decurtata della somma eventualmente già corrisposta a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
B) condanna al pagamento, in favore di in persona del Controparte_1 Parte_4 legale rappresentante p.t., delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 174,00 per esborsi ed euro 662,00 per compenso professionale, oltre
15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovuti;
C) nulla in ordine alle spese di lite tra in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t. e e . CP_2 CP_4
Torre Annunziata, 29 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 12
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1867/2024 R.G., vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mariano d'Ayala n. 18, presso lo studio dell'avvocato Giuliano Buccino Grimaldi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in primo grado in Terzigno (NA) alla via Controparte_1
G. Leopardi n. 6, presso lo studio dell'avvocato Angelo Bianco.
APPELLATO - CONTUMACE
E
, domiciliato ex lege nel primo grado di giudizio presso l' con sede CP_2 CP_3 in Milano al Corso Sempione n. 39.
APPELLATO - CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege nel primo CP_4 grado di giudizio presso l' con sede in Milano al Corso Sempione n. 39. CP_3 pag. 1 APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 349/2024
(risarcimento danni)
CONCLUSIONI:
Appellante: si riporta a tutti gli scritti difensivi in atti ed in particolare a quelli conclusionali ed insiste nelle già rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5-2-2022, evocava in giudizio innanzi Controparte_1 al giudice di pace di Torre Annunziata, nonché e Controparte_5 CP_4 CP_2
, per sentirli condannare, in solido o ciascuno per il suo titolo, al risarcimento dei danni
[...] riportati dal veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro verificatosi in data 6-4-2021, in
Boscoreale (NA) alla via Vicinale Brancaccio, da quantificarsi in corso di causa e contenuti nei limiti di euro 5.200,00.
Deduceva l'attore che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il veicolo tipo Fiat
Doblò tg. FJ722NT di sua proprietà veniva tamponato dal veicolo tipo Alfa Romeo 147 tg.
KWI70828 di nazionalità polacca, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a con CP_2 la compagnia estera il cui conducente, nel sopraggiungere procedendo nello stesso CP_4 senso di marcia, urtava il veicolo Fiat Doblò causandogli sia danni diretti alla parte posteriore sia danni indiretti alla parte sinistra a causa della perdita di controllo da parte del conducente del veicolo attoreo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che preliminarmente Controparte_5 eccepiva: l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n.
209/2005 per essere la richiesta di risarcimento priva di elementi normativamente previsti;
l'improcedibilità della domanda per non avere l'attore provato la proprietà del veicolo estero in capo al convenuto;
il proprio difetto di legittimazione passiva per CP_2 insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 125 e 126 d.lgs. n. 209/2005, atteso che la targa del veicolo di parte convenuta alla data del sinistro non risultava assicurata nè registrata in Polonia, come emerso da certificazioni del Bureau polacco.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in merito all'an che al quantum anche alla luce degli accertamenti peritali effettuati dallo studio tecnico fiduciario dell CP_3
Con sentenza n. 349/24 del 23-5-2023/23-1-2024, il giudice di pace di Torre Annunziata, rigettava la domanda, condannando al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell' CP_3 pag. 2 Avverso la sentenza, l con atto di citazione in Parte_1 appello notificato in data 11-4-2023 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, alle altre parti, ha chiesto, in parziale riforma della decisione: 1) in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, per non essere stata provata la legittimazione passiva di , citato in giudizio quale presunto CP_2 responsabile civile;
2) in via pregiudiziale di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell per mancanza dei presupposti indicati negli artt. 125 e 126 d.lgs. CP_3
209/2005, e per l'effetto mandarlo assolto da ogni e qualsiasi domanda nei suoi confronti;
3) confermare la pronuncia di rigetto nel merito della domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto oltre che completamente sfornita di prova;
4) condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio nella Controparte_1 diversa misura di euro 1.265,00 oltre spese generali, Cap e Iva o in estremo subordine di euro 633,00, oltre sempre spese generali Cap e Iva;
5) condannare al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Gli appellati, sebbene ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti, restando contumaci.
2. Il giudice di pace, ha ritenuto la domanda era proponibile essendo stati osservati gli obblighi imposti dagli art.145 e 148 d.lgs. 209/2005, e che la legittimazione processuale attiva e passiva era provata dalla documentazione prodotta nonché, quella dell' dagli CP_3 artt.125 e 126 d.lgs. n. 209/2005.
Ha, poi, rigettato la domanda nel merito, “per la carenza assoluta di prova circa la narrativa dei fatti descritta nell'atto di citazione”, e ha condannato l'attore, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate “in complessivi euro 450,00, CP_3 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
L'appellante ha criticato la decisione sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato la violazione dell'art. 144 d. lgs. n. 209/2005 per erronea pronuncia e difetto di motivazione in merito all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall' avendo l'attore citato in giudizio, quale presunto responsabile CP_3
senza fornire prova della sua qualità di proprietario del veicolo estero CP_2 danneggiante e, quindi, di litisconsorte necessario;
ha osservato che dalla documentazione prodotta dall'istante, non risultava esserne il proprietario ma titolare della CP_2 polizza assicurativa , risultata poi falsa. CP_4
pag. 3 Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 125 e 126 d. lgs. n. 209/2005 per omessa pronuncia e difetto di motivazione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell sollevata per insussistenza dei presupposti per poter agire nei confronti CP_3 dello stesso;
a tal fine evidenziava che la legittimazione dell non è automatica ma è CP_3 subordinata alla sussistenza di determinati presupposti, indicati dagli artt. 125 e 126 d.lgs.
209/2005 (il veicolo deve essere immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico
Europeo, per i quali vige una presunzione di assolvimento dell'obbligo assicurativo, oppure il veicolo estero deve essere coperto da valido certificato internazionale di assicurazione, la cd. carta verde) ma che dalla documentazione da essa depositata - relativa agli accertamenti eseguiti - era emerso che la targa KWI70828 non risultava registrata in Polonia alla data del sinistro, in quanto ritirata dalla circolazione in data 20-8-2019, né esisteva una valida copertura assicurativa per il veicolo Alfa Romeo tg. KWI70828. Per tali ragioni, invece, sussistevano i presupposti di cui all'art. 283 lett. d-ter d.lgs. n. 209/2005, che prevede la legittimazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nella ipotesi di veicolo estero circolante in Italia con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del d.m. n. 55/2014, e successive modifiche e integrazioni, per errata e ingiusta pronuncia in merito alla liquidazione delle spese di lite, essendo stato liquidato il compenso di euro 450,00, inferiore ai parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento in base al valore della domanda, compreso in quello da euro
1.100,01 a euro 5.200,00.
3.1. I primi due motivi di impugnazione, con i quali l'appellante, nella sostanza, ha contestato la titolarità passiva delle parti convenute in primo grado, possono essere esaminati congiuntamente.
In proposito, va sottolineato che l'appellante ha sottolineato di aver impugnato la decisione relativamente al regime delle spese processuali ma che l'interesse a proporre tali ulteriori motivi deriva dalla circostanza che, sebbene la domanda sia stata respinta nel merito, in motivazione, il giudice di pace ha affermato che sussisteva la legittimazione passiva dell' facendola (erroneamente) derivare dagli artt. 125 e 126 d.lgs. 209/2005; CP_3 in difetto di impugnazione, quindi, tale statuizione sarebbe passata in giudicato, pregiudicando l'appellante perché costituirebbe un pericoloso precedente che potrebbe estendere i suoi effetti nei numerosi analoghi giudizi pendenti anche presso il Foro di Torre
Annunziata.
Le ragioni evidenziate, dimostrano l'interesse ad impugnare dell'appellante. pag. 4 Invero, si ritiene che: “… l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda e alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non possa consistere in un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Cass., Sez. 3, 23/8/2024, n. 23054;
Cass., Sez. 6-5, 18/02/2020, n. 3991; Cass., Sez. L., 23/5/2008, n. 13373; Cass., Sez. L.,
10/11/2008, n. 26921), se non quando la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato (Cass., Sez. 2,
11/12/2020, n. 28307), oltre a imporre la prospettazione di quali lesioni siano, in concreto, derivate ai diritti e alle facoltà della parte dagli errori motivazionali contenuti nel provvedimento impugnato” (Cass. civ., ordinanza n. 17799 del 1-7-2025).
3.1.1. In primo luogo, va ricordato che il risarcimento per i danni provocati in Italia dalla circolazione di veicoli immatricolati all'estero è regolato dal d.lgs. n. 209 del 7-9-2005. In particolare, gli artt. 125 e 126 del citato decreto (ma anche le norme del d.m. 86/2008, in applicazione del comma 7 dell'art. 125 d.lgs. testé citato) disciplinano le modalità per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in stati esteri, quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano, e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del risarcimento dei danni da essi provocati. La gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all ma tale gestione non è CP_3 automatica in quanto è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti per l'appunto indicati dagli artt. 125 e 126 del d.lgs. 209/2005, in mancanza dei quali il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' con l'azione diretta, caratterizzata anche dalla CP_3 domiciliazione ex lege del danneggiante responsabile civile presso lo stesso ente.
In particolare, occorre che il veicolo rechi una targa straniera (corrispondente al veicolo stesso) e che sia assicurato;
in mancanza di tali presupposti, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale non rientra nella gestione dell' ma del F.G.V.S.. CP_3
L'art. 283 d.lgs. n. 209/2005, così come modificato dal d.lgs. 6-11-2007 n. 198, al comma d-ter), invero, dispone che, qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, nel risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada;
conseguentemente, i danni alle persone e alle cose cagionati da un veicolo estero, pag. 5 ogniqualvolta il veicolo non sia assicurato o abbia una targa non corrispondente al veicolo stesso, non rientrano nella gestione ma sono risarciti dal F.G.V.S. CP_3
In secondo luogo, giova, poi, rammentare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire,
è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto pag. 6 obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
In altri termini, la legitimatio ad causam attiva o passiva va accertata in relazione alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, senza che sull'esistenza di tale condizione dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la quale viene a tradursi in una questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito alla possibilità di accogliere la domanda. La sussistenza di tale condizione dell'azione, pertanto, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, mentre attiene al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Di talché, quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione nel merito della causa, quale è la legittimatio ad causam, nel duplice aspetto della legittimazione ad agire e a contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
A riguardo, difatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “quando le parti controvertono – come nel caso di specie – sulla effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, la relativa questione non attiene alla legittimatio ad causam, ma al merito della controversia (Cass. civ., sez. III n. 28282 del 22-12-2011; Cass. civ. n.
14468 del 30-5-2008, n. 4796 del 6-3-2006; n. 2326 del 6-2-2004).
Nella specie, l'appellante ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, osservando che l'appellato/attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
La legittimazione passiva dell'appellante (come quella passiva degli altri appellati, convenuti in primo grado, e quella attiva dell'appellato ), per quanto Controparte_1 prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto di aver subito danni al Controparte_1 veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro provocato dal veicolo con targa estera polacca di proprietà di , assicurato per la r.c.a. con la compagnia polacca , ed CP_2 CP_4 avendo citato in giudizio i soggetti tenuti al risarcimento e, pertanto, legittimati secondo l'azione proposta ai sensi degli artt. 125 e 126 d.lgs. n. 209/2005, assumendo, quindi, che pag. 7 il sinistro era stato causato da un veicolo straniero con targa allo stesso corrispondente e regolarmente assicurato.
Pertanto, non può ritenersi illegittima la parte della sentenza impugnata in cui il giudice di pace ha ritenuto sussistente la legittimazione processuale attiva e passiva delle parti, passando a valutare il merito della controversia.
3.1.2. Errata, invece, è l'affermazione del giudice di pace secondo cui la legittimazione processuale dell' è prevista dagli artt. 125 e 126 d.lgs. 209/2005. CP_3
Come prima evidenziato, la disciplina in questione - e, conseguentemente, l'obbligo dell' di provvedere al pagamento del dovuto - richiede che il veicolo danneggiante CP_3 rechi una targa straniera (corrispondente al veicolo stesso) e che sia assicurato e l'appellante ha espressamente contestato tali circostanze.
L'onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, delle condizioni sopra elencate grava, secondo le regole generali, sulla parte che agisce in giudizio.
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dall'attore in primo grado.
Questi, difatti, ha allegato di aver subito danni al proprio veicolo tipo Fiat Doblò tg.
FJ722NT dal conducente del veicolo Alfa Romeo 147 tg. KWI70828, di nazionalità polacca, di proprietà di ed assicurato con la compagnia estera , ma non ha CP_2 CP_4 fornito prova del possesso di una targa estera da parte del suddetto veicolo né tanto meno che si trattasse di un veicolo regolarmente assicurato.
- secondo quanto si deduce dagli atti, ovvero dalla comparsa di Controparte_1
Cont costituzione e risposta dell' e verbali di causa -, si è limitato a produrre in primo grado quello che appare essere (trattandosi di documentazione in lingua polacca non tradotta) il libretto di circolazione e/o immatricolazione dell'autovettura Alfa Romeo tg. KWI70828 intestata a e non al convenuto , risalente al 2003, nonché copia Parte_2 CP_2 della polizza n. PL/02/36448369 della Alfa tg. KWI70828, intestata a , CP_6 CP_2 relativa al periodo dal 8-10-2020 al 7-10-2021 (allegati anche da tra i documenti CP_3 indicati nel foliario come “corrispondenza inter partes”).
Per contro dalla documentazione prodotta dall' in primo grado, si evince che tale CP_3 targa non era più validamente immatricolata in Polonia alla data del sinistro.
Infatti, con nota del 6-5-2021 (depositata con traduzione asseverata) la CP_4 comunicava che il nominativo di risulta nelle liste dell'Anti Frode e che il CP_2 presunto documento di immatricolazione appartiene ad un'Alfa Romeo che era stata pag. 8 assicurata nel 2014/2015 – prima del sinistro - mentre il numero di polizza 1053878590 copre diversi veicoli Volkswagen SA (ma non Alfa Romeo).
Dalla comunicazione del 12-5-2021 della (corrispondente in Italia della Parte_3 CP_4
, inoltre, emerge che la compagnia estera negava l'esistenza di una valida
[...] CP_4 copertura per il veicolo tg. KWI70828 alla data del sinistro.
L' svolgeva accertamenti in Polonia e l'Ufficio Nazionale polacco comunicava (con CP_3 nota del 21-6-2021, in atti con relativa traduzione asseverata) che la targa KWI70828 non risultava registrata in Polonia alla data del sinistro. Cont Inoltre, il Bureau polacco (ufficio omologo dell' con nota del 21-6-2021 certificava che la targa a KWI70828 non esisteva alla data del sinistro del 6-4-2021, risultando ritirata dalla circolazione e deregistrata in data 20-8-2019.
Alla stregua di quanto evidenziato deve, quindi, ritenersi che l'autovettura targata
KWI70828 il giorno del sinistro era priva di assicurazione e che la validità della targa di registrazione in questione era scaduta prima del giorno della verificazione del sinistro.
Pertanto, risulta del tutto errata la ritenuta sussistenza – affermata dal giudice di pace - dei presupposti dell'azione proposta ex artt. 125 e 126 d.lgs. 2019/2005 nei confronti dell'appellante.
3.1.3. Conseguentemente, la doglianza relativa alla mancata delibazione della eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stato citato in giudizio il responsabile civile, ovvero l'effettivo proprietario del veicolo danneggiante, è infondata.
Posto che la omessa citazione in giudizio del responsabile civile nel giudizio di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale non comporta la improcedibilità della domanda ma la necessità di integrare il contraddittorio, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario
(art. 144, comma 3, d.lgs. 149/2005), non avendo il danneggiato evocato in giudizio alcuno dei litisconsorti necessari, non sussistevano i presupposti dell'art. 102 c.p.c..
Invero, per come evidenziato, non era proprietario del veicolo CP_2 danneggiante e non aveva alcuna polizza di assicurazione attiva al momento del CP_4 sinistro per il veicolo in questione, per cui la domanda doveva essere respinta nel merito.
3.2. Fondato è il terzo motivo di appello.
Giova premettere, in proposito, che secondo quanto affermato in giurisprudenza, se è vero che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie pag. 9 numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale, tuttavia il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi ed il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. civ.,
30286/2017; Cass. civ., ord., 23511/2019); ancora, “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (Cass. civ., ordinanza n. 10343 del 1°-6-2020). Peraltro, va sottolineato, che la mancata giustificazione della liquidazione delle somme indicate nella nota specifica è illegittima, poiché il giudice ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe.
Ciò premesso, va rammentato che l'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014, stabilisce che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Inoltre, deve essere ricordato che, secondo la
S.C., deve, comunque, essere riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile (Cass. civ., ordinanza
21743/2019; Cass. civ., ordinanza 14483/2021); in particolare, è stato precisato che “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore pag. 10 per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto” (Cass. civ., ordinanza n. 20993 del 2-10-2020).
Nella specie, in cui il giudice di pace non ha motivato i criteri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, il giudizio di primo grado si è concluso con il rigetto dell'avversa domanda, la causa si è articolata in varie udienze, non è stata espletata attività istruttoria e la natura e complessità delle questioni giuridiche trattate è risultata nella media.
Per le ragioni descritte, il giudice di pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai parametri previsti dalla Tabella 2 allegata al d.m.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore dell'affare e del relativo scaglione di riferimento per le cause dinnanzi al giudice di pace (compreso tra euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00), dai quali è possibile discostarsene motivando le ragioni della decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il tribunale tenuto conto del valore della controversia, della durata del procedimento, del mancato espletamento di attività istruttoria, della natura delle questioni trattate e del pregio della difesa, ritiene che il compenso da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado, ammonti ad euro 1.089,00, determinato applicando il parametro minimo per la fase istruttoria/trattazione e i parametri medi per le restanti fasi (fase di studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 176,00; fase decisoria, euro 425,00).
Complessivamente, quindi, è dovuta all'appellante, per le spese processuali di primo grado, la somma di euro 1.089,00 per compenso, oltre ed accessori, dal cui importo complessivo deve essere decurtata la somma eventualmente già corrisposta a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.
4. Le spese di lite di secondo grado seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa fino ad euro 1.100,00: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase trattazione, euro 200,00, fase decisoria, euro 200,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. pag. 11 Nulla va disposto in ordine al regime delle spese processuali nei rapporti tra l'appellante e gli altri appellati contumaci.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_4
[...
, in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di , Controparte_1 CP_2
e , ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_4
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1 Parte_4 rappresentante p.t., delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.089,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovuti, decurtata della somma eventualmente già corrisposta a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
B) condanna al pagamento, in favore di in persona del Controparte_1 Parte_4 legale rappresentante p.t., delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 174,00 per esborsi ed euro 662,00 per compenso professionale, oltre
15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovuti;
C) nulla in ordine alle spese di lite tra in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t. e e . CP_2 CP_4
Torre Annunziata, 29 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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